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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 14434/2023

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hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19689/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to FABRIZIOPICOTTI che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in p ersona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 124/2020 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTEdepositatail 20/04/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/04/2023 dal ConsigliereDott.

MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 20/4/2020, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione con la q uale giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’accertamento del carattere usurario degli interessi applicati dalla HypoAlpe [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sui canoni dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in relazione al contratto di leasing concluso tra le parti, nonché perla condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla restituzione di quantocorrisposto dalla Brusato a titolo di interessi; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato com e, nel caso di specie, la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di veder determinato il tasso di interessi con l’inclusione delle speserelative ai contratti di assicurazione (asseritamente imposti dalla HypoAlpe [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione al contrat to di leasing ) non fossefondata, attesa l’assenza di alcuna correlazione tra l’erogazione del credito relativo al leasing e la stipulazione dei ridetti contratti assicurativi; e tanto, al di là della circostanza per cui l’eventuale inclusione delle spese assicurative nel tasso - soglia rilevante ai fini dell’usuraavrebbe in ogni caso escluso il suo superamento nel caso in esame, tenuto conto del minimo scarto in eccesso verificatosi nella specierispetto a un tasso - soglia privo di tale inclusione; avverso l a sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorsoper cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; laJulia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) resistecon controricorso; entrambele parti hanno depositat o memoria; consideratoche, Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 108/96, introduttivadell’attuale art. 644, co. 3 e 4 c.p., e dell’art. 1815, co. 2, c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che le spese assicurative imposte dalla banca concedenteconcorressero al calcolo del tasso effettivo globale relativo alrapporto contrattuale in esame, da confrontare con il tasso - soglia ai finidell’usura, in quanto non previste dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi vigenti all’epoca della conclusione del contratto oggetto di causa, ma solo a partiredalle Istru zioni emesse successivamente al luglio del 2009; sottoaltro profilo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per illogica e contraddittoria motivazione, con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost.(in relazione all’art 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte te rritoriale trattato diversamente situazioni analoghe, con riferimento all’accertamentodel tasso effettivo globale rilevante ai fini dell’usura, conparticolare riguardo al trattamento della commissione di massimo scopertorispetto alla considerazione dell e spese assicurative imposte dallasocietà concedente; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 644, co. 3, c.p. e dell’art. 1815, co. 2, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte te rritoriale affermato in maniera illogica e contraddittoria che il minimo superamentodel tasso - soglia denunciato dall’odierna società ricorrente fosse ampiamente giustificato dalla circostanza che il tasso effettivo globalenella specie applicato e il tass o effettivo globale medio (tasso - soglia) erano stati misurati sulla base di diversi criteri, con la Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conseguenza che un’eventuale rilevazione del tasso effettivo globale medio comprensivo dei costi di assicurazione dei contratti di leasing avrebbe certamente escluso tale superamento nella specie, con la conseguente pretesa irrilevanza della contestazione avanzata dalla Brusatos.r.l. in relazione alla denunciata (minima) eccedenza del tasso d’interesseconvenuto tra le parti nel caso in esa me, rispetto al tasso - soglianon comprensivo dei costi assicurativi; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione per violazione e falsa applicazione della legge n. 108/96, introduttiva dell’attuale art. 644, co. 4 c.p., degli artt. 1815, co. 2, 1362 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 1 16 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso, in maniera illogica e contraddittoria e in violazionedelle norme di diritto richiamate, il ricorso di uno specifico collegamento tra la spesa per le assicurazioni imposte all’odierna societàricorrente e l’operazione di finanziamento in leasing dedotta in giudizio,sottolineando in modo illegittimo l’assenza di elementi idonei ad attestare che i contratti di assicurazione fossero riferiti alle previsioni del contratto di leasing , con la conseguente erronea esclusione delle spese assicurative dal calcolo del tasso effettivo globaleconvenuto tra le parti; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applica zione della legge n. 108/96, introduttiva dell’attualeart. 644, co. 4 c.p., degli artt. 1815, co. 2, e 1362 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente, nel caso di specie, il collegamento tra l’operazione di credito convenuta tra le parti e i Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contrattidi assicurazione stipulati tra le stesse in ragione del difetto di contestualitàtra il ridetto finanziamento e la conclusione dei contratti di assicurazione, evidenziando erroneamen te l’assenza di alcuna obbligatorietàdella stipulazione dei contratti di assicurazione in fase di stipulazione del finanziamento (trattandosi di vicenda concernente unicamentela fase di esecuzione del contratto di leasing ), pervenendo cosìin modo illegi ttimo ad escludere le spese assicurative dal calcolo deltasso effettivo globale convenuto tra le parti; ilterzo il quarto motivo – c ongiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione, e d aventi carattere pregiudizial e rispetto all’esame del primoe del secondo motivo – s ono inammissibili; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte (qui integralmente condiviso e ribadito, alfine di assicurarne continuità), a i fini della valutazione dell ’ eventuale natura usuraria degli interessi previsti nel quadro di un contratto di finanziamento, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformitàcon quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, atal fine , sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione delcredito.

La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunquemezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazi one e l'erogazione del credito ( cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 3025 del 01/02/2022 , Rv. 663760 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n.8806 del 05/04/2017 , Rv. 643727 - 01) ; nel caso di specie, la corte territoriale, chiamat a ad accertare la sussistenzadi un effettivo e concreto collegamento tra la concessione del credito e le spese di assicurazione sostenute dalla società Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri beneficiariadel finanziamento (collegamento da ritenersi presunto nel solocaso di contestualità tra spese di assicurazione interrogazione del credito), ha rilevato come le spese di assicurazione imposte a carico della beneficiari a del finanziamento , oltre a non essere affatto contestuali rispetto alla concessione del credito , non fo ssero in alcun modo neppure collegate all’operazione di credito (così come già ritenuto dal giudice di primo grado); e tanto, sulla base dell’analitica interpretazione delle condizioni contrattuali concluse tra le parti (cfr. pagg. 7- 8 della sentenza impug nata) , dalle quali il giudice a quo ha tratto la conclusione della concreta insussistenza di elementi “ per ritenere che tutti i contratti di assicurazione fossero riferiti alle previsionidel contratto di leasing , sia perché apparirebbero assicurat i ancherischi diversi da quelli per i quali il contratto di leasing prevedeva l’assicurazione,sia perché le polizze prodott e riguardano anche altre imbarcazioni”, con l’ulteriore notazione secondo cui “ il contratto di leasing prevedeva la conclusione dell’assicurazione non come obbligatoriaal fine di ottenere il finanziamento, ma come adempimento successivola cui mancanza avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto; infatti, il contratto di assicurazione non era stato concluso contestualmente al la concessione d el finanziamento, ma soltanto dopo un anno di vigenza del rapporto, senza che neppure risulti che la società concedente avesse chiesto all’utilizzatore l’adempimentodella relativa clausola contrattuale o s i fosse in qualche modo ingerit a nella conclusione del contratto di assicurazione ” (cfr. pagg.8-9 della sentenza d’appello) ; afronte di tale indagine interpretativa compiuta dal giudice a quo , varrà considerare come, attraverso la proposizione del terzo e del Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quarto motivo di ricorso, l’odierna società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate– si sia limitata ad allegare un’erronea rico gnizione, da parte delgiudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito,la cui censura è possibile, in sede di legittimità, un icamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa,rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve pi uttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,degli atti negoziali convenuti tra le parti o dei rapporti tra le stesseritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte cens urare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo rite nersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; vizio di legittimità, quest’ultimo, nonsolo non evocato, ma neppure concretamente denunciabile dalla ricorrente,ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c., avuto riguardo all’avvenuta confermadella decisione di primo grado, da parte del giudice d’appello, sullabase dell a condivisione delle medesime considerazioni in fatto; quantoalla contestata illegittimità dell’interpretazione dei contratti di assicurazione e di leasing dedotti in giudizio, è appena il caso di rilevare come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legitt imità unicamente nei limiti consentiti dal testodell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n.3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione d enunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrett ezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini degli accordi contrattuali dedotti in giudizio , orientando l’argomentazione critica rivoltanei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraversola prospettazione di un’ obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva degli atti negoziali considerati, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta noncondivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito; larilevata inammissibilità del terzo e del quarto motivo di ricorso valgonoa destituire di alcuna rilevanza l’analisi del p rimo e del secondo motivo d ’ impugnazione proposti dalla società ricorrente, atteso che , unavolta esclus a la sussistenza di un collegamento effettivo tra spese Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri assicurative ed erogazione del finanziamento, le circostanze concernenti la rilevanza delle Istruzioni della Banca d’Italia (circa l’esclusione/inclusionedelle spese assicurative dal calcolo del TEG) o la valutazionecomparativa tra commissione di massimo scoperto e spese assicurative,risultano del tutto prive di incidenza nel caso di specie ; e dovendo infine considerarsi come l’eventuale riconteggio del tasso effettivoglobale medio , non potendo essere concretamente r affrontato col tasso effettivo globale applicato al rapporto in esame ( proprio in ragione della rilevata assenza di alcun collegamento tra l’ erogazione delfinanziamento e la stipulazione dei contratti assicurativi dedotti in giudizio),finirebbe col non assumere alcuna rilevanza ; sullabase di tali premesse, rilevata l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo, nonché del primo e del secondo (dai primi due motivi dipendenti in termini pregiudiziali), dev’essere dato atto dell’inammissibilità del r icorso, con la conseguente condanna della societàricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, dellespese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione dicui al dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio, liquidate in comple

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19689/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to FABRIZIOPICOTTI che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in p ersona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 124/2020 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTEdepositatail 20/04/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/04/2023 dal ConsigliereDott. MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 20/4/2020, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione con la q uale giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’accertamento del carattere usurario degli interessi applicati dalla HypoAlpe [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sui canoni dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in relazione al contratto di leasing concluso tra le parti, nonché perla condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla restituzione di quantocorrisposto dalla Brusato a titolo di interessi; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato com e, nel caso di specie, la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di veder determinato il tasso di interessi con l’inclusione delle speserelative ai contratti di assicurazione (asseritamente imposti dalla HypoAlpe [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione al contrat to di leasing ) non fossefondata, attesa l’assenza di alcuna correlazione tra l’erogazione del credito relativo al leasing e la stipulazione dei ridetti contratti assicurativi; e tanto, al di là della circostanza per cui l’eventuale inclusione delle spese assicurative nel tasso - soglia rilevante ai fini dell’usuraavrebbe in ogni caso escluso il suo superamento nel caso in esame, tenuto conto del minimo scarto in eccesso verificatosi nella specierispetto a un tasso - soglia privo di tale inclusione; avverso l a sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorsoper cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; laJulia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) resistecon controricorso; entrambele parti hanno depositat o memoria; consideratoche, Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 108/96, introduttivadell’attuale art. 644, co. 3 e 4 c.p., e dell’art. 1815, co. 2, c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che le spese assicurative imposte dalla banca concedenteconcorressero al calcolo del tasso effettivo globale relativo alrapporto contrattuale in esame, da confrontare con il tasso - soglia ai finidell’usura, in quanto non previste dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi vigenti all’epoca della conclusione del contratto oggetto di causa, ma solo a partiredalle Istru zioni emesse successivamente al luglio del 2009; sottoaltro profilo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per illogica e contraddittoria motivazione, con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost.(in relazione all’art 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte te rritoriale trattato diversamente situazioni analoghe, con riferimento all’accertamentodel tasso effettivo globale rilevante ai fini dell’usura, conparticolare riguardo al trattamento della commissione di massimo scopertorispetto alla considerazione dell e spese assicurative imposte dallasocietà concedente; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 644, co. 3, c.p. e dell’art. 1815, co. 2, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte te rritoriale affermato in maniera illogica e contraddittoria che il minimo superamentodel tasso - soglia denunciato dall’odierna società ricorrente fosse ampiamente giustificato dalla circostanza che il tasso effettivo globalenella specie applicato e il tass o effettivo globale medio (tasso - soglia) erano stati misurati sulla base di diversi criteri, con la Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conseguenza che un’eventuale rilevazione del tasso effettivo globale medio comprensivo dei costi di assicurazione dei contratti di leasing avrebbe certamente escluso tale superamento nella specie, con la conseguente pretesa irrilevanza della contestazione avanzata dalla Brusatos.r.l. in relazione alla denunciata (minima) eccedenza del tasso d’interesseconvenuto tra le parti nel caso in esa me, rispetto al tasso - soglianon comprensivo dei costi assicurativi; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione per violazione e falsa applicazione della legge n. 108/96, introduttiva dell’attuale art. 644, co. 4 c.p., degli artt. 1815, co. 2, 1362 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 1 16 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso, in maniera illogica e contraddittoria e in violazionedelle norme di diritto richiamate, il ricorso di uno specifico collegamento tra la spesa per le assicurazioni imposte all’odierna societàricorrente e l’operazione di finanziamento in leasing dedotta in giudizio,sottolineando in modo illegittimo l’assenza di elementi idonei ad attestare che i contratti di assicurazione fossero riferiti alle previsioni del contratto di leasing , con la conseguente erronea esclusione delle spese assicurative dal calcolo del tasso effettivo globaleconvenuto tra le parti; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applica zione della legge n. 108/96, introduttiva dell’attualeart. 644, co. 4 c.p., degli artt. 1815, co. 2, e 1362 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente, nel caso di specie, il collegamento tra l’operazione di credito convenuta tra le parti e i Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contrattidi assicurazione stipulati tra le stesse in ragione del difetto di contestualitàtra il ridetto finanziamento e la conclusione dei contratti di assicurazione, evidenziando erroneamen te l’assenza di alcuna obbligatorietàdella stipulazione dei contratti di assicurazione in fase di stipulazione del finanziamento (trattandosi di vicenda concernente unicamentela fase di esecuzione del contratto di leasing ), pervenendo cosìin modo illegi ttimo ad escludere le spese assicurative dal calcolo deltasso effettivo globale convenuto tra le parti; ilterzo il quarto motivo – c ongiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione, e d aventi carattere pregiudizial e rispetto all’esame del primoe del secondo motivo – s ono inammissibili; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte (qui integralmente condiviso e ribadito, alfine di assicurarne continuità), a i fini della valutazione dell ’ eventuale natura usuraria degli interessi previsti nel quadro di un contratto di finanziamento, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformitàcon quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, atal fine , sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione delcredito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunquemezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazi one e l'erogazione del credito ( cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 3025 del 01/02/2022 , Rv. 663760 – 01 ; Sez. 1, Sentenza n.8806 del 05/04/2017 , Rv. 643727 - 01) ; nel caso di specie, la corte territoriale, chiamat a ad accertare la sussistenzadi un effettivo e concreto collegamento tra la concessione del credito e le spese di assicurazione sostenute dalla società Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri beneficiariadel finanziamento (collegamento da ritenersi presunto nel solocaso di contestualità tra spese di assicurazione interrogazione del credito), ha rilevato come le spese di assicurazione imposte a carico della beneficiari a del finanziamento , oltre a non essere affatto contestuali rispetto alla concessione del credito , non fo ssero in alcun modo neppure collegate all’operazione di credito (così come già ritenuto dal giudice di primo grado); e tanto, sulla base dell’analitica interpretazione delle condizioni contrattuali concluse tra le parti (cfr. pagg. 7- 8 della sentenza impug nata) , dalle quali il giudice a quo ha tratto la conclusione della concreta insussistenza di elementi “ per ritenere che tutti i contratti di assicurazione fossero riferiti alle previsionidel contratto di leasing , sia perché apparirebbero assicurat i ancherischi diversi da quelli per i quali il contratto di leasing prevedeva l’assicurazione,sia perché le polizze prodott e riguardano anche altre imbarcazioni”, con l’ulteriore notazione secondo cui “ il contratto di leasing prevedeva la conclusione dell’assicurazione non come obbligatoriaal fine di ottenere il finanziamento, ma come adempimento successivola cui mancanza avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto; infatti, il contratto di assicurazione non era stato concluso contestualmente al la concessione d el finanziamento, ma soltanto dopo un anno di vigenza del rapporto, senza che neppure risulti che la società concedente avesse chiesto all’utilizzatore l’adempimentodella relativa clausola contrattuale o s i fosse in qualche modo ingerit a nella conclusione del contratto di assicurazione ” (cfr. pagg.8-9 della sentenza d’appello) ; afronte di tale indagine interpretativa compiuta dal giudice a quo , varrà considerare come, attraverso la proposizione del terzo e del Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quarto motivo di ricorso, l’odierna società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate– si sia limitata ad allegare un’erronea rico gnizione, da parte delgiudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito,la cui censura è possibile, in sede di legittimità, un icamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa,rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve pi uttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,degli atti negoziali convenuti tra le parti o dei rapporti tra le stesseritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte cens urare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo rite nersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; vizio di legittimità, quest’ultimo, nonsolo non evocato, ma neppure concretamente denunciabile dalla ricorrente,ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c., avuto riguardo all’avvenuta confermadella decisione di primo grado, da parte del giudice d’appello, sullabase dell a condivisione delle medesime considerazioni in fatto; quantoalla contestata illegittimità dell’interpretazione dei contratti di assicurazione e di leasing dedotti in giudizio, è appena il caso di rilevare come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legitt imità unicamente nei limiti consentiti dal testodell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n.3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione d enunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrett ezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini degli accordi contrattuali dedotti in giudizio , orientando l’argomentazione critica rivoltanei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraversola prospettazione di un’ obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva degli atti negoziali considerati, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta noncondivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito; larilevata inammissibilità del terzo e del quarto motivo di ricorso valgonoa destituire di alcuna rilevanza l’analisi del p rimo e del secondo motivo d ’ impugnazione proposti dalla società ricorrente, atteso che , unavolta esclus a la sussistenza di un collegamento effettivo tra spese Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri assicurative ed erogazione del finanziamento, le circostanze concernenti la rilevanza delle Istruzioni della Banca d’Italia (circa l’esclusione/inclusionedelle spese assicurative dal calcolo del TEG) o la valutazionecomparativa tra commissione di massimo scoperto e spese assicurative,risultano del tutto prive di incidenza nel caso di specie ; e dovendo infine considerarsi come l’eventuale riconteggio del tasso effettivoglobale medio , non potendo essere concretamente r affrontato col tasso effettivo globale applicato al rapporto in esame ( proprio in ragione della rilevata assenza di alcun collegamento tra l’ erogazione delfinanziamento e la stipulazione dei contratti assicurativi dedotti in giudizio),finirebbe col non assumere alcuna rilevanza ; sullabase di tali premesse, rilevata l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo, nonché del primo e del secondo (dai primi due motivi dipendenti in termini pregiudiziali), dev’essere dato atto dell’inammissibilità del r icorso, con la conseguente condanna della societàricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, dellespese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione dicui al dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 19689/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio, liquidate in comple
Sentenza Cassazione n. 14434/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris