CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 32267/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22616-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 81 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 723/2019 della Corte d'appello di Ancona, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/09/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22616/2019 Numero sezionale 1920/2021 - la signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzaNumero di raccolta generale 32267/2021Data pubblicazione 05/11/2021 del- la Corte d’appello di Ancona che rigettando il di lei gravame ha confermato la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art.2932 cod. civ., dalla medesima proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 81 a.r.l. ; -in particolare, con citazione del 2004 la Cordoni aveva convenuto la Cooperativa per sentire emettere la sentenza sostitutiva del rogi- to previo pagamento da parte sua dell’importo di euro 9572,00 quale saldo del prezzo dell’immobile oggetto dell’atto di prenota- zione effettuato nel 2000 dal marito [OSCURATO:PERSONA], socio della Cooperativa e dell’atto di consegna del 6 giugno 2001; -costituendosi nel giudizio di primo grado la Cooperativa resisteva alla domanda attorea eccependone l’infondatezza per non avere la parte attrice corrisposto la somma convenuta quale corrispettivo né essersi accollata il mutuo restando debitrice della Cooperativa per il residuo importo di euro 20.658; -al termine del giudizio di primo grado e ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate dalle parti, l’adito Tribunale dichiarava inammissibile la domanda attorea in quanto la parte non aveva prodotto i documenti necessari al fine di accertare la disponibilità del bene oggetto della richiesta sentenza in capo al promittente venditore; -la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione osservando, quanto alla denunciata omissione di pronuncia, che, ai fini della della pro- nuncia di cui all’articolo 2932 cod. civ., è indispensabile che il giu- dice accerti la disponibilità di detti beni in capo al promittente ven- ditore essendo chiamato a svolgere una verifica che ricalca quella esercitata dal notaio nella redazione del rogito di compravendita immobiliare, controllo non potuto svolgere nel caso di specie a cau- sa della mancata produzione dei necessari documenti da parte dell’attrice; -tali documenti, inoltre, non potevano essere prodotti nel giudizio di appello come, invece, effettuato dall’appellante, senza incorrere 2 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22616/2019 Numero sezionale 1920/2021 nella declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’articolo 345, com-Numero di raccolta generale 32267/2021Data pubblicazione 05/11/2021 ma 3, cod. proc. civ.; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]- ni con ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la Cooperativa che ha, altresì, depositato memoria illustrativa; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per avere la corte d’appello omesso di pronunciarsi sul primo motivo di gravame pro- posto dalla Cordoni; - l’appellante aveva impugnato la sentenza del tribunale deducendo che costituiva presupposto preliminare alla verifica della documen- tazione prodotta ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod.civ., l’accertamento, a fronte dell’eccezione sollevata dal- la Cooperativa, dell’adempimento al contratto preliminare da parte del promissario acquirente; -assume la ricorrente che la corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su detto motivo di impugnazione, ribadendo che la do- cumentazione relativa all’immobile oggetto dell’esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto non costituisce un presuppo- sto della domanda bensì una condizione dell’azione che poteva in- tervenire anche in corso di giudizio; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, comma 1, n.3 e n. 5, cod. proc. civ., l’omissione di pronuncia sul medesimo motivo di gravame quale violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale trascurato che l’accertamento delle condizioni per poter accogliere o meno la do- manda di trasferimento dell’immobile ex art. 2932 cod. civ.,e cioè l’adempimento da parte dell’attrice alle obbligazioni del preliminare, costituiva accertamento logicamente preliminare ad ogni altra veri- fica ed era stato omesso dalla pronuncia di inammissibilità della domanda; 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22616/2019 Numero sezionale 1920/2021 - con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, com-Numero di raccolta generale 32267/2021Data pubblicazione 05/11/2021 ma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.2932 cod. civ. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che nel giudizio per l’esecuzione specifica dell’obbligazione di con- trarre il definitivo contratto di trasferimento immobiliare sia ravvi- sabile l’inammissibilità della domanda in caso di mancata acquisi- zione agli atti del giudizio della certificazione ipocatastale venten- nale della conservatoria dei registri immobiliari da cui emerga la ti- tolarità del bene ovvero la relazione notarile sostitutiva nonchè i documenti identificativi del bene (mappe catastali, planimetrie); - assume la ricorrente che l’unica fattispecie di inammissibilità ela- borata dalla giurisprudenza nei confronti della domanda ex art. 2932 cod.civ. attiene alla domanda che per il suo contenuto sia in- tesa a produrre effetti che non rispecchiano la volontà espressa dalle parti nel contratto preliminare e che la produzione della do- cumentazione non è sanzionabile con la declaratoria di inammissi- bilità della domanda ma costituisce una condizione dell’azione che può intervenire anche in corso di causa fino al momento di decisio- ne della lite (cfr. fra le ultime pronunce in tal senso, Cass.6684/2019); -con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ. e dell’articolo 345 cod. proc. civ. per avere la corte territo- riale accolto l’eccezione di inammissibilità delle produzioni docu- mentali effettuate in grado d’appello, in violazione del consolidato orientamento della corte di cassazione secondo la quale la docu- mentazione relativa all’immobile oggetto della domanda di trasfe- rimento costituisce una condizione dell’azione, che ne giustifica l’acquisizione anche officiosa in virtù dei poteri del giudice di cui all’art. 213 cod. proc. civ., sottraendosi al principio dispositivo pro- prio del processo civile; -i quattro motivi del ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente; 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22616/2019 -si tratta di censure fondate; Numero sezionale 1920/2021Numero di raccolta generale 32267/2021 -la ricorrente evidenzia l’erroneità del percorso argomentativo svol-Data pubblicazione 05/11/2021 to dalla corte d’appello e fondato sulla declaratoria di inammissibi- lità della domanda in conseguenza della mancata produzione dei documenti ritenuti indispensabili presupposti della sentenza costitu- tiva ex art. 2932 cod. civ; -rileva in proposito il principio affermato dalla Corte secondo il qua- le nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di con- cludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la pre- senza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione; viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene, in quan- to non costituisce una condizione dell'azione e la sua mancanza non impedisce l'emissione di una sentenza costitutiva di trasferi- mento del fabbricato ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. 20526/2020; id. 12654/2020; id.21721/2019); - ciò posto, nel caso di specie la corte territoriale ha erroneamente pronunciato l’inammissibilità della domanda nonostante la produ- zione documentale effettuata dall’appellante nel giudizio di impu- gnazione; -il ricorso è, pertanto, da accogliere con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa com- posizione, che riesaminerà l’appello alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e provvederà, inoltre, alle spese del giudizio di le- gittimità. P.Q.M. 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 22616/2019 Numero sezionale 1920/2021 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia Numero di raccolta generale 32267/2021Data pubblicazione 05/11/2021 alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione ,anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda se- zione civile il 7 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio 6 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o