CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 17522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Siracusa, Il febbraio 2021, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, da lui presentata, di permesso premio. A tal fine, ha rilevato che l'istante non ha allegato — secondo quanto imposto dall'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 — circostanze, obiettive e concrete, idonee ad escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ed il pericolo del loro ripristino, a tal fine non essendo sufficienti la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo né la dichiarata dissociazione dagli ambienti criminali di pregressa appartenenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata tenuta l'udienza camerale di discussione del reclamo in assenza del suo difensore di fiducia, che pure aveva formulato rituale richiesta di partecipazione a distanza. Con il secondo motivo, lamenta, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza indebitamente trascurato gli elementi comprovanti la sussistenza delle condizioni cui la legge subordina la concessione del permesso premio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Risulta dagli atti disponibili — cui la Corte di cassazione può direttamente accedere, giacché, essendo dedotto un error in procedendo, opera quale giudice anche del fatto (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) — che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, giusta nomina del 3 maggio 2021, di [OSCURATO:PERSONA], chiese, il 14 maggio 2021 (la copia dell'istanza in atti è completa di timbro di deposito), di partecipare «da remoto», in ossequio a quanto previsto dalla normativa connessa all'emergenza da Covid-19, all'udienza del 19 maggio 2021. Nel verbale dell'udienza del 19 maggio 2021, nondimeno, non vi è menzione della nomina di un difensore di fiducia né, tantomeno, della richiesta di attivazione del collegamento a distanza da questi presentata, mentre è dato atto della presenza di Severi, in videocollegamento dall'istituto penitenziario in cui egli era ristretto, e della nomina di un difensore di ufficio. Si è, quindi, al cospetto di una patente violazione del diritto di difesa, concretatasi nel precludere al reclamante di fruire dell'assistenza del difensore di fiducia, il quale, peraltro, aveva ritualmente chiesto di partecipare all'udienza ed al quale era stato — secondo quanto indicato in ricorso — inviato, il 18 maggio 2021, un link finalizzato ad una connessione che, evidentemente predisposta, non era stata poi, probabilmente per mero disguido, attivata. L'anomala situazione venutasi a determinare ha, di fatto, determinato il difetto di assistenza dell'imputato, atteso che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità nel trattare distinte ipotesi di assenza all'udienza del difensore di fiducia, conseguente all'omissione di un adempimento di ufficio, «ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). Si versa, pertanto, in una tipica ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., a nulla rilevando che Severi sia stato assistito, in udienza, da un difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio che, libero nell'esito (restando, in specie, assorbito, ma non precluso, il residuo motivo), si svolga previa corretta instaurazione del contraddittorio processuale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 22/03/2022. Il Consigliere estens