CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20/04/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che i motivi di ricorso dal n. 2 al n. 7, in punto di prova della penale responsabilità e valutazione della dosimetria della pena in ogni sua componente sono non solo del tutto reiterativi rispetto ai motivi di appello, in mancanza di qualsiasi confronto con le argomentazioni logiche e persuasive svolte dalla Corte di appello e per ciò solo già inammissibili (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), ma si presentano anche privi di concreta specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 e seg. della motivazione); considerato che anche i motivi, con i quali si contesta il trattamento sanzionatorio e la dosimetria della pena nelle sue diverse sono del tutto generici ed aspecifici non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello sul punto non sono stati accolti, non ricorrendo alcuna irragionevolezza o illogicità quanto alla determinazione della pena, tra l'altro prossima ai minimi edittali e con minimi aumenti in continuazione compiutamente valutati rispetto ai singoli delitti ascritti (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione); atteso che conseguentemente il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile in considerazione dell'asserito decorso del termine di prescrizione dopo la decisione di appello, in assenza di valida costituzione di rapporto processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 k Così d