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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06419/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rissa aggravata.

2. Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati.

Quello proposto nell'interesse del Dani deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla prova della sussistenza del reato, così come quello dell'Almanza, che eccepisce altresì vizi di motivazione sul punto e la sopravvenuta prescrizione.

Analoghi vizi vengono dedotti anche con il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], il quale lamenta altresì il mancato accertamento del numero dei partecipanti alla presunta rissa ed eccepisce anch'egli la prescrizione del reato nonché il difetto di motivazione in merito al denegato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

Infine il ricorso del Brignone deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla prova dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, eccependo anche in questo caso la prescrizione del reato.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Le sostanzialmente sovrapponibili doglianze dei ricorrenti mirate a censurare la valutazione del compendio probatorio compiuto dal giudice dell'appello risultano anzitutto generiche nella misura in cui ribadiscono motivi già svolti con i rispettivi gravami di merito e confutate dalla Corte territoriale con motivazione con la quale i ricorsi si confrontano in maniera assertiva e incompleta.

Indeducibili in questa sede sono poi i tentativi, soprattutto dell'Alnnanza, di proporre una lettura alternativa d& compendio probatorio, peraltro attraverso generici e sommari rinvii a risultanze processuali.

Manifestamente infondata è poi l'obiezione per cui non sarebbe stato accertato il numero minimo di partecipanti al fatto necessario per la sua qualificazione come rissa, atteso che la sentenza, avendo motivatamente affermato la responsabilità di tutti gli imputati, ha conseguentemente stabilito che i corissanti erano certamente almeno quattro.

Meramente congetturale è poi l'affermazione comune a tutti i ricorsi per cui gli imputati sarebbero stati aggrediti e si sarebbero limitati a difendersi, posto che non viene precisato da quali risultanze processuali, eventualmente trascurate dalla Corte, la circostanza emergerebbe.

Manifestamente infondata è altresì l'obiezione del [OSCURATO:PERSONA] sull'omessa giustificazione della conferma del giudizio di bilanciamento posto che la sentenza ha motivato a p. 3 sulla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio applicato agli imputati.

Manifestamente infondata è infine anche l'eccezione di prescrizione, posto che il relativo termine è maturato successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, circostanza irrilevante attesa l'inammissibilità di tutti gli altri motivi di ricorso.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rissa aggravata. 2. Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati. Quello proposto nell'interesse del Dani deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla prova della sussistenza del reato, così come quello dell'Almanza, che eccepisce altresì vizi di motivazione sul punto e la sopravvenuta prescrizione. Analoghi vizi vengono dedotti anche con il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], il quale lamenta altresì il mancato accertamento del numero dei partecipanti alla presunta rissa ed eccepisce anch'egli la prescrizione del reato nonché il difetto di motivazione in merito al denegato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Infine il ricorso del Brignone deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla prova dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, eccependo anche in questo caso la prescrizione del reato. 3. I ricorsi sono inammissibili. Le sostanzialmente sovrapponibili doglianze dei ricorrenti mirate a censurare la valutazione del compendio probatorio compiuto dal giudice dell'appello risultano anzitutto generiche nella misura in cui ribadiscono motivi già svolti con i rispettivi gravami di merito e confutate dalla Corte territoriale con motivazione con la quale i ricorsi si confrontano in maniera assertiva e incompleta. Indeducibili in questa sede sono poi i tentativi, soprattutto dell'Alnnanza, di proporre una lettura alternativa d& compendio probatorio, peraltro attraverso generici e sommari rinvii a risultanze processuali. Manifestamente infondata è poi l'obiezione per cui non sarebbe stato accertato il numero minimo di partecipanti al fatto necessario per la sua qualificazione come rissa, atteso che la sentenza, avendo motivatamente affermato la responsabilità di tutti gli imputati, ha conseguentemente stabilito che i corissanti erano certamente almeno quattro. Meramente congetturale è poi l'affermazione comune a tutti i ricorsi per cui gli imputati sarebbero stati aggrediti e si sarebbero limitati a difendersi, posto che non viene precisato da quali risultanze processuali, eventualmente trascurate dalla Corte, la circostanza emergerebbe. Manifestamente infondata è altresì l'obiezione del [OSCURATO:PERSONA] sull'omessa giustificazione della conferma del giudizio di bilanciamento posto che la sentenza ha motivato a p. 3 sulla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio applicato agli imputati. Manifestamente infondata è infine anche l'eccezione di prescrizione, posto che il relativo termine è maturato successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, circostanza irrilevante attesa l'inammissibilità di tutti gli altri motivi di ricorso. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.[OSCURATO:PERSONA]