CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Birritteri, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. P. Canevelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso anche replicando alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena in esecuzione di anni sei mesi quattro e giorni venti di reclusione, relativa a condanne per reati in tema di violazione delle norme sugli stupefacenti, falso, autoriciclaggio. Il Tribunale ha ritenuto che il beneficio non possa essere concesso, pur risultando informazioni, dall'Istituto di pena, rassicuranti circa la partecipazione del detenuto al procedimento rieducativo e l'esistenza' •di un solido nucleo familiare di riferimento. Tanto, poiché a parere del Tribunale, rileva che il condannato è stato raggiunto da recente pronuncia di condanna alla pena di anni dieci di reclusione, con sentenza del 1° aprile 2025, resa dal Tribunale di Napoliper il reato di associazione per delinquere di stampo camorristico commesso nel mese di ottobre del 2014 con condotta permanente. Il provvedimento impugnato rileva che si tratta di condotta alla quale il detenuto non ha fatto riferimento all'equipe di osservazione e trattamento, le cui considerazioni quindi necessitano, secondo il Tribunale, di ulteriore aggiornamento vista la pendenza giudiziaria per fatto grave. Si è ritenuto, pertanto, di non poter addivenire alla formulazione di una prognosi positiva, anche attraverso l'adozione di specifiche prescrizioni, tenuto conto che l'intervenuta condanna è espressione della mancanza di rescissione o del definitivo abbandono di pregresse logiche devianti. 2. Avverso il descritto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. P. Canevelli, affidando l'impugnazione a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. AAP 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. posto che il Tribunale non ha attivato i poteri istruttori respingendo la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di acquisire l'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Napoli Sezione riesame che ha annullato l'ordinanza genetica del 7 luglio 2021. Si segnala che lo stesso Tribunale di sorveglianza ha dato atto che il condannato terminerà l'espiazione della pena in data 8 luglio 2027 con anticipazione della scadenza agevolmente calcolabile, con riferimento a semestri per i quali [OSCURATO:PERSONA] potrà godere di liberazione anticipata, rilevando anche che, dall'Istituto ove il condannato è ristretto, sono pervenute informazioni sufficientemente rassicuranti circa la partecipazione al trattamento rieducativo e l'esistenza di un solido nucleo familiare di riferimento. Tale positiva impostazione viene, però, neutralizzata dal Tribunale dal riferimento alle risultanze del certificato dei carichi pendenti,da cui emerge l'esito del giudizio di primo grado, celebrato con rito ordinario, con condanna per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico, commessa dal 2014 con condotta permanente. Il Tribunale di sorveglianza, a fronte di tale circostanza non emersa in precedenza, non ha svolto attività istruttorie, non ha disposto l'acquisizione degli atti né accertamenti circa la durata della partecipazione acclarata con la sentenza di primo grado nel procedimento ancora pendente. È stata, altresì, rigettata la richiesta difensiva di acquisire l'ordinanza del Tribunale del riesame, del 7 luglio 2021, che ha revocato la misura cautelare custodiale nei confronti del condannato.2 og2-Dunque, il rigetto è fondato su un carico pendente, non su un accertamento intervenuto con condanna definitiva, peraltro, rimandando ad approfondimenti da parte dell'equipe di osservazione in relazione a fatto oggetto di un accertamento non ancora definitivo. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza, vista la mancata attivazione di poteri istruttori, non ha avuto un quadro completo circa l'ambito di operatività dell'associazione di stampo camorristico e la durata della partecipazione peraltro acclarata con sentenza di primo grado non definitiva. A ciò si è aggiunta l'incomprensibile reiezione dell'istanza di acquisizione del dispositivo dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha revocato la misura cautelare applicata per i fatti contestati all'imputato in relazione al reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. Sotto tale profilo, la [OSCURATO:PERSONA] eviden40 che si tratta della contestazione della partecipazione al clan Formicola fino al mese di dicembre contestata al capo 1, con il ruolo di seguire il sistema delle frodi nella vendita di idrocarburi. Tale fatto, tuttavia, è stato ritenuto privo della gravità indiziaria dal Tribunale del riesame con riferimento alla dimostrazione della riconducibilità dell'attività di contrabbando di idrocarburi al sodalizio denominato clan Formicola. Di qui la più modesta rilevanza del carico pendente, a fronte di un positivo percorso penitenziario, in atto dal 2021. Infine, si evidenzia la violazione dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., interpretato in malam partem dal Tribunale di sorveglianza con difetto di motivazione nella parte in cui l'ordinanza ha onerato la [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare l'avvenuto superamento di circostanze ostative all'applicazione della misura coincidenti con la presenza di un impegnativo carico pendente. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia mancanza di motivazione nella parte in cui l'ordinanza ha attribuito rilievo negativo alla pendenza del procedimento penale per associazione di tipo mafioso nell'ambito del quale il condannato ha riportato condanna di primo grado. Tanto, senza valutare la condotta tenuta negli anni successivi, nei quali [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso a svolgere - a partire dal dicembre 2023 - lavoro esterno ex art. 21 Ord. pen. e, dal successivo mese di febbraio 2025, con ammissione a permessi premio. Risulta, dunque, a parere del ricorrente, la totale mancanza di motivazione in ordine agli elementi positivi del trattamento penitenziario relativi al periodo successivo al 2021. Il documento di sintesi - del 22 ottobre 2025 - reso dall'equipe trattamentale sottolinea, invece, il positivo andamento dell'ammissione al lavoro esterno e della fruizione di permessi premio, elementi del tutto trascurati nella motivazione dell'ordinanza. In definitiva, la richiesta di misure alternative è stata rigettata sul presupposto della gravità del reato commesso e dei carichi pendenti, in 3particolare nel procedimento pendente all'esito del quale l'imputato ha riportato condanna in primo grado. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in primo luogo, non si può prescindere dalla condotta successivamente serbata dal condannato 44t rispetto al fatto ske il quale ha riportato la pena in esecuzione, nonché, in secondo luogo, non possono assumere decisivo rilievo, in senso negativo, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza ai fini dell'accesso a misure alternative. La motivazione del Tribunale è, pertanto, apparente e a questa si è accompagnata una totale assenza di iniziativa istruttoria anche a fronte di una richiesta di acquisizione documentale che circoscrive le condotte ascrivibili al ricorrente al mese di dicembre 2017, quindi, in ambito temporale anteriore all'inizio dell'attuale detenzione, esecutiva a partire dal 16 agosto 2021. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Birritteri, ha fatto pervenire requisitoria, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria di replica con la quale ha concluso, ulteriormente argomentando, chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. È noto che la costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 - 1; Sez. 1, n. 1285 del 8/05/1989, Martina, Rv. 181397; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez. 1, n. 2214 del 18/05/1992, Libera, non massimata) si è espressa, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, nel senso che il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato raccoglimento o il rigetto dell'istanza. Al fine di saggiare in chiave prognostica i progressi trattamentali, adeguato rilievo deve certamente essere assegnato alle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del detenuto. Aile relative valutazioni il giudice non è vincolato, purché sia da parte sua assolto l'onere di considerare le informazioni riferite sulla personalità del detenuto e sull'avanzamento del percorso di risocializzazione, e di parametrarne la rilevanza rispetto alle istanze rieducative sottostanti la misura alternativa invocata ed ai profili di pericolosità residua 4dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01). 1.2. Con particolare riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, poi, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento dell'istanza, non possono, di per sé,—etsoli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza; né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924). Risulta, dunque, indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato, in relazione all'esigenza di accertare — non soltanto l'assenza di indicazioni negative, bensì — anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 dei 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Ciò posto, va chiarito che l'ammissione alla misura è soggetta alla valutazione del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del suo discrezionale giudizio di opportunità del trattamento alternativo, pur rilevando che la persistenza, all'esito di tale giudizio,/un margine di pericolosità non è da solo idoneo a escludere la misura qualora lo stato detentivo, anche se domiciliare, e altre prescrizioni, siano idonei a contenere il rischio di recidiva (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 - 01). 2. Poste tali premesse, nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza, a fronte della richiesta di produzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, ha dato atto che è intervenuta, medio tempore, sentenza di condanna di primo grado, provvedimento che, evidentemente, non ha escluso la partecipazione del condannato al clan Formicola, né la sussistenza della prova dell'interesse del sodalizio al settore del contrabbando, ma che, anzi, ha accertato la perdurante commissione del reato associativo da parte del ricorrente, sebbene con provvedimento ancora sub iudice. Il ragionamento del Tribunale non è stato svolto, dunque, in violazione dei propri poteri istruttori / tenuto conto che è noto che, in tema di misure cautelari personali, la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, fa venir meno l'interesse dell'imputato alla procedura di riesame finalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (tra le altre, Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398 - 01; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Rv. 241483 - 01). Tuttavia, la motivazione offerta con il provvedimento impugnato è insufficiente perché non illustra, specificamente, il dies ad quem della partecipazione tenuto conto di quello che risultat dalla contestazione provvisoria contenuta nell'ordinanza cautelare allegata al ricorso, atto che il Tribunale di sorveglianza non ha acquisito. Quindi, si deve riscontrare che non è stata considerata, compiutamente, nella motivazione dell'ordinanza impugnata la condotta del condannato successiva al reato e all'inizio dell'esecuzione della pena (16 agosto 2021). Anzi, il Tribunale si è limitato a reputare recessiva la buona condotta serbata durante la detenzione, rispetto all'acclarata condotta di partecipazione all'associazione camorristica, già accertata con sentenza di primo grado non ancora irrevocabile, senza però specificare fino a quale data risulta, pur alla stregua del provvedimento non definitivo, la partecipazione del condannato al sodalizio. Invero, la motivazione è effettivamente scarna, come dedotto, e soprattutto fa riferimento alla necessità di aggiornamento della relazione dell'equipe di riferimento che, invero, il Tribunale avrebbe potuto chiedere di ufficio. L'ordinanza impugnata, in definitiva, 'neutralizza' il complesso di elementi positivi emergenti dalle relazioni in atti (anche sotto il profilo dell'avvio della revisione critica) sulla base di una condanna in primo grado per il pur grave reato associativo mafioso. Tanto, tuttavia, senza precisare l'effettiva data di cessazione della permanenza della partecipazione associativa che il Tribunale indica come perdurante (dal mese di ottobre 2014 con condotta perdurante) senza precisare compiutamente la data di cessazione dell'adesione al sodalizio, alla stregua di quanto desumibile dal capo di incolpazione (per la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] "fino al mese di dicembre 2017" : cfr. p. 2 dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 7 luglio 2021 allegata al ricorso). In nessun modo, per2!tro, potrebbe rilevare quale incidente su una valutazione approfondita della personalità del condannato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto nascosta la pendenza del procedimento per reato associativo. Tanto, tenendo conto che il fatto contestato nel diverso procedimento non pare - alla stregua del tenore della contestazione provvisoria - successivo alla data di commissione dell'ultimo reato indicato nel cumulo cui si riferisce la pena in espiazione (sino al 2018). 63. Si impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza competente onde -libero nell'esito- provveda ad integrare la motivazione sotto il profilo del necessario aggiornamento, valutando l'esito dei provvedimenti favorevoli adottati dalla magistratura di sorveglianza che l'ordinanza non menziona, nonché a chiarire come incida l'accertata condotta di partecipazione e la durata di questa, contestata in via provvisoria fino al mese di dicembre 2017, rispetto all'esecuzione della pena per la quale è stata chiesta la misura alternativa. Tanto, a fronte del riscontrato comportamento tenuto, a partire dall'inizio dell'esecuzione (2021) già positivamente valutato come indicato nello stesso provvedimento impugnato. P.Q.MDepositata in CaricAcJrú oggi Rorrg, i 13 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] fi FuN7T— .91