CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti; considerato che, quanto al ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo di doglianza con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio sulla dosimetria della pena, non è consentito in quanto, da un lato, si presenta come reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, dall'altro, omette di considerare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello rilevava che non erano emersi elementi positivi idonei a giustificare la concessione dell'invocato beneficio dato che non poteva essere ritenuta dirimente l'incensuratezza, anche tenuto conto della natura ostativa dell'intensità del dolo (pag. 4 della sentenza impugnata); reputato che, quanto al ricorso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il primo ed il secondo motivo, con i quali si contesta la conferma della responsabilità della ricorrente sulla base della ipotetica assenza di un contributo concorsuale e dell'elemento psicologico (il primo) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (il secondo), risultano formulati in termini non consentiti dalla legge in questa sede, poiché, reiterando profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risultano, invero, tesi a censurare una decisione errata, perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prospettando così una diversa lettura e una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, essendo questo finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la Corte, con motivazione che non si presta a censura, rilevava come non fosse emerso alcun elemento positivo idoneo ad essere valorizzato a fini il riconoscimento delle attenuanti generiche non avendo rilievo l'incensuratezza ed essendo ostativa l'intensità del dolo; con riferimento all'elemento soggettivo veniva invece rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere "inconsapevole" dell'occupazione contestata dato che era inverosimile che la stessa non avesse partecipato alla ricerca dell'immobile e che non avesse avuto contezza di come lo stesso fosse stato "ottenuto" dato che non è ragionevole che la stessa non avesse sul punto alcun dialogo con il marito coimputato (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che si ritiene in conclusione che la Corte di merito, con motivazione esente da vizi, abbia esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-4) in ordine alla penale responsabilità di entrambi i ricorrenti, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle