CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24165/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti introdotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati in quanto: - l'argomento secondo cui la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ricavato la mancanza di partecipazione del ricorrente all'opera di rieducazione dalla minaccia in danno di agente di polizia penitenziaria che gli è stata contestata ("ti stacco la testa" oltre espressioni analoghe di corredo), sarebbe manifestamente illogica perché non ha tenuto conto del dispositivo di sentenza con cui il ricorrente è stato assolto per tale fatto, è manifestamente infondato, perché dall'ordinanza impugnata si ricava che l'episodio in sé è stato ammesso dal ricorrente che ne ha dato diverse motivazioni nel corso del procedimento a suo carico, talchè non è illogico che il Tribunale di sorveglianza abbia ritenuto di valorizzare tale fatto nell'ordinanza impugnata, quale che ne sia la qualificazione giuridica e la rilevanza penale; - l'argomento secondo cui il ricorrente ha già subito sanzioni disciplinari per gli stessi comportamenti valutati come preclusivi della concessione della liberazione anticipata è privo di ragioni di diritto che lo sostengano, non esistendo alcun divieto a valutare un medesimo comportamento sia ai fini disciplinari che ai fini del giudizio di partecipazione all'opera di rieducazione sotteso alla concessione della liberazione anticipata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18