CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO 1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Prato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 600 euro di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 95d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all’art. 93, contestato al capo B), mentre ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, di cui al capo A), per intervenuta sanatoria. 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tr e motivi, che deducono: 2.1. l’omessa motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’intervenuta verifica positiva postuma , da parte del Genio c ivile , della conformità dell’opera alle norme tecniche in materia antisismica, che ha escluso profili di pericolo strutturale; 2.2. l’omesso esame della relazione favorevole del Genio civile, ciò che ha inciso sulla motivazione; 2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, atteso che la valutazione del Tribunale è smentita dalla relazione del Genio civile, dall’avvenuto rilascio della sanatoria per i lavori di cui al capo A), dalla documentazione in atti, attestante il rispetto delle condizioni di sicurezza e l’assenza di pericolo per la pubblica incolumità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èinammissibile. 2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili per manifesta infondatezza. 2.1. Invero, il ricorrente oblitera il consolidato orientamento di questa Sezione –e qui da confermare – secondo cui il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche (Sez. 3, n. 19196 del 26/02/2019, Greco, Rv. 275757 – 01 ; Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino, Rv. 246462 – 01; Sez. 3, n. 20275 del 14/03/2008, P.g. in proc. Terracciano, Rv. 239871 -01). Infatti, diversamente da quanto previsto per la realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone il terzo comma dell'art. 98 d.P.R. 380 del 2001, il quale stabilisce non soltanto che, con il decreto o la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi a essa, fissando il relativo termine. Non vi sono, dunque, effetti estintivi conseguenti alla regolarizzazione postuma delle opere realizzate in violazione della normativa antisismica, ma neppure effetti propriamente sananti, posto che manca una procedura che consenta all'interessato di richiedere una autorizzazione postuma Di conseguenza, il rilascio postumo, da parte della competente Autorità amministrativa, dell'autorizzazione alla realizzazione di opere in zona sismica non ha effetto estintivo della contravvenzione prevista dall'art. 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 18267 del 13/04/2023, Pepe, Rv. 284612 -01). 2.2. Alle luce dei principi ora richiamati, è del tutto evidente che il Tribunale non aveva alcun obbligo di valutare il parere positivo del genio civile, documento che non poteva incidere in alcun modo sulla sussistenza del reato. 2.3. Si osserva, peraltro, che, nel caso di specie, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale –ma la statuizione di non doversi procedere in relazione al reato edilizio di cui al capo A) per intervenuta sanatoria non è stata oggetto di impugnazione da parte della pubblica accusa - la sanatoria è stata rilasciata contra legem perché impedita dalla violazione della disciplina antisismica La carenza del deposito preventivo degli elaborati progettuali, infatti, ha reso non sanabile anche il profilo edilizio, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, mancando l’originaria doppia conformità, posto che il progetto edilizio poteva essere originariamente conforme solo se corredato dei preventivi pareri positivi in materia antisismica. Si rammenta, infatti, che, in tema di reatiedilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (da ultimo,cfr. Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa', Rv. 284058 - 01) . 3. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.1.La speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è configurabile in presenza di una duplice condizione , essendo congiuntamente richiestela particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a suavolta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità deldanno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue , in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa-, la verifica della non abitualità del comportamento , che il legislatore esclude nelcaso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Con specifico riferimento a lle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, si è condivisibilmente affermato che la con sistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive -costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autorizzativi emessi dall'amministrazione competente, le modalitàdi esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 -01). 3.2. Nel caso di specie, attenendosi ai principi ora indicati, il Tribunale ha escluso i presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 131- biscod. pen., facendo leva su un duplice ordine di argomenti: da un lato, la non tenuità dell’offesa, in considerazione del tipo di lavori effettuati (posa in opera di una scala di cemento armento, demolizione di una parte muraria non minimale con riposizionamento abusivo di porta e finestre, ricostruzione della porzione di un solaio e realizzazione di una parete), e del fatto che i lavori in assenza di progetto di variante sono statirealizzati su un teatro, ossia su edificio destinato a pubblico ritrovo, con conseguente pericolo non minimale per l’incolumità pubblica; dall’altro,la pluralità degli illeciti realizzati in tempi diversi, ciò che è stato ritenuto indicativo della non occasionalità della condotta illecita. 3.3. Si tratta di una motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritti, che supera il vaglio di legittimità, a fronte della quale, peraltro, il ricorrente deduce, in modo non consentito in sede di legittimità, censure di contenuto fattuale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3