CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 34579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in data 23/06/2022, che aveva rigettato l'istanza di affidamento al servizio sociale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore al tempo non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la coipa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremiia in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2023 Il Consigliere est n ore / [OSCURATO:PERSONA] nte 5z.zr\