CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11423/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha assolto al dovere motivazionale a pagina 4 della sentenza impugnata circa la sussistenza di tutti gli elementi posti alla base del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. peli., quali la piena c:onsapevolezza della falsa prospettazione della disponibilità dell'autovettura e l'induzione dell'acquirente all'erogazione di danaro tramite artifizi tali da influire sulla volontà negoziale dei contraenti; che, a pagina 5 della sentenza impugnata, la Corte di appello ha ampiamente motivato circa la non sussistenza di alcuna violazione del principio di reformatio in peius poiché la riqualificazione operata non comporta conseguenze pregiudizievoli per l'imputato, in quanto la pena inflitta permane integra ed inferiore rispetto a quella che si sarebbe potuta determinare sulla base del reato più grave riconosciuto di truffa; ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazicine tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; • che la Corte d'appello a pagina 6 ha indicato gli elementi di segno negativo sulla base dei quali ha motivato il diniego delle attenuanti generiche tenuto anche conto della mancanza di elementi di segno positivo; considerato che il giudice di merito, in particolare alle pagine 5-6 della sentenza impugnata, ha indicato le motivazioni poste alla base dell'applicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale, nonché l'assenza di evidenze di segno positivo tali da poter giustificare l'applicazione delle attenuan1:i generiche, in virtù della non occasionalità delle condotte delittuose che caratterizzano un percorso di acquisizione sempre maggiore di abilità delinquenziali; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]