CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09554/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 187, comma 7, cod. strada Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Carenza assoluta di motivazione, violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità; 2. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i riiievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Invero, la Corte di appello, richiamando le risultanze in atti e rispondendo alle censure difensive, ha evidenziato che: la prospettazione difensiva riguardante la crisi respiratoria da cui era stato colto il ricorrente non ha trovato riscontro in atti; l'imputato, all'atto del controllo, presentava evidenti segni di alterazione (andatura barcollante, alito vinoso, eccessiva loquacità); per la ricorrenza del reato di "rifiuto" non è richiesto che il conducente sia previamente avvertito della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti specifici (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 • T [OSCURATO:PERSONA]