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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 06574/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso 14817-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 671/2023 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/06/2023 R.G.N. 446/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti Oggetto LAVORO SUBORDINATO R.G.N. 14817 /20 2 3 Cron.

Rep.

Ud.11/02/2026 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, escludendo l’efficacia di giudicato sostanziale alla pronuncia di inammissibilità (adottata in altro giudizio avente ad oggetto il licenziamento della lavoratrice), ha condannato i datori di lavoro, in solido tra loro, al pagamento di differenze retributive.

2. La Corte ha rilevato che, nel distinto processo promosso dalla lavoratrice per l’accertamento della illegittimità del licenziamento, la declaratoria di inammissibilità della domanda volta ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro anche alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che con il formale datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Vicino) non dava luogo a giudicato, trattandosi di mera questione di rito; nel merito, la Corte (anche richiamando procedimento analogo instaurato da altra dipendente) ha accertato, sulla base delle risultanze probatorie acquisite (essenzialmente di fonte testimoniale), che il rapporto di lavoro era stato gestito da una società di fatto intercorsa tra la ditta Trofè e [OSCURATO:PERSONA] considerata la continua interferenza di quest’ultimo nell’attività di impresa; ha, infine, ritenuto generiche le contestazioni mosse, in primo grado, dai datori di lavoro nei confronti dei conteggi (concernenti le differenze retributive pretese) allegati al ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente condanna al pagamento degli importi ivi rappresentati.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi.

La lavoratrice è rimasta intimata.

4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.324 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse censurato l’accertamento della titolarità di fatto del rapporto di lavoro (formalmente costituito in capo al coniuge, Trofé), nonostante lo stesso avesse fatto oggetto di appello l’accertata sussistenza di una società di fatto, con ciò impedendo la formazione di un giudicato interno, considerata la sequenza logica necessaria di “fatto, norma ed effetto finale” che contraddistingue un capo autonomo di sentenza suscettibile di formare giudicato interno.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) nonché degli artt. 2247 e 2297 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) in ordine alla mancata valutazione come “mero indizio” del contratto di consulenza e della fattura di pagamento.

La Corte territoriale non ha attribuito la giusta considerazione al fatto che il rapporto di consulenza del ricorrente si svolgeva nell’ambito di un rapporto matrimoniale non attribuendo valore indiziario ai documenti allegati in appello (contratto di consulenza e fattura).

2. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 88, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.), avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] che non mostrava alcuna contraddittorietà con le allegazioni contenute negli atti difensivi dei (presunti) datori di lavoro.

3. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, ritenuto sussistente una società di fatto tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] sulla base della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stata confermata dalla teste [OSCURATO:PERSONA]; invero, la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] è, in parte, “de relato actoris” (ed in quanto tale nulla) e, sotto diverso profilo “de relato in genere”, non sorretta da altri elementi precisi e concordanti: in questo contesto, la Corte territoriale ben poteva ritenere inattendibili entrambe le versioni fornite dai testi, con la conseguente impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova.

4. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) posto che, in presenza di un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costituivi della domanda, la Corte avrebbe dovuto ritenere ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione l’esistenza di detto contrasto non superabile sulla scorta della documentazione offerta in giudizio.

6. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili e per la parte residua non sono fondati.

7. Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass.

S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).

8. In particolare, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (tra le altre v.

Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769 del 2018; Cass. n. 1229 del 2019; v., da ultimo, pure Cass. n. 24395 del 2020).

9. In ordine al valore probatorio delle deposizioni rese dalle testimoni Carta e Coco, la Corte territoriale ha sottolineato la loro attendibilità posto che le dichiarazioni “riguardano fatti cui le stesse hanno assistito direttamente” (pag. 10 della sentenza impugnata), e non possono, pertanto, invocarsi utilmente gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in ordine alle deposizioni dei testimonide relato actoris (che sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio) e de relato in genere (che depongono su fatti appresi da persone estranee al giudizio.

Cfr. da ultimo Cass. n. 4530/2025).

10. Infine, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass.n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2094 c.c.

11. A fronte del rigetto dei motivi di merito e della conferma della sentenza di grado di appello, che – pur avendo puntualizzato la mancata impugnazione, in appello, del profilo della contitolarità del rapporto di lavoro affermato dal giudice di primo grado - ha esposto un percorso argomentativo dedicato sia alla sussistenza di una società di fatto tra i due coniugi sia alla contitolarità, la disamina del primo motivo risulta assorbita, in quanto non determinante.

12. In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese in assenza del controricorrente.

13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 14817-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 671/2023 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/06/2023 R.G.N. 446/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti Oggetto LAVORO SUBORDINATO R.G.N. 14817 /20 2 3 Cron. Rep. Ud.11/02/2026 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, escludendo l’efficacia di giudicato sostanziale alla pronuncia di inammissibilità (adottata in altro giudizio avente ad oggetto il licenziamento della lavoratrice), ha condannato i datori di lavoro, in solido tra loro, al pagamento di differenze retributive. 2. La Corte ha rilevato che, nel distinto processo promosso dalla lavoratrice per l’accertamento della illegittimità del licenziamento, la declaratoria di inammissibilità della domanda volta ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro anche alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che con il formale datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Vicino) non dava luogo a giudicato, trattandosi di mera questione di rito; nel merito, la Corte (anche richiamando procedimento analogo instaurato da altra dipendente) ha accertato, sulla base delle risultanze probatorie acquisite (essenzialmente di fonte testimoniale), che il rapporto di lavoro era stato gestito da una società di fatto intercorsa tra la ditta Trofè e [OSCURATO:PERSONA] considerata la continua interferenza di quest’ultimo nell’attività di impresa; ha, infine, ritenuto generiche le contestazioni mosse, in primo grado, dai datori di lavoro nei confronti dei conteggi (concernenti le differenze retributive pretese) allegati al ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente condanna al pagamento degli importi ivi rappresentati. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi. La lavoratrice è rimasta intimata. 4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.324 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse censurato l’accertamento della titolarità di fatto del rapporto di lavoro (formalmente costituito in capo al coniuge, Trofé), nonostante lo stesso avesse fatto oggetto di appello l’accertata sussistenza di una società di fatto, con ciò impedendo la formazione di un giudicato interno, considerata la sequenza logica necessaria di “fatto, norma ed effetto finale” che contraddistingue un capo autonomo di sentenza suscettibile di formare giudicato interno. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) nonché degli artt. 2247 e 2297 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) in ordine alla mancata valutazione come “mero indizio” del contratto di consulenza e della fattura di pagamento. La Corte territoriale non ha attribuito la giusta considerazione al fatto che il rapporto di consulenza del ricorrente si svolgeva nell’ambito di un rapporto matrimoniale non attribuendo valore indiziario ai documenti allegati in appello (contratto di consulenza e fattura). 2. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 88, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.), avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] che non mostrava alcuna contraddittorietà con le allegazioni contenute negli atti difensivi dei (presunti) datori di lavoro. 3. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, ritenuto sussistente una società di fatto tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] sulla base della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stata confermata dalla teste [OSCURATO:PERSONA]; invero, la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] è, in parte, “de relato actoris” (ed in quanto tale nulla) e, sotto diverso profilo “de relato in genere”, non sorretta da altri elementi precisi e concordanti: in questo contesto, la Corte territoriale ben poteva ritenere inattendibili entrambe le versioni fornite dai testi, con la conseguente impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova. 4. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) posto che, in presenza di un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costituivi della domanda, la Corte avrebbe dovuto ritenere ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione l’esistenza di detto contrasto non superabile sulla scorta della documentazione offerta in giudizio. 6. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili e per la parte residua non sono fondati. 7. Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016). 8. In particolare, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769 del 2018; Cass. n. 1229 del 2019; v., da ultimo, pure Cass. n. 24395 del 2020). 9. In ordine al valore probatorio delle deposizioni rese dalle testimoni Carta e Coco, la Corte territoriale ha sottolineato la loro attendibilità posto che le dichiarazioni “riguardano fatti cui le stesse hanno assistito direttamente” (pag. 10 della sentenza impugnata), e non possono, pertanto, invocarsi utilmente gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in ordine alle deposizioni dei testimonide relato actoris (che sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio) e de relato in genere (che depongono su fatti appresi da persone estranee al giudizio. Cfr. da ultimo Cass. n. 4530/2025). 10. Infine, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass.n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2094 c.c. 11. A fronte del rigetto dei motivi di merito e della conferma della sentenza di grado di appello, che – pur avendo puntualizzato la mancata impugnazione, in appello, del profilo della contitolarità del rapporto di lavoro affermato dal giudice di primo grado - ha esposto un percorso argomentativo dedicato sia alla sussistenza di una società di fatto tra i due coniugi sia alla contitolarità, la disamina del primo motivo risulta assorbita, in quanto non determinante. 12. In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese in assenza del controricorrente. 13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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