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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19134/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UI 03AH1UK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i.

Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 settembre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Monza il 26 febbraio 2025 e in accoglimento del concordato in appello, ha rideterminato in anni 5, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 16.667 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendo stati gli imputati ritenuti colpevoli dei reati ex art. 110, 81 cod. pen., 73, comma 1 bis e 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi il 3 settembre 2024 in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Carugate.

I ricorsi, con i quali la difesa degli imputati contesta l'eccessività della pena, sono inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, profili questi non ravvisabili nel caso di specie.

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M P.Q.M%t'4 CANC. :•'klA ,,,,-. 6 4 i/ .9 Fur7.1.:..,,, .. i'ljdi. àfig ivitozia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI 03AH1UK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i. Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 19 settembre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Monza il 26 febbraio 2025 e in accoglimento del concordato in appello, ha rideterminato in anni 5, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 16.667 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendo stati gli imputati ritenuti colpevoli dei reati ex art. 110, 81 cod. pen., 73, comma 1 bis e 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi il 3 settembre 2024 in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Carugate. I ricorsi, con i quali la difesa degli imputati contesta l'eccessività della pena, sono inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, profili questi non ravvisabili nel caso di specie. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M%t'4 CANC. :•'klA ,,,,-. 6 4 i/ .9 Fur7.1.:..,,, .. i'ljdi. àfig ivitozia [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19134/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris