CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/7/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di VERCELLIiI92/7/2020 ha ridotto la pena e confermato nel re4to la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 56, 628 e 628 cod. pen. nonché artt. 416, 582 e 648 cod. pen., art. 4, comma 1 e 7 comma 11 L. 895/1967 e art. 73 D.P.R. 309/1990. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]: -vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi I ed M (tentate rapine in danno dei sig.ri Milione e dei sig.ri Lombardi e Marrazza); - vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo O (associazione a delinquere); -vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 1.2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: -violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di subvalenza della circostanza di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. rispetto alle aggravanti ritenute. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Ne primi due motivi la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento ai capi di imputazione I, M ed O. Le doglianze, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche della difesa. Con gli specifici riferimenti, quanto ai capi I ed MI, alle intercettazioni ambientali, all'esame della situazione logistica dei luoghi e al consolidato modus operandi (cfr. pagine 16, 17 e 19 della sentenza impugnata) e, quanto al capo O, alla base operativa comune sempre presidiata, alla predisposizione di mezzi e alla suddivisione dei ruoli, alla programmazione dei reati, alle modalità operative, infatti, il giudice d'appello ha reso una motivazione coerente e logica che non è sindacabile in questa sede.Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.1.2. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero stare negate sulla base dell'erroneo presupposto che il ricorrente era gravato da precedenti penali. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta, che pure ha ridotto, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art.132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, ciò anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse facendo riferimento a un complesso di elementi, gravità e pluralità dei fatti, professionalità delle condotte realizzate e alla mancata allegazione di concreti elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419) . Sotto tale profilo, pertanto, la circostanza che la Corte territoriale rinvii anche al contenuto delle considerazioni di cui al punto 4.4., nel quale sono citati anche i precedenti penali dei coimputati, non determina alcun vizio di motivazione. 3. Ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Nell'unico motivo comune di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di subvalenza della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. rispetto alle aggravanti ritenute. Le doglianze sono manifestamente infondate. Il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. costituisce valutazione di merito che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, al di là della valutazione circa la consistenza del risarcimento, cioè se lo stesso poteva considerarsi o meno come integrale, ciò che rileva è la valutazione circa il rilievo che a questo deve essere attribuito in termini di bilanciamento. Valutazione che la Corte territoriale, con il riferimento alla inesistenza di elementi di un effettivo sentimento di resipiscenza e tenendo conto della gravità delle condotte e della dimostrata indifferenza circa l'incolumità delle vittime, ha mostrato di avere fatto e di cui ha dato conto con una motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità Quanto al diniego delle circostanze attenuanti, generiche, infine, si rinvia al punto 2.1.2. pure specificando che per i due ricorrenti il solo riferimento all'esistenza dei numerosi precedenti penali, così formulato coerentemente il giudizio di pericolosità, era di per sé idoneo a giustificare il mancato riconoscimento dell circostanze di cui allgrt. 62 bis cod. pen. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore [OSCURATO:PERSONA] naco [OSCURATO:PERSONA]