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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07124/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] •

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato in quanto generico ed in fatto, richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

Contesta la sussistenza della qualifica di amministratore della società nel 2015, ma in modo alquanto generico e allegando uno stralcio incomprensibile della sentenza di primo grado che riporta una parte di una testimonianza.

La sentenza impugnata richiama la deposizione del teste di PG M.[OSCURATO:PERSONA] che riferiva come dal 17 ottobre 2104 l'unico rappresentante legale era il ricorrente.

L'anno di imposta, per l'omessa presentazione della dichiarazione è proprio il 2014; né risulta dagli atti che al momento della presentazione della dichiarazione il ricorrente non fosse più rappresentante legale.

Con il ricorso in cassazione si esprimono, quindi, dubbi soggettivi non rilevanti e senza indicazione di elementi probatori in atti (vedi espressamente Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019 Ud., dep. 29/01/2020, Rv. 278237 e Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000,0 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren1:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato in quanto generico ed in fatto, richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. Contesta la sussistenza della qualifica di amministratore della società nel 2015, ma in modo alquanto generico e allegando uno stralcio incomprensibile della sentenza di primo grado che riporta una parte di una testimonianza. La sentenza impugnata richiama la deposizione del teste di PG M.[OSCURATO:PERSONA] che riferiva come dal 17 ottobre 2104 l'unico rappresentante legale era il ricorrente. L'anno di imposta, per l'omessa presentazione della dichiarazione è proprio il 2014; né risulta dagli atti che al momento della presentazione della dichiarazione il ricorrente non fosse più rappresentante legale. Con il ricorso in cassazione si esprimono, quindi, dubbi soggettivi non rilevanti e senza indicazione di elementi probatori in atti (vedi espressamente Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019 Ud., dep. 29/01/2020, Rv. 278237 e Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000,0 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren1:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 07124/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris