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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 30507/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115/2002.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, al diniego delle attenuanti generiche e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

In particolare, la sentenza impugnata contiene argomentazioni ineccepibili, osservando che il reddito del nucleo familiare proveniva da lavoro dipendente, risultava da fonti certe e non certo da difficoltose ricostruzioni: tanto vale ad escludere la insussistenza del dolo che, come emerge dalla giurisprudenza citata dal ricorrente medesimo, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 -, n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01).

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine,Infine, relativamente all'applicazione dell'art. 131 bis, va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto conto del consistente scostamento tra il reddito dichiarato e quello percepito, deponente per l'esclusione della scarsa offensività della condotta.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115/2002. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, al diniego delle attenuanti generiche e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata contiene argomentazioni ineccepibili, osservando che il reddito del nucleo familiare proveniva da lavoro dipendente, risultava da fonti certe e non certo da difficoltose ricostruzioni: tanto vale ad escludere la insussistenza del dolo che, come emerge dalla giurisprudenza citata dal ricorrente medesimo, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 -, n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine,Infine, relativamente all'applicazione dell'art. 131 bis, va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto conto del consistente scostamento tra il reddito dichiarato e quello percepito, deponente per l'esclusione della scarsa offensività della condotta. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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