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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 35902/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 393- bis cod. pen. in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale per il quale è intervenuta condanna.

Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale.

Osservato, in particolare, che la Corte d'appello motiva congruamente sul punto, evidenziando che dal compendio probatorio era emerso che la condotta tenuta dagli agenti non era stato affatto arbitraria o persecutoria.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 Il ConsiWiere estensore [OSCURATO:PERSONA],énte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 393- bis cod. pen. in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale per il quale è intervenuta condanna. Il ricorrente ripropone, con l'unico motivo di ricorso, il medesimo argomento già dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale. Osservato, in particolare, che la Corte d'appello motiva congruamente sul punto, evidenziando che dal compendio probatorio era emerso che la condotta tenuta dagli agenti non era stato affatto arbitraria o persecutoria. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il ConsiWiere estensore [OSCURATO:PERSONA],énte