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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 29182/2021

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9827/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall' avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in via dell'Elettronica n. 20 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 2936/25/14 depositata il 07/10/2014, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR palermitana rigettava l'appello del contribuente e quindi confermava la legittimità dell'atto Impugnato, ElVvi-so dt dEcertamurv IPPEr IRAP ?03-17i - ricorre a questa il [OSCURATO:PERSONA] con attò affidato a cinque motivi e illustrato da memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato unicamente atto di costituzione in vista dell'udienza pubblica; Considerato che: - il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 c. 2 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 55 c. 2 n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1973 nonché dell'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inattendibile la contabilità del contribuente, esercente l'attività professionale di notaio, in quanto il conto cassa da questi tenuto presentava un saldo superiore a mezzo milione di euro; - va premesso che dalla sentenza impugnata, la quale richiama l'applicazione nel presente caso dell'art. 39 c.2 d.P.R. n. 600 del 1973 e fa riferimento alla "presenza di contabilità inattendibile" (ultima pag. della sentenza gravata), si evince come effettivamente la tipologia di accertamento esperito sia di tipo induttivo "puro" e non analitico- induttivo; - ciò premesso e posto, il motivo è fondato: va evidenziato che oltre alle disposizioni citate correttamente in ricorso per cassazione, rileva ai fini della decisione sul punto anche l'art. 2 del d.P.R. n. 570 del 1996, rubricato "Inattendibilità della contabilità degli esercenti arti e professioni", in vigore dal 23/11/1996.

Esso prevede che "la contabilità ordinaria degli esercenti arti e professioni è considerata inattendibile quando: a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali, compresi quelli dei beni di cui alla successiva lettera b), abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, ...

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 b) non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell'obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali, diversi dagli immobili utilizzati nell'attività - anche se non posseduti a titolo di proprietà e anche se completamente ammortizzati - il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati, esclusi i menzionati immobili.... c) sono impiegati lavoratori dipendenti che non risultano iscritti nei libri da tenere ai fini della legislazione sul lavoro e per i quali è scaduto il primo termine utile per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, o altri addetti, diversi dai familiari di cui all'art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi che prestano attività occasionale, il cui rapporto non risulta dalle scritture contabili o da altra attendibile documentazione rinvenuta nel luogo in cui sono conservate le scritture contabili dell'artista o professionista". - in tali previsioni normative non è affatto riportata la irregolare tenuta del conto cassa, che peraltro costituisce comunque registrazione contabile non obbligatoria, la cui tenuta è nondimeno ovviamente consentita al contribuente per esigenze di controllo e gestione interna, ma la cui risultanza va valutata semmai nel complesso delle risultanze contabili ed extracontabili in atti ai fini di ritenere o meno attendibili le scritture, senza che dal suo contenuto possa sic et simpliciter ritenersi privo di attendibilità l'intero impianto delle registrazioni contabili ex lege obbligatorie e delle loro evidenze conseguenti; - alla luce dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, gli altri motivi sono assorbiti; - la sentenza è quindi cassata; non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l'accoglimento del ricorso originario del contribuente; p.q.m.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 accoglie il primo Motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente; liquida le spese in euro 5.600 oltre a 200 per esborsi, al 1 5 % per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9827/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall' avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in via dell'Elettronica n. 20 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 2936/25/14 depositata il 07/10/2014, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR palermitana rigettava l'appello del contribuente e quindi confermava la legittimità dell'atto Impugnato, ElVvi-so dt dEcertamurv IPPEr IRAP ?03-17i - ricorre a questa il [OSCURATO:PERSONA] con attò affidato a cinque motivi e illustrato da memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato unicamente atto di costituzione in vista dell'udienza pubblica; Considerato che: - il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 c. 2 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 55 c. 2 n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1973 nonché dell'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inattendibile la contabilità del contribuente, esercente l'attività professionale di notaio, in quanto il conto cassa da questi tenuto presentava un saldo superiore a mezzo milione di euro; - va premesso che dalla sentenza impugnata, la quale richiama l'applicazione nel presente caso dell'art. 39 c.2 d.P.R. n. 600 del 1973 e fa riferimento alla "presenza di contabilità inattendibile" (ultima pag. della sentenza gravata), si evince come effettivamente la tipologia di accertamento esperito sia di tipo induttivo "puro" e non analitico- induttivo; - ciò premesso e posto, il motivo è fondato: va evidenziato che oltre alle disposizioni citate correttamente in ricorso per cassazione, rileva ai fini della decisione sul punto anche l'art. 2 del d.P.R. n. 570 del 1996, rubricato "Inattendibilità della contabilità degli esercenti arti e professioni", in vigore dal 23/11/1996. Esso prevede che "la contabilità ordinaria degli esercenti arti e professioni è considerata inattendibile quando: a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali, compresi quelli dei beni di cui alla successiva lettera b), abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, ... Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 b) non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell'obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali, diversi dagli immobili utilizzati nell'attività - anche se non posseduti a titolo di proprietà e anche se completamente ammortizzati - il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati, esclusi i menzionati immobili.... c) sono impiegati lavoratori dipendenti che non risultano iscritti nei libri da tenere ai fini della legislazione sul lavoro e per i quali è scaduto il primo termine utile per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, o altri addetti, diversi dai familiari di cui all'art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi che prestano attività occasionale, il cui rapporto non risulta dalle scritture contabili o da altra attendibile documentazione rinvenuta nel luogo in cui sono conservate le scritture contabili dell'artista o professionista". - in tali previsioni normative non è affatto riportata la irregolare tenuta del conto cassa, che peraltro costituisce comunque registrazione contabile non obbligatoria, la cui tenuta è nondimeno ovviamente consentita al contribuente per esigenze di controllo e gestione interna, ma la cui risultanza va valutata semmai nel complesso delle risultanze contabili ed extracontabili in atti ai fini di ritenere o meno attendibili le scritture, senza che dal suo contenuto possa sic et simpliciter ritenersi privo di attendibilità l'intero impianto delle registrazioni contabili ex lege obbligatorie e delle loro evidenze conseguenti; - alla luce dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, gli altri motivi sono assorbiti; - la sentenza è quindi cassata; non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con l'accoglimento del ricorso originario del contribuente; p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 accoglie il primo Motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente; liquida le spese in euro 5.600 oltre a 200 per esborsi, al 1 5 % per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soc
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