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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28268/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 31/01/2017 del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]„ di cui all'art. 642 cod. pen.

Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato agli imputati «perché, in concorso tra loro, Scognamiglio in qualità di proprietaria dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], Arena in qualità di guidatore della predetta autovettura, Saccone in qualità di proprietaria dell'autovettura Peugeot 306 tg. [OSCURATO:TARGA], al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione, comunicando falsamente alla reale [OSCURATO:PERSONA] spa che il giorno 1/7/12 verso le ore 13,00 in Napoli rione Bisignano, [OSCURATO:PERSONA], alla guida della Mini di proprietà di Scognamiglio, omettendo di darle la precedenza, urtava nella parte laterale destra la Peugeot 306 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], intenta ad inserirsi nel corso Siena e nel contempo richiedendo, [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento dei danni alla predetta compagnia assicurativa, denunciavano un sinistro mai accaduto. [OSCURATO:PERSONA], il 24.5.13».

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 111 Cost. e degli artt. 178, lett. c) , e 601 cod. proc. pen., per non esserle stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello.

La ricorrente rappresenta che il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato erroneamente notificato in Napolli, [OSCURATO:PERSONA], n. 168, dove essa era risultata «sconosciuta» - con la conseguente notificazione dello stesso decreto al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - invece che al proprio indirizzo di effettiva residenza in Napoli, corso Sirena, n. 85, risultante anche dalla dichiarazione da lei fatta all'atto della scarcerazione del 10 aprile 2019, con la conseguenza che illegittimamente la Corte d'appello di Torino, all'udienza del 10 febbraio 2020, ne aveva dichiarato l'assenza, non avendo essa avuto conoscenza del giudizio di appello, e che si era determinata una nullità assoluta e insanabile.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 27 Cost. e degli artt. 495, 500 e 546 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione della propria responsabilità.

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino non avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai propri motivi di appello.

Ciò con riguardo, anzitutto, al motivo di appello con il quale aveva rappresentato che: le dichiarazioni che erano state rese dai periti dell'assicurazione avrebbero presentato «carenza e contraddizioni»; «l'assicurazione essendo costituitasi parte civile aveva un interesse maggiore ad ottenere la condanna dell'imputata»; «il perito aveva riferito che sussistevano lievi tracce di riparazioni al paraurti anteriore della Mini, con la conseguenza che il perito stesso aveva in sostanza affermato di avere rilevato due diverse tipologie di danni che coincidevano perfettamente con i due sinistri denunciati»; «il perito, in occasione dell'incarico per la seconda perizia, non ha in realtà effettuato un nuovo esame del mezzo, ma si è limitato a rifarsi "alla perizia già fatta nell'agosto 2012"».

In secondo luogo, la Corte d'appello di Torino avrebbe motivato in modo solo generico in ordine al motivo di appello con il quale era stata chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per esaminare la conducente della propria autovettura [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., rappresentando che, dalla data del c:ommesso reato, risulta «ad oggi» maturato il termine massimo di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo appare fondato, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 642 cod. pen., per il quale è intervenuta la condanna, è estinto per prescrizione, come sostenuto anche dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso.

Pertanto, si deve procedere alla relativa declaratoria, atteso che, alla luce di quanto è stato argomentato dai giudici di merito con riguardo all'affermazione di responsabilità, non si possono ritenere sussistenti gli estremi per un proscioglimento nel merito pienamente liberatorio.

Dall'esame degli atti, che è consentito in ragione della natura processuale del vizio che è stato dedotto, risulta che l'imputata - come è stato rilevato anche dall'ordinanza in materia di questioni sul titolo esecutivo del 13/09/2022 del Tribunale di Torino - risiedeva in Napoli, corso Sirena, n. 85, e c:he tale residenza era stata confermata dalla Saccone all'atto della scarcerazione del 10 aprile 2019.

Tale indirizzo di corso Sirena, n. 85, risulta indicato anche nell'intestazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Torino.

Ne consegue la nullità, assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto effettuata al diverso, ed errato, indirizzo di Napoli, corso Sirena, n. 168 (errore verosimilmente dovuto, come è stato osservato dal Tribunale di Torino nella menzionata ordinanza in materia di questioni sul titolo esecutivo del 13/09/2022, al fatto che corso Sirena, n. 168, era la residenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA]).

Quanto alla prescrizione del reato, si deve rilevare che lo stesso risulta essere stato consumato, come indicato nel capo d'imputazione, il 24 maggio 2013.

In assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, il termine di sette anni e mezzo (stante l'esistenza di atti interruttivi) di prescrizione del reato risulta maturato il 24 novembre 2020.

L'obbligo di dichiarare la prescrizione del reato prevale sul rilievo della menzionata causa di nullità, atteso che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403- 01), il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che, nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.

Nel caso in esame, come si è visto, l'accertamento della causa estintiva del reato non presuppone accertamenti nel merito, con la conseguenza che, sulla base del principio che si è appena rammentato, la sentenza impugnata non può essere annullata per il riscontrato vizio procedurale in quanto prevale, su di esso, la verificata estinzione del reato.

2. Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 31/01/2017 del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]„ di cui all'art. 642 cod. pen. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato agli imputati «perché, in concorso tra loro, Scognamiglio in qualità di proprietaria dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], Arena in qualità di guidatore della predetta autovettura, Saccone in qualità di proprietaria dell'autovettura Peugeot 306 tg. [OSCURATO:TARGA], al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione, comunicando falsamente alla reale [OSCURATO:PERSONA] spa che il giorno 1/7/12 verso le ore 13,00 in Napoli rione Bisignano, [OSCURATO:PERSONA], alla guida della Mini di proprietà di Scognamiglio, omettendo di darle la precedenza, urtava nella parte laterale destra la Peugeot 306 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], intenta ad inserirsi nel corso Siena e nel contempo richiedendo, [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento dei danni alla predetta compagnia assicurativa, denunciavano un sinistro mai accaduto. [OSCURATO:PERSONA], il 24.5.13». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 111 Cost. e degli artt. 178, lett. c) , e 601 cod. proc. pen., per non esserle stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello. La ricorrente rappresenta che il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato erroneamente notificato in Napolli, [OSCURATO:PERSONA], n. 168, dove essa era risultata «sconosciuta» - con la conseguente notificazione dello stesso decreto al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - invece che al proprio indirizzo di effettiva residenza in Napoli, corso Sirena, n. 85, risultante anche dalla dichiarazione da lei fatta all'atto della scarcerazione del 10 aprile 2019, con la conseguenza che illegittimamente la Corte d'appello di Torino, all'udienza del 10 febbraio 2020, ne aveva dichiarato l'assenza, non avendo essa avuto conoscenza del giudizio di appello, e che si era determinata una nullità assoluta e insanabile. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 27 Cost. e degli artt. 495, 500 e 546 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione della propria responsabilità. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino non avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai propri motivi di appello. Ciò con riguardo, anzitutto, al motivo di appello con il quale aveva rappresentato che: le dichiarazioni che erano state rese dai periti dell'assicurazione avrebbero presentato «carenza e contraddizioni»; «l'assicurazione essendo costituitasi parte civile aveva un interesse maggiore ad ottenere la condanna dell'imputata»; «il perito aveva riferito che sussistevano lievi tracce di riparazioni al paraurti anteriore della Mini, con la conseguenza che il perito stesso aveva in sostanza affermato di avere rilevato due diverse tipologie di danni che coincidevano perfettamente con i due sinistri denunciati»; «il perito, in occasione dell'incarico per la seconda perizia, non ha in realtà effettuato un nuovo esame del mezzo, ma si è limitato a rifarsi "alla perizia già fatta nell'agosto 2012"». In secondo luogo, la Corte d'appello di Torino avrebbe motivato in modo solo generico in ordine al motivo di appello con il quale era stata chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per esaminare la conducente della propria autovettura [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., rappresentando che, dalla data del c:ommesso reato, risulta «ad oggi» maturato il termine massimo di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo appare fondato, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 642 cod. pen., per il quale è intervenuta la condanna, è estinto per prescrizione, come sostenuto anche dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso. Pertanto, si deve procedere alla relativa declaratoria, atteso che, alla luce di quanto è stato argomentato dai giudici di merito con riguardo all'affermazione di responsabilità, non si possono ritenere sussistenti gli estremi per un proscioglimento nel merito pienamente liberatorio. Dall'esame degli atti, che è consentito in ragione della natura processuale del vizio che è stato dedotto, risulta che l'imputata - come è stato rilevato anche dall'ordinanza in materia di questioni sul titolo esecutivo del 13/09/2022 del Tribunale di Torino - risiedeva in Napoli, corso Sirena, n. 85, e c:he tale residenza era stata confermata dalla Saccone all'atto della scarcerazione del 10 aprile 2019. Tale indirizzo di corso Sirena, n. 85, risulta indicato anche nell'intestazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Torino. Ne consegue la nullità, assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto effettuata al diverso, ed errato, indirizzo di Napoli, corso Sirena, n. 168 (errore verosimilmente dovuto, come è stato osservato dal Tribunale di Torino nella menzionata ordinanza in materia di questioni sul titolo esecutivo del 13/09/2022, al fatto che corso Sirena, n. 168, era la residenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA]). Quanto alla prescrizione del reato, si deve rilevare che lo stesso risulta essere stato consumato, come indicato nel capo d'imputazione, il 24 maggio 2013. In assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, il termine di sette anni e mezzo (stante l'esistenza di atti interruttivi) di prescrizione del reato risulta maturato il 24 novembre 2020. L'obbligo di dichiarare la prescrizione del reato prevale sul rilievo della menzionata causa di nullità, atteso che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403- 01), il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che, nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Nel caso in esame, come si è visto, l'accertamento della causa estintiva del reato non presuppone accertamenti nel merito, con la conseguenza che, sulla base del principio che si è appena rammentato, la sentenza impugnata non può essere annullata per il riscontrato vizio procedurale in quanto prevale, su di esso, la verificata estinzione del reato. 2. Per tali ragioni, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza ri
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