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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29010/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1953 Avverso la sentenza resa il 3 Marzo 2022 dalla Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza resa il 3 Febbraio 2020 dal Tribunale di Pordenone che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata dalla sussistenza di un rapporto di lavoro.

Si addebita all'imputato, nella veste di dipendente della tabaccheria adibita anche a ricevitoria Sisal e Lottomatica, di essersi impossessato di biglietti di diversi concorsi senza pagarne il prezzo ed incassando le eventuali vincite, di denaro in contante e di altri beni per un importo complessivo di circa 18.000 C. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di fiducia di Vallan, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 191 cod. proc.pen. in relazione ai filmati tratti dall'impianto di videosorveglianza e vizio di motivazione in ordine all'attendibilità delle riprese, nonché travisamento delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese in ragione delle modalità di acquisizione di tali documenti, osservando che si tratta di un vizio non previsto dalla legge, che non impone alcun obbligo specifico nell'ambito delle modalità di acquisizione dei supporti informatici, ferma restando la possibilità di valutare eventuali comprovate alterazioni che possano inficiare l'attendibilità della prova.

Osserva di contro il ricorrente che le modalità acquisitive delle immagini e dei supporti appaiono fondamentali per consentire di valutare la genuinità delle videoriprese e, nel caso di specie, le videoriprese non erano integrali, in quanto mancavano i video di alcune fasce orarie; inoltre alcuni filmati risultano smarriti, come verbalizzato dagli stessi Carabinieri.

Inoltre la sentenza afferma che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere effettuato lui stesso una selezione dei filmati estratti dal circuito di sorveglianza della tabaccheria e ha riferito di avere ritenuto superfluo consegnare i residui filmati da lui stesso visionati.

Osserva di contro il ricorrente che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere consegnato ai Carabinieri il filmato intero e di avere segnalato gli orari in cui erano stata registrate le illecite condotte dell'imputato, dopo avere visualizzato i filmati per intero; ne desume che l'assenza di importanti lassi temporali nel materiale registrato non consente di ritenere dimostrato l'an e il quantum degli ammanchi, che non sono stati calcolati con esattezza neppure dal teste, il quale ha reso dichiarazioni in contrasto con il quantum del danno patrimoniale contestato nell'imputazione. 2.2 Violazione dell'art. 131 bis cod.pen. e mancata assoluzione per la particolare tenuità del fatto.

Osserva il ricorrente che a fronte delle incerte dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha fornito un dato in contrasto con i conteggi effettuati, dalle immagini presenti in atti sono emersi soltanto due indebiti prelievi, in occasione di altrettante vincite al Gratta e Vinci, per un importo complessivo di 250 C. Di conseguenza la Corte avrebbe dovuto assolvere l'imputato perchè non punibile in ragione della particolare tenuità dell'offesa cagionata con la sua condotta. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

La Corte di appello si è limitata ad escludere che sussistano elementi per concedere le attenuanti generiche, stante che l'imputato non ha posto in essere una qualche condotta risarcitoria e non ha assunto un atteggiamento processuale meritevole di apprezzamento.

La motivazione appare illogica poiché il giudizio ha consentito di dimostrare soltanto due episodi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

«\- 2 Th ky--7 Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

Inoltre le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 1, Sentenza n. 42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017 ) Rv. 271294 - 01) 1.111 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico poiché la corte ha respinto le eccezioni di inutilizzabilità facendo corretta applicazione dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità e parafrasando una delle massime più recenti, da cui si desume che eventuali critiche in ordine alle modalità di acquisizione dei supporti informatici non possono cagionare l'inutilizzabilità della prova, ma al più essere valutate ai fini della attendibilità del contenuto probatorio.

Nel caso in esame le censure svolte in ordine alla mancata acquisizione integrale delle riprese effettuate nel periodo notturno sono del tutto generiche, poiché non indicano la rilevanza delle mancate riprese rispetto alle condotte registrate.

Va peraltro osservato che dal raffronto tra il contenuto del ricorso e le condotte specifiche oggetto di dettagliata contestazione emerge che le fasce orario in ordine alle quali il ricorso lamenta l'assenza di registrazioni si riferiscono a periodi brevi e non rilevanti ai fini della prospettazione accusatoria, basata su riprese effettuate in altri giorni o fasce orarie.Nè può assumere rilievo l'assunto difensivo secondo cui non vi sarebbe stato danno effettivo per la tabaccheria, poiché l'imputato avrebbe potuto ripianare il debito assunto, nei periodi di tempo non interessati dalle videoriprese, in quanto detta versione dei fatti è congetturale ed è rimasta estranea al processo poiché l'imputato, che ha preferito rimanere assente dal giudizio, non ha fornito alcuna giustificazione rispetto al contenuto delle immagini acquisite e neppure ha proposto questa diversa ricostruzione della vicenda.

A ciò si aggiunga che le videoriprese non costituiscono l'unico elemento di prova a suo carico, ma offrono riscontro alle specifiche accuse formulate dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che tramite i conteggi effettuati aveva verificato un'anomala vendita di biglietti Gratta e Vinci nel corso della notte, durante i turni dell'imputato. 1.2 La seconda censura è generica e manifestamente infondata poiché la Corte ha condiviso il giudizio di attendibilità del teste di accusa e la difesa non ha proposto specifiche censure limitandosi a valorizzare un'espressione utilizzata dal teste nel corso del suo esame, che risulta difficilmente interpretabile in quanto estrapolata dal contesto della deposizione e non appare comunque idonea a smentire le sue precedenti affermazioni. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha espressamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131bis cod.pen. sia perché la condotta si è protratta per un considerevole lasso di tempo e risulta quindi commessa con modalità reiterate, sia perché è stato cagionato un danno economico di non infima entità, non essendo emerse ragioni per dubitare delle dimensioni del danno patrimoniale indicate dalla persona offesa.

La difesa non ha allegato concreti motivi che possano inficiare l'attendibilità dei conteggi della persona offesa, limitandosi a riportare in ricorso un'esclamazione del teste suscettibile di diverse interpretazioni.

Anche le circostanze attenuanti generiche sono state motivatamente negate in ragione dell'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato e la censura formulata con il ricorso risulta generica poiché non si confronta con le articolate considerazioni formulate.

Il reato a seguito della riforma Cartabia è divenuto perseguibile a querela, ma la stessa è stata ritualmente acquisita. 2.In conclusione il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che sembra congruo liquidare nella misura di 3.000 C in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1953 Avverso la sentenza resa il 3 Marzo 2022 dalla Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza resa il 3 Febbraio 2020 dal Tribunale di Pordenone che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata dalla sussistenza di un rapporto di lavoro. Si addebita all'imputato, nella veste di dipendente della tabaccheria adibita anche a ricevitoria Sisal e Lottomatica, di essersi impossessato di biglietti di diversi concorsi senza pagarne il prezzo ed incassando le eventuali vincite, di denaro in contante e di altri beni per un importo complessivo di circa 18.000 C. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di fiducia di Vallan, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 191 cod. proc.pen. in relazione ai filmati tratti dall'impianto di videosorveglianza e vizio di motivazione in ordine all'attendibilità delle riprese, nonché travisamento delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese in ragione delle modalità di acquisizione di tali documenti, osservando che si tratta di un vizio non previsto dalla legge, che non impone alcun obbligo specifico nell'ambito delle modalità di acquisizione dei supporti informatici, ferma restando la possibilità di valutare eventuali comprovate alterazioni che possano inficiare l'attendibilità della prova. Osserva di contro il ricorrente che le modalità acquisitive delle immagini e dei supporti appaiono fondamentali per consentire di valutare la genuinità delle videoriprese e, nel caso di specie, le videoriprese non erano integrali, in quanto mancavano i video di alcune fasce orarie; inoltre alcuni filmati risultano smarriti, come verbalizzato dagli stessi Carabinieri. Inoltre la sentenza afferma che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere effettuato lui stesso una selezione dei filmati estratti dal circuito di sorveglianza della tabaccheria e ha riferito di avere ritenuto superfluo consegnare i residui filmati da lui stesso visionati. Osserva di contro il ricorrente che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere consegnato ai Carabinieri il filmato intero e di avere segnalato gli orari in cui erano stata registrate le illecite condotte dell'imputato, dopo avere visualizzato i filmati per intero; ne desume che l'assenza di importanti lassi temporali nel materiale registrato non consente di ritenere dimostrato l'an e il quantum degli ammanchi, che non sono stati calcolati con esattezza neppure dal teste, il quale ha reso dichiarazioni in contrasto con il quantum del danno patrimoniale contestato nell'imputazione. 2.2 Violazione dell'art. 131 bis cod.pen. e mancata assoluzione per la particolare tenuità del fatto. Osserva il ricorrente che a fronte delle incerte dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha fornito un dato in contrasto con i conteggi effettuati, dalle immagini presenti in atti sono emersi soltanto due indebiti prelievi, in occasione di altrettante vincite al Gratta e Vinci, per un importo complessivo di 250 C. Di conseguenza la Corte avrebbe dovuto assolvere l'imputato perchè non punibile in ragione della particolare tenuità dell'offesa cagionata con la sua condotta. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. La Corte di appello si è limitata ad escludere che sussistano elementi per concedere le attenuanti generiche, stante che l'imputato non ha posto in essere una qualche condotta risarcitoria e non ha assunto un atteggiamento processuale meritevole di apprezzamento. La motivazione appare illogica poiché il giudizio ha consentito di dimostrare soltanto due episodi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. «\- 2 Th ky--7 Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. Inoltre le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 1, Sentenza n. 42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017 ) Rv. 271294 - 01) 1.111 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico poiché la corte ha respinto le eccezioni di inutilizzabilità facendo corretta applicazione dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità e parafrasando una delle massime più recenti, da cui si desume che eventuali critiche in ordine alle modalità di acquisizione dei supporti informatici non possono cagionare l'inutilizzabilità della prova, ma al più essere valutate ai fini della attendibilità del contenuto probatorio. Nel caso in esame le censure svolte in ordine alla mancata acquisizione integrale delle riprese effettuate nel periodo notturno sono del tutto generiche, poiché non indicano la rilevanza delle mancate riprese rispetto alle condotte registrate. Va peraltro osservato che dal raffronto tra il contenuto del ricorso e le condotte specifiche oggetto di dettagliata contestazione emerge che le fasce orario in ordine alle quali il ricorso lamenta l'assenza di registrazioni si riferiscono a periodi brevi e non rilevanti ai fini della prospettazione accusatoria, basata su riprese effettuate in altri giorni o fasce orarie.Nè può assumere rilievo l'assunto difensivo secondo cui non vi sarebbe stato danno effettivo per la tabaccheria, poiché l'imputato avrebbe potuto ripianare il debito assunto, nei periodi di tempo non interessati dalle videoriprese, in quanto detta versione dei fatti è congetturale ed è rimasta estranea al processo poiché l'imputato, che ha preferito rimanere assente dal giudizio, non ha fornito alcuna giustificazione rispetto al contenuto delle immagini acquisite e neppure ha proposto questa diversa ricostruzione della vicenda. A ciò si aggiunga che le videoriprese non costituiscono l'unico elemento di prova a suo carico, ma offrono riscontro alle specifiche accuse formulate dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che tramite i conteggi effettuati aveva verificato un'anomala vendita di biglietti Gratta e Vinci nel corso della notte, durante i turni dell'imputato. 1.2 La seconda censura è generica e manifestamente infondata poiché la Corte ha condiviso il giudizio di attendibilità del teste di accusa e la difesa non ha proposto specifiche censure limitandosi a valorizzare un'espressione utilizzata dal teste nel corso del suo esame, che risulta difficilmente interpretabile in quanto estrapolata dal contesto della deposizione e non appare comunque idonea a smentire le sue precedenti affermazioni. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha espressamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131bis cod.pen. sia perché la condotta si è protratta per un considerevole lasso di tempo e risulta quindi commessa con modalità reiterate, sia perché è stato cagionato un danno economico di non infima entità, non essendo emerse ragioni per dubitare delle dimensioni del danno patrimoniale indicate dalla persona offesa. La difesa non ha allegato concreti motivi che possano inficiare l'attendibilità dei conteggi della persona offesa, limitandosi a riportare in ricorso un'esclamazione del teste suscettibile di diverse interpretazioni. Anche le circostanze attenuanti generiche sono state motivatamente negate in ragione dell'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato e la censura formulata con il ricorso risulta generica poiché non si confronta con le articolate considerazioni formulate. Il reato a seguito della riforma Cartabia è divenuto perseguibile a querela, ma la stessa è stata ritualmente acquisita. 2.In conclusione il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che sembra congruo liquidare nella misura di 3.000 C in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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