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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 36736/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; il difensore, Avv.[OSCURATO:PERSONA], sost. proc., si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed € 4.000,00 di multa relativamente ai reati contestatigli, art. 73 comma 4 e 80 T.U. stup. (kg 65735 di hashish per 321.548,544 dosi medie) - capo 1, commesso il 10 ottobre 2019, art. 73 comma 4, T.U. stup. commesso il 10 ottobre 2019 - capo 2 -.

2. Ricorre in cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge (art. 59 cod. pen. e 80 T.U. stup.); violazione di legge (art. 133, 81 cod. pen. e 80 T.U. stup.) non risulta indicata la pena per il reato contestato al n. 2 dell'imputazione.

Nonostante fosserto contestati due ipotesi di reato la Corte di appello ha ritenuto assorbito l'ipotesi del capo 2 in quella del capo

1. Violazione di legge (art. 132, 133, 62 bis e 69 cod. pen.), manifesta illogicità della motivazione; il trattamento sanzionatorio risulta immotivato e le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute a fronte di un'ampia confessione.

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come la sussistenza dell'aggravante dell'art. 80, T.U. stup. in considerazione della quantità della sostanza, di ben quattro volte superiore al limite, non può essere messa in dubbio o esclusa da altri elementi.

Il ricorso, sul punto, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.

Anche per il trattamento sanzionatorio la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando come l'episodio di cui al numero due dell'imputazione (commesso nello stesso giorno e con la stessa natura della droga, hashish) è stato considerato assorbito nella previsione del i capo 1 di imputazione.

Invero, non risulta irrogata nessuna pena per il capo 2 dell'imputazione e ciò risulta a favore dell'imputato (manca un'impugnazione del P.M. sul punto, l'appello).

La sentenza di primo grado condanna l'imputato per il solo reato sub 1 dell'imputazione, non apportando nessun aumento per l'art. 81 cod. pen.

Conseguentemente manca l'interesse dell'imputato all'impugnazione.

Sul trattamento sanzionatorio la Corte di appello adeguatamente rileva come la pena risulta adeguata alla assoluta gravità del fatto, e l'aumento di pena da parte del giudice di primo grado risulta anche inferiore al minimo, previsto dall'aggravante dell'art. 80, T.U. stup.

La motivazione suddetta implicitamente rigetta la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la pena è stata ritenuta congrua per i fatti in giudizio e non era possibile il minimo della pena e, tantomeno, al di sotto del minimo con le circostanze ex art. 62 bis cod. pen.

Infatti, "La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta)" (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 - dep. 21/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27505701).

Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; il difensore, Avv.[OSCURATO:PERSONA], sost. proc., si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed € 4.000,00 di multa relativamente ai reati contestatigli, art. 73 comma 4 e 80 T.U. stup. (kg 65735 di hashish per 321.548,544 dosi medie) - capo 1, commesso il 10 ottobre 2019, art. 73 comma 4, T.U. stup. commesso il 10 ottobre 2019 - capo 2 -. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge (art. 59 cod. pen. e 80 T.U. stup.); violazione di legge (art. 133, 81 cod. pen. e 80 T.U. stup.) non risulta indicata la pena per il reato contestato al n. 2 dell'imputazione. Nonostante fosserto contestati due ipotesi di reato la Corte di appello ha ritenuto assorbito l'ipotesi del capo 2 in quella del capo 1. Violazione di legge (art. 132, 133, 62 bis e 69 cod. pen.), manifesta illogicità della motivazione; il trattamento sanzionatorio risulta immotivato e le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute a fronte di un'ampia confessione. 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come la sussistenza dell'aggravante dell'art. 80, T.U. stup. in considerazione della quantità della sostanza, di ben quattro volte superiore al limite, non può essere messa in dubbio o esclusa da altri elementi. Il ricorso, sul punto, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Anche per il trattamento sanzionatorio la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando come l'episodio di cui al numero due dell'imputazione (commesso nello stesso giorno e con la stessa natura della droga, hashish) è stato considerato assorbito nella previsione del i capo 1 di imputazione. Invero, non risulta irrogata nessuna pena per il capo 2 dell'imputazione e ciò risulta a favore dell'imputato (manca un'impugnazione del P.M. sul punto, l'appello). La sentenza di primo grado condanna l'imputato per il solo reato sub 1 dell'imputazione, non apportando nessun aumento per l'art. 81 cod. pen. Conseguentemente manca l'interesse dell'imputato all'impugnazione. Sul trattamento sanzionatorio la Corte di appello adeguatamente rileva come la pena risulta adeguata alla assoluta gravità del fatto, e l'aumento di pena da parte del giudice di primo grado risulta anche inferiore al minimo, previsto dall'aggravante dell'art. 80, T.U. stup. La motivazione suddetta implicitamente rigetta la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la pena è stata ritenuta congrua per i fatti in giudizio e non era possibile il minimo della pena e, tantomeno, al di sotto del minimo con le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. Infatti, "La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta)" (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 - dep. 21/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27505701). Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI A [OSCURATO:PERSONA]
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