CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 17 marzo 2022 dal Tribunale di Messina; visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo a), unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ruoli apicali, e ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali partecipi, e di concorso nei reati fine di detenzione ed illecita cessione di marijuana e cocaina (capi b, e, d, e). 2.Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. per insussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lettere a), b) e c). Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. per inadeguatezza della misura adottata alla luce degli elementi indicati dalla difesa: incensuratezza del ricorrente, esito negativo delle perquisizioni, condizione personale del ricorrente (orfano, con un basso tenore di vita e manovale), rapporti personali tra il ricorrente ed il soggetto intercettato, ritenuto membro del sodalizio, al quale il ricorrente si rivolgeva chiamandolo zio in quanto quest'ultimo era stato allattato dalla sua nonna paterna. 2.2 Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla condotta di partecipazione all'associazione di cui al capo a) dell'imputazione provvisoria, desunta esclusivamente dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra il ricorrente ed il Donato in cui il primo avrebbe assunto il ruolo di intermediario nell'organizzazione degli incontri tra Donato ed Alessi. Secondo la tesi difensiva, invece, anche alla luce delle risultanze investigative riguardanti i reati fine contestati ai capi b), c), d) ed e), può, al più, ravvisarsi un concorso nella cessione di sostanza stupefacente, mancando, peraltro, elementi sintomatici di rapporti del ricorrente con i "maggiorenti" o di una sua partecipazione alla programmazione dell'attività di reperimento e vendita della sostanza. Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di motivazione in relazione alla valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, stante la risalenza al 2019 dell'ultima conversazione intercettata, ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale applicata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni di seguito esposte. 2. Per ragioni di ordine logico, va, innanzitutto, esaminato il primo motivo di ricorso dedotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, va premesso che il ricorrente limita le proprie censure alle valutazioni concernenti la gravità del quadro indiziario relativo alla condotta di partecipazione alla associazione di cui al capo a), mentre non formula alcuna contestazione con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza relativi ai reati fine di cui ai capi da b) ad e) dell'imputazione provvisoria. Ciò premesso, il motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha ricostruito la gravità del quadro indiziario con motivazione immune da vizi logici e giuridici, pienamente coerente con le risultanze investigative descritte e, in particolare, con il tenore delle conversazioni telefoniche intercettate da cui è emerso che l'Aiello svolgeva in modo continuativo, e non sporadico ed occasionale, il ruolo di intermediario nei rapporti tra il fornitore [OSCURATO:PERSONA] (cui il ricorrente si riferiva chiamandolo "zio") e [OSCURATO:PERSONA], occupandosi di fissare telefonicamente gli appuntamenti tra i due. L'illecito oggetto degli incontri tra i due indagati è stato, inoltre, desunto da plurimi elementi. Innanzitutto, l'ordinanza ha posto l'accento sull'elevata disponibilità di sostanza stupefacente da parte del sodalizio, desunta dai quantitativi di droga sequestrati non solo al Donato e all'Alessi, ma anche ad altri sodali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Risulta, in particolare che: il Donato è stato trovato in possesso di 9 chilogrammi di marijuana, 30 grammi di cocaina purissima, 7 piante di marijuana, 4000 euro in contanti, nonché di strumenti per la pesatura ed il confezionamento della droga; Alessi è stato trovato in possesso di 7,5 chilogrammi di marijuana, 150 grammi di cocaina purissima, circa 3.000 euro e di materiale per il confezionamento; Bernava è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e di 19 grammi di marijuana; Zocca, infine, è stato trovato in possesso di 1,2 chilogrammi di marijuana e di 100 grammi di hashish. E' stato, inoltre, considerato il tenore di una conversazione ambientale in cui Alessi e Donato dialogavano in auto di un credito del primo verso il secondo di oltre 4.500 euro. Alla luce della lettura globale di tali elementi indiziari, l'ordinanza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi e non specificamente censurate nel ricorso in esame, ha, pertanto, sottolineato che, non risultando lo svolgimento di attività lecite da parte dei due o di altri rapporti negoziali, peraltro neanche dedotti dalla difesa del ricorrente, non è possibile ipotizzare una lettura alternativa al riferimento di detti incontri, e della conversazione in questione, alla fornitura abituale di sostanze stupefacente (cfr. quanto alla configurabilità della partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti anche in relazione alla costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 265764). 3. Venendo all'esame dei motivi concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari, è, innanzitutto, inammissibile il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto aspecifico, limitandosi il motivo a dedurre l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., e privo di un adeguato confronto critico con le ragioni della decisione impugnata (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata). 3.1 Parimenti inammissibile, è l'omologo motivo, esteso anche alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale, dedotto nel ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Va, in primo luogo, rilevato il difetto di interesse a ricorrere dell'Aiello, atteso che la censura si riferisce esclusivamente al reato di cui al capo a) e si fonda sulla rilevanza del c.d. tempo silente, risalendo l'ultima conversazione intercettata al luglio 2019. Mancando, infatti, una specifica contestazione in merito alla valutazione delle esigenze cautelari relative ai reati fine di cui ai capi da b) ad e), non è configurabile un interesse concreto a ricorrere dell'Aiello. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interesse a ricorrere va, infatti, individuato in una prospettiva utilitaristica correlata agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, consistente nella rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione o nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U., n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202269). Sotto altro profilo, rileva, comunque, il Collegio che, in disparte ogni considerazione sul fatto che non si tratta di un arco temporale considerevole, l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi, ha escluso l'idoneità del tempo trascorso dai fatti a superare la duplice presunzione relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria (art. 275 cod. proc. pen.), correlata alla fattispecie associativa di cui al capo a), ponendo l'accento sulla mancanza di elementi fattuali, enucleabili dagli atti del procedimento, sintomatici di un allontanamento del ricorrente dal sodalizio o di una sua dissoluzione. Va, inoltre, aggiunto che alcuna allegazione al riguardo può evincersi dal ricorso in esame, essendosi l'Aiello limitato a mere apodittiche affermazioni fondate esclusivamente sulla riproduzione dei principi affermati sul tema da questa Corte. 4. Passando, infine, all'esame della censura relativa alla violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., dedotta nel secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rileva il Collegio che il motivo è inammissibile in quanto, oltre a non contenere alcuna specifica argomentazione in merito alla dedotta violazione di legge e ad omettere il dovuto confronto critico con le argomentazioni relative alla duplice presunzione operante nella fattispecie in esame (art. 275 cod. proc. pen.), è interamente versato in fatto e volto a sollecitare una diversa valutazione relativa all'adeguatezza della misura applicata, di per sé estranea al perimetro del giudizio di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,