Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28917/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1078/2024, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti- Controricorrente avverso la sentenza n. 437/2023 , pronunciata dalla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemonte, depositata il 24 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025; [OSCURATO:PERSONA] Intimazione di pagamento –Omessa impugnazione di tutte le ragioni esaminatein primo grado -Effetti RGN 1078/2024 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alcontribuente l’intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 03720090000139028501.

Avverso l’intimazione il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, lamentando che il credito erariale non era dovuto perché la presupposta cartella era stata annullata, ed eccependo inoltre la mancata preventiva escussione della società, debitrice nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Con sentenza n. 3222/2021 il giudice di primo grado accolse il ricorso.

L’appello con cui l’Agenzia delle entrate instava per la legittimità della pretesa fiscale fu respinto dalla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemontecon sentenza n. 437/2023.

Il giudice d’appello, dopo aver illustrato le rispettive difese, ha motivato la statuizione, per quanto qui di interesse, rilevando che «la sentenza di primo grado accolse il gravame per due ordini di motivi.In primo luogo: “difettando l’atto presupposto all’impugnata intimazione”.

Ed in secondo luogo: “apparendocomunque violato il disposto di cui all’art. 2304 c.c”.

In ordine al primo profilo occorre osservare che l’Ufficio non contestò tale capo decisorio.

In altri terminiper i giudici di prime cure, come osservato sopra, vi sarebbe stata l’emissione di un atto di riscossione inmancanza dell’atto presupposto.

O meglio che l’atto presupposto fu annullato dalla Commissione tributariaprovinciale di Cuneo, senza che la relativa sentenza fosse stata impugnata, ed in tal modo l’accertamento in essacontenuto, in quanto sentenza passata in giudicato, fece stato a ogni effetto tra le parti (cfr. art. 2909 del codicecivile).

E quindi essendo stata annullata la cartella esattoriale va da sé che l’intimazione emessa su quella stessacartella era annullabile per mancanza del suo atto antecedente e presupposto.

Non essendo, come detto, criticato questo capo della sentenza, lo stesso deve ritenersi passato in giudicato, con la conseguenza conferma dell’annullamento dell’impugnata intimazione.

2.2. - La conferma del suddetto capo esime questo collegio per il criterio della cosiddetta «ragione più liquida» dall’esaminare il secondo motivo di riforma dell’impugnata decisione.».

RGN 1078/2024 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate– Riscossione ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato ad un motivo, cui ha resistito il contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

All’esito dell’udienza camerale del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo l’ufficio ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2500 quinques e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La Corte tributaria di II gradoavrebbe travisato la prova per avere erroneamente ritenuto annullata la cartella esattoriale presupposta (n. 03720090000139028501) dell’intimazione di pagamento impugnata.

Nell’illustrazione del motivo spiega che la cartella presupposta all’intimazione oggetto della controversia non era quella indicata dalla sentenza, ossia la n.03720090000139028003, già annullata, bensì quella portante il n. 03720090000139028501 .

Chiarisce inoltre che, quanto alla preventiva escussione della società, ex art. 2304 c.c., l’ufficio aveva già inutilmente proceduto.

Il motivo non coglie il senso della motivazionedi rigetto dell’appello.

Il giudice piemontese,infatti, ha preliminarmente rilevato che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente sulla base di due ragioni, la prima, quella delvenir meno della cartella presupposta all’atto di intimazione, la seconda, quella della mancata preventiva escussione della società.

Ha quindi constatato che la prima delle ragionidi rigetto non era stata oggetto d’appello, così che su di essa si era formato il giudicatoed era dunque priva di utilità ogni altra questione proposta.

A parte che la critica formulata con l’unico motivo risulta erroneamente collocata nell’alveo della violazione degli artt. 115 e 116 c.c., o del travisamento della prova, reiterare, solo in sede di legittimità, le questioni afferentialla identificazione della cartella effettivamente annullata è del tutto inutile rispetto alle ragioni addotte dalla Corte tributaria di II grado per respingere l’appello.

RGN 1078/2024 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] ricorso risulta pertanto inammissibile.

All’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l’Agenzia delle entrate- Riscossionealla rifusione in favore del controricorrent e delle spese di causa, che si liquidano in € 14.000,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1078/2024, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti- Controricorrente avverso la sentenza n. 437/2023 , pronunciata dalla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemonte, depositata il 24 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025; [OSCURATO:PERSONA] Intimazione di pagamento –Omessa impugnazione di tutte le ragioni esaminatein primo grado -Effetti RGN 1078/2024 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alcontribuente l’intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 03720090000139028501. Avverso l’intimazione il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, lamentando che il credito erariale non era dovuto perché la presupposta cartella era stata annullata, ed eccependo inoltre la mancata preventiva escussione della società, debitrice nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Con sentenza n. 3222/2021 il giudice di primo grado accolse il ricorso. L’appello con cui l’Agenzia delle entrate instava per la legittimità della pretesa fiscale fu respinto dalla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemontecon sentenza n. 437/2023. Il giudice d’appello, dopo aver illustrato le rispettive difese, ha motivato la statuizione, per quanto qui di interesse, rilevando che «la sentenza di primo grado accolse il gravame per due ordini di motivi.In primo luogo: “difettando l’atto presupposto all’impugnata intimazione”. Ed in secondo luogo: “apparendocomunque violato il disposto di cui all’art. 2304 c.c”. In ordine al primo profilo occorre osservare che l’Ufficio non contestò tale capo decisorio. In altri terminiper i giudici di prime cure, come osservato sopra, vi sarebbe stata l’emissione di un atto di riscossione inmancanza dell’atto presupposto. O meglio che l’atto presupposto fu annullato dalla Commissione tributariaprovinciale di Cuneo, senza che la relativa sentenza fosse stata impugnata, ed in tal modo l’accertamento in essacontenuto, in quanto sentenza passata in giudicato, fece stato a ogni effetto tra le parti (cfr. art. 2909 del codicecivile). E quindi essendo stata annullata la cartella esattoriale va da sé che l’intimazione emessa su quella stessacartella era annullabile per mancanza del suo atto antecedente e presupposto. Non essendo, come detto, criticato questo capo della sentenza, lo stesso deve ritenersi passato in giudicato, con la conseguenza conferma dell’annullamento dell’impugnata intimazione. 2.2. - La conferma del suddetto capo esime questo collegio per il criterio della cosiddetta «ragione più liquida» dall’esaminare il secondo motivo di riforma dell’impugnata decisione.». RGN 1078/2024 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate– Riscossione ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato ad un motivo, cui ha resistito il contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. All’esito dell’udienza camerale del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo l’ufficio ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2500 quinques e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte tributaria di II gradoavrebbe travisato la prova per avere erroneamente ritenuto annullata la cartella esattoriale presupposta (n. 03720090000139028501) dell’intimazione di pagamento impugnata. Nell’illustrazione del motivo spiega che la cartella presupposta all’intimazione oggetto della controversia non era quella indicata dalla sentenza, ossia la n.03720090000139028003, già annullata, bensì quella portante il n. 03720090000139028501 . Chiarisce inoltre che, quanto alla preventiva escussione della società, ex art. 2304 c.c., l’ufficio aveva già inutilmente proceduto. Il motivo non coglie il senso della motivazionedi rigetto dell’appello. Il giudice piemontese,infatti, ha preliminarmente rilevato che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente sulla base di due ragioni, la prima, quella delvenir meno della cartella presupposta all’atto di intimazione, la seconda, quella della mancata preventiva escussione della società. Ha quindi constatato che la prima delle ragionidi rigetto non era stata oggetto d’appello, così che su di essa si era formato il giudicatoed era dunque priva di utilità ogni altra questione proposta. A parte che la critica formulata con l’unico motivo risulta erroneamente collocata nell’alveo della violazione degli artt. 115 e 116 c.c., o del travisamento della prova, reiterare, solo in sede di legittimità, le questioni afferentialla identificazione della cartella effettivamente annullata è del tutto inutile rispetto alle ragioni addotte dalla Corte tributaria di II grado per respingere l’appello. RGN 1078/2024 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] ricorso risulta pertanto inammissibile. All’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l’Agenzia delle entrate- Riscossionealla rifusione in favore del controricorrent e delle spese di causa, che si liquidano in € 14.000,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella
Sentenza Cassazione n. 28917/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris