CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha determinato l'aumento di pena a titolo di continuazione tra i reati, richiamando, quanto al reato di evasione "la limitata durata di allontanamento dal domicilio" e quanto al reato di cessione di sostanza stupefacente "il basso dato ponderale contemperato con la considerazione della particolare pericolosità della sostanza". La motivazione è congrua e non manifestamente illogica, nonchè in linea con il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis