CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 30737/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11662/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.4402/2018 depositata i l 18/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società “[OSCURATO:SOCIETA].” costituiva la società CHINACO mediante conferimento del ramo aziendale “centrale idroelettrica prov. di Brescia”, divenendone socio unico e chiedendo l’autorizzazione al trasferimento della concessione all’utilizzo di acque pubbliche a uso idroelettrico; ottenuto il nulla osta dalla Provincia e conferito il ramo d’azienda, la società “A2A”, in data 5 luglio 2013, cedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. la quota di partecipazione posseduta nella società CHI.NA.CO. In data 8 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate notificava alle società [OSCURATO:SOCIETA] e CHI.NA.CO. avviso di liquidazione, riqualificando ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986 le operazioni di conferimento del ramo d’azienda e di cessione di quote di partecipazione tra il primo ente e la società BKW quale atto di cessione di azienda, applicando le imposte di registro e ipocatastali. I contribuenti impugnavano i rispettivi avvisi di liquidazione dell’imposta, contestando la possibilità di riqualificare la cessione di quote in atto di cessione d’azienda. I giudici di prossimità di Milano respingevano il ricorso. Sull’appello delle contribuenti, la C.T.R. della Lombardia accoglieva il motivo relativo alla carenza di legittimazione passiva della società CHI.NA.CO., respingendo per il resto il ricorso. In particolare, la Corte distrettuale ha affermato di condividere l’indirizzo di legittimità in punto di identità della funzione economica dei contratti di conferimento societario di azienda e successiva cessione totalitaria di quote, statuendo che la modifica dell’art. 20 del d.P.R. n.131 del 1986, operata dall’art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) « non ha modificato le disposizioni dell’art. 20 cit. e non incide sull’orientamento di legittimità che rimane fermo nelle ipotesi in cui la prevalenza della causa unitaria di cessione aziendale trattandosi di atti plurimi e funzionalmente collegati». La società [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della decisione indicata in epigrafe. L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima censura deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nella versione vigente in seguito alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. legge di bilancio 2018), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.. Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata ha applicato erroneamente la disciplina in punto di interpretazione degli atti dettata dall’art. 20, d.P.R. 131/1986, nella versione vigente in seguito alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, allorquando per un verso, afferma che l’art. 20 cit. impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva; talché l’interprete è chiamato a valutare quale fosse il risultato concreto perseguito dalle parti e ad individuare quale sia l’imposta di registro prevista per quel risultato ; per l’altro, che la modifica dell’art. 20 d.P.R. n. 131/86 …incide solo parzialmente …nelle ipotesi in cui la prevalenza del dato giuridico reale emerge da un unico atto soggetto a registrazione . Il nuovo testo non concernerebbe più gli atti presentati alla registrazione, ma l’atto presentato , rendendo così incontestabile che la norma riguardi la qualificazione del singolo atto e non di un complesso di atti, anche se questi siano stati tutti presentati per la registrazione, con la conseguenza che l’applicazione dell’imposta secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, opera sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Si obietta che l’Ufficio deve limitarsi a valutare gli elementi del rapporto giuridico costituito o documentato attraverso l’atto sottoposto a registrazione, senza considerare elementi estranei al contenuto dello stesso (atto), anche se tali elementi, interagiscano con tale contenuto venendo a palesare motivi o circostanze che possano aver indotto le parti a stipularlo. 2.La seconda doglianza, prospettata in via subordinata, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. legge di bilancio 2018), nella parte in cui il decidente ha escluso la portata retroattiva della norma, ritenendo che con la cessione totalitaria di quote di fatto si realizzi una cessione d’azienda, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod.proc.civ. 3. Con il ricorso incidentale, l’amministrazione lamenta la violazione degli artt. 20 e 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere la Regionale escluso la legittimazione passiva della società CHI.NA.CO., sull’errato presupposto che le quote di partecipazione alla predetta società costituiscono l’oggetto immediato del negozio di cessione tra le parti i quali sono i soggetti passivi di imposta . Si assume che, ai sensi dell’art. 57 rubricato, soggetti passivi di imposta sono oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto e autenticato l’atto e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti. In detta prospettiva, rispondono dell’imposta di registro sia la società conferente/cedente che la conferitaria e la cessionaria. 4. I motivi di ricorso - suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate – sono fondati, assorbito il ricorso incidentale. 4.1.Occorre in proposito ripercorrere, seppure a grandi linee considerata la notorietà della vicenda, l’evoluzione normativa ed interpretativa che ha segnato la sfera di operatività della norma invocata. 4.2.L’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) ha infatti modificato l’art. 20 TUR in tema di «interpretazione degli atti», la cui previgente formulazione («L’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente») trova oggi una più circoscritta definizione normativa. Riaffermato il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l’intervento legislativo ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimo desumibili. 4.3.Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali: «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». Questo nuovo assetto normativo è stato poi fatto oggetto di ulteriore intervento legislativo. Il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l’art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l’anno 2019), secondo cui: «l’art. 1, comma 87, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131». In tal modo il legislatore del 2018 ha ritenuto di espressamente attribuire alla previsione dell’art.1, comma 87, legge n. 205 cit., portata di interpretazione autentica della disposizione-base di cui all’art. 20 TUR. E ciò al fine di assegnare efficacia retroattiva alla riformulazione di quest’ultima disposizione, così da renderla applicabile - fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti - anche agli atti negoziali posti in essere prima del 1° gennaio 2018. Questi interventi legislativi – tali da imprimere alla materia un indirizzo ricostruttivo radicalmente diverso da quello fatto proprio da una pluriennale e consolidata giurisprudenza di legittimità - sono stati vagliati sotto vari profili dal giudice delle leggi. 4.4.Investita una prima volta con ordinanza di questa Corte n. 23549/19 (dubitativa della legittimità, ex artt. 3 e 53 Cost., della nuova formulazione dell’art. 20 in punto esclusione degli elementi estrinseci all’atto e degli atti collegati), la Corte Costituzionale (sentenza n. 158/2020) ha ritenuto non fondati i dubbi così sollevati, osservando che: - ferma restando l’insindacabilità da parte del giudice delle leggi della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, all’art. 20 in parola, siccome riferita alla causa concreta dell'atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da quanto affermato dal giudice rimettente, che tale interpretazione sia l'unica costituzionalmente necessitata, essendo infatti compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse di ‘atto presentato alla registrazione’ e di ‘effetti giuridici’ in relazione alle quali considerare la capacità contributiva espressa; - la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente escludere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali ed ai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitraria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di ‘imposta d’atto’, sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici degli atti imponibili; - la tesi dell’interpretazione dell'atto incentrata sulla nozione di causa reale non appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell’ordinamento dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poiché consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di indebiti vantaggi fiscali e di operazioni prive di sostanza economica, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea) . 4.5.Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna. la quale ha altresì sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione autentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. Orbene, la Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2021), ha richiamato –quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell’art. 20 - il convincimento di infondatezza della questione così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività per interpretazione autentica della nuova disciplina. In ordine a quest’ultimo profilo, in particolare, ha osservato la Corte che: - non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un intervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modo certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all'ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell'intero impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell'imposta di registro, dove la sua origine storica di ‘imposta d'atto’ «non risulta superata dal legislatore positivo» (sentenza n. 158 del 2020); nemmeno, l’intervento può dirsi irragionevole quando esso sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993), fermo restando che l’interpretazione di legittimità dell’art. 20 non risultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto imprevedibile da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico , secondo quanto già osservato con la sentenza 158/20; - quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest’ultima pronuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l’art. 3 -e neppure l’art. 53 - Cost., dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne lo specifico aspetto della retroattività) che «nella giurisprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa». 5.All’esito dell’evoluzione normativa ed interpretativa di cui si è dato finora conto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità – appunto preso atto del mutato quadro di riferimento – ha innanzitutto osservato come le riforme del 2017 e 2018 non abbiano intaccato il principio legislativo-cardine dell’imposizione di registro, costituito dalla prevalenza della sostanza sulla forma. Ciò perché, a parte ogni considerazione sul rilievo anche ex art. 53 Cost. del principio, ne esce comunque riaffermata la testuale prescrizione per cui L’imposta deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente , sicchè la prevalenza sostanziale dei presupposti dell’imposizione, rispetto al titolo o alla forma apparente dell’atto, può (deve) a tutt’oggi essere fatta valere dall'Amministrazione finanziaria, sia pure entro i ricordati limiti imposti all'attività ermeneutica dall’art.20 novellato, cioè per intrinseco (Cass. del 22.06.2022, n. 20073). 5.1.Su tale fondamentale premessa, la giurisprudenza di legittimità registra l’adattamento della nuova disciplina dell’art.20 secondo i criteri ricostruttivi di compatibilità costituzionale dettati dal giudice delle leggi, con conseguente affermata preclusione alla riqualificazione negoziale ‘per estrinseco” o per collegamento negoziale; le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). 5.2.Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro (Cass. n. 25601/2021). E’ stato ribadito che in tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 -nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte Costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021) - deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra- testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate . 5.3. Adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l'imposta colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 715; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34901; Cass.11.10.2023, n. 24668). Così anche si era espressa Cass. n. 10688/2021, la quale ha evidenziato come, a seguito del duplice intervento della Corte Costituzionale, l’[OSCURATO:PERSONA] non può più riqualificare l’atto facendo ricorso a contenuti diversi da quelli propri delle clausole contrattuali ed estranei agli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione. Più in particolare, quest’ultima pronuncia ha osservato che: - l'attività di qualificazione per via interpretativa dell'atto da registrare è legittima soltanto se operata per intrinseco , senza l'utilizzazione di elementi ad esso estranei, in quanto l'interpretazione prevista dall'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione; - l’accesso ad elementi negoziali o comportamentali estrinseci è invece consentito nella diversa ottica (estranea all’art.20) dell’emersione di un abuso del diritto ed elusione fiscale, nel qual caso –però - l’amministrazione finanziaria (i cui poteri accertativi in tema di imposta di registro ed ipo- catastale sono stati equiparati a quelli propri dell’imposizione sul reddito ex art.53-bis d.P.R. 131/86 novellato nel 2017) deve osservare il contraddittorio preventivo, il procedimento e le garanzie tutte di cui all’art.10- bis legge 27 luglio 2000, n. 212 (ben inteso, soltanto alle fattispecie successive alla sua introduzione). 5.4. L’attenzione dell’interprete muove oggi, dunque, dalla polarizzazione intrinseco-estrinseco , dovendosi in concreto valutare quali elementi siano da considerarsi interni all’atto presentato alla registrazione, così da rilevare ai fini della qualificazione sostanziale dell’atto stesso, e quali siano invece ad esso esterni, così da risultare ininfluenti ed inutilizzabili (salva la diversa ipotesi dell’ abuso del diritto o elusione del diritto ex art. 10 -bis legge 212/00 cit.). E questa opera di classificazione e qualificazione negoziale per intrinseco deve essere finalizzata all’individuazione del regime di imposizione applicabile all’atto tenuto conto, da un lato, della sua intrinseca natura e dei suoi effetti giuridici (non economici) e, dall’altro, della sua atomistica ed autosufficiente analisi secondo il paradigma – ancora insito nell’Ordinamento (C.Cost. cit.) –della imposta d’atto . 6.Orbene, da quanto finora osservato discende de plano la fondatezza della tesi della ricorrente. La cessione della totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale della società CHI.NA.CO. alla [OSCURATO:SOCIETA] di cui risultava unica socia la A2A non solo non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione di partecipazione di quote, ma neppure può essere ritenuta espressiva del trasferimento di un compendio produttivo organizzato idoneo, ex articolo 2555 cod.civ., a fungere da azienda o ramo di essa. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa revocarsi in dubbio che l'Amministrazione finanziaria, in forza di tale disposizione, non sia affatto tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella "forma apparente" al quale lo stesso art. 20 cit. fa riferimento. Tale attività qualificatoria, tuttavia, non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, mediante l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dai contraenti e per di più comportante effetti giuridici differenti, soltanto in ragione, per quanto è dato leggere nel controricorso dell’Agenzia delle Entrate, del risultato concreto perseguito dalle parti» o di una opinabile equivalenza economico-sostanziale tra la cessione totalitaria di quote societarie e la cessione di azienda. 6.2.Così posta la questione, va pure considerato che chi aliena un’azienda soggiace ad una peculiare disciplina legale perché, ad esempio, ha l’obbligo di astenersi dall’intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l’azienda ceduta per oggetto o ubicazione (art. 2557 cod. civ.) e, nel contempo, cede all’acquirente crediti, debiti e rapporti contrattuali inerenti all’azienda ceduta ed all’impresa con essa esercitata (artt.2558, 2559, 2560 e 2112 cod. civ.) e neppure è liberato dei debiti anteriori al trasferimento se i creditori non vi abbiano acconsentito. 6.3.Con la compravendita delle quote societarie (art. 2479 cod. civ.), il cessionario continua, naturalmente, l’attività della società in cui è subentrato come socio ed i debiti della società gravano su di essa con totale liberazione del soggetto che ha ceduto la partecipazione, anche senza il consenso dei creditori. Significativo appare, anche, il regime di responsabilità solidale del cessionario dell’azienda o del ramo d’azienda, per i debiti tributari concernenti le annualità pregresse, dettato dall’art. 14, d.lgs. n. 472 del 1997. Tanto, a riprova della diversità degli effetti giuridici degli atti (cessione delle partecipazioni sociali e cessione dell’azienda) qui considerati, fatta salva, ovviamente, la valutazione della portata degli effetti derivanti dall’eventuale inserimento, nel singolo atto traslativo tassato, di clausole pattizie in relazione ad obiettivi ulteriori che le parti intendano, in concreto, raggiungere avuto riguardo alle caratteristiche della società ed alla situazione patrimoniale dei contraenti ( v. Cass. del 5.12.2023, n. 34930; Cass. del 5.12.2023, n. 34955, in motiv.). 6.4. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, anche in questa sede, si è limitata a svolgere argomentazioni generiche sugli effetti della cessione totalitaria di quote, mentre nessun elemento, in ordine alle regole di interpretazione dei contratti, è stato fornito per resistere ai rilievi critici proposti dai contribuenti, circa l'effettiva volontà delle parti di incidere, oggettivamente, sugli effetti tipici del negozio prescelto (compravendita di partecipazioni societarie) e presentato alla registrazione. 7.Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa con l’accoglimento degli originari ricorsi dei contribuenti. 7.1. Il sopravvenire del complesso iter normativo ed interpretativo poc'anzi richiamato depone per la compensazione delle spese di lite del giudizio di merito e di quello di legittimità. P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso principale; assorbito quello pr