CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2026
Cassazione n. 35274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono laviolazione di legge e il vizio di motivazione perché mancante e manifestamenteillogica in relazione alla prova della sussistenza dell’elemento soggettivo delreato di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione dellerisultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri,Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez.U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01) e avulsa da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzatedai giudici di merito che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto diappello, hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni delloro convincimento sulla sussistenza della penale responsabilità in capo alricorrente per la truffa contestata (si veda, in proposito, pag. 4 ove la Corteterritoriale, anche richiamando la sentenza del giudice di primo grado che avevaripercorso l’istruttoria dibattimentale e i plurimi e specifici dati raccolti, haevidenziato la sproporzione tra il fabbisogno aziendale e la manodopera assuntanegli anni, nonché l’inverosimiglianza della tesi dell’inconsapevolezza del datoredi lavoro della necessità di comunicare le dimissioni dei lavoratori e delleconseguenze sulla percezione di benefici indebiti);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]