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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27542/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la distanza temporale e la parziale diversità di correi sono elementi da cui in modo non illogico è stata ritenuta l'inesistenza di una volizione unitaria; - il ricorso deduce che vi è parziale identità soggettiva tra i soggetti attivi delle due associazioni per cui è stato condannato il ricorrente, ma ciò non rende illogica la decisione del giudice del merito che ha, comunque, fatto leva sulla parziale diversa composizione delle due associazioni criminali, in quanto la parziale diversità dei correi è pur sempre un indice di una differenza nell'origine delle volizioni criminali; - il ricorso deduce che l'associazione finalizzata allo spaccio sarebbe nata all'interno di quella di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma si tratta di argomento non in grado di rendere illogica la decisione del giudice del merito di ritenere che essa sia nata da una diversa volizione criminale, attesa la distanza temporale e la diversità di struttura che caratterizza il fenomeno associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, che impone sia individuato un riconoscibile assetto organizzativo specificamente finalizzato al traffico di stupefacenti (Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la distanza temporale e la parziale diversità di correi sono elementi da cui in modo non illogico è stata ritenuta l'inesistenza di una volizione unitaria; - il ricorso deduce che vi è parziale identità soggettiva tra i soggetti attivi delle due associazioni per cui è stato condannato il ricorrente, ma ciò non rende illogica la decisione del giudice del merito che ha, comunque, fatto leva sulla parziale diversa composizione delle due associazioni criminali, in quanto la parziale diversità dei correi è pur sempre un indice di una differenza nell'origine delle volizioni criminali; - il ricorso deduce che l'associazione finalizzata allo spaccio sarebbe nata all'interno di quella di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma si tratta di argomento non in grado di rendere illogica la decisione del giudice del merito di ritenere che essa sia nata da una diversa volizione criminale, attesa la distanza temporale e la diversità di struttura che caratterizza il fenomeno associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, che impone sia individuato un riconoscibile assetto organizzativo specificamente finalizzato al traffico di stupefacenti (Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 27542/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris