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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15045/2026

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e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Laurenzano,-controricorrente al ricorso incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.2106/2021 depositata il 22/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.2106/2021 depositata il 22.04.2021 e non notificata, veniva accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva già parzialmenteaccolto il ricorso dello stesso avverso gli avvisi di accertamento a titolo diIci per un’area considerata fabbricabile per gli anni d’imposta 2010-2011.I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio in ragionedell’annullamento della Cassazione (ordinanza n. 12726/2020) dellasentenza già emessa dalla CTR per il Lazio n. 811/2018, accoglievanol’appello principale, riformando quindi parzialmente la decisione di primecure.

Ad avviso dei giudici regionali, la fondatezza delle argomentazionidel ricorrente era stata corroborata anche dalla delibera di Giunta delComune di Fiumicino n. 7/2009.In particolare, secondo i giudici di secondo grado la prefata deliberarelativa ai meccanismi di calcolo del valore materiale dei terreni “prevedeun’imposizione limitata al 20%, in ragione della reale inedificabilità delleporzioni immobiliari, considerati i vincoli imposti dalla perdurantemancanza di strumenti urbanistici attuativi e dall’elevato rischioidrogeologico gravante sugli stessi”.Pertanto, per i giudici regionali residuava unicamente “un’edificabilitàgiuridica, a cui i Giudici, uniformandosi alla predetta delibera, ritengono diInfine, quanto al governo delle spese, la sentenza disponeva lacompensazione delle spese di lite, compreso il giudizio di Cassazione,“trattandosi di questione di particolare complessità”.Avverso la predetta pronuncia della CTR della Lombardia il contribuenteproponeva ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo di ricorso,illustrato con memoria.Numero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio depositando controricorsoe ricorso incidentale.Il ricorrente depositava a sua volta controricorso al ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia violazioneo falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132 comma 2 n.4in relazione all’art. 360 comma 1 n.3) c.p.c. per non avere la sentenzaadeguatamente motivato la compensazione delle spese di giudizio.2.

Con i due motivi di ricorso incidentale, il Comune di Fiumicino silamentava da una parte della violazione di legge ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto,violazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa ai sensi degliartt. 24 Cost. e 112 c.p.c. poiché la sentenza impugnata avevaerroneamente dichiarato la contumacia del comune di Fiumicino,nonostante l’avvenuta costituzione anche per il giudizio di rinvio; edall’altra si doleva della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1n. 5 e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di questionidirimenti ai fini del decidere con particolare riferimento agli elementiconcreti legittimanti la pretesa impositiva.3.

Ai fini della presente decisione, occorre partire dal primo motivo diricorso incidentale con il quale l’ente comunale lamenta la violazione delprincipio del contraddittorio con gli inevitabili riflessi negativi sul propriodiritto di difesa per non aver rilevato il giudice del rinvio la costituzione ingiudizio e quindi le controdeduzioni dell’ente.Come è stato autorevolmente evidenziato dalla dottrina, la portataprecettiva dell’art. 111 comma 2 Cost. nella parte in cui stabilisce che“ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni diparità”, si presta ad essere individuata nella uguale possibilità di incideresul convincimento del giudice, non anche nella necessità che i suoi poteri eNumero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026le facoltà delle parti debbano essere sempre esercitati nello stesso modo enelle stesse forme.Il tema impinge la questione del diritto di difesa (consacrato a livellocostituzionale ex art. 24 Cost.) che si esplica nella sua integrità soltantonel pieno rispetto del principio del contraddittorio, consentendo ad ogniparte di svolgere una compiuta difesa che deve contribuire alla “giusta”decisione del giudice.Ed infatti soltanto laddove le forme procedimentali sono rispettate ed èconsentito a tutte le parti del giudizio di esperire le proprie difese, allora sipuò ritenere che il provvedimento giudiziale sia giusto.Sul tema degli effetti della violazione del principio del contraddittorio nellosvolgimento di tutte le fasi procedimentali, la giurisprudenza di legittimitànon si è mostrata sempre compatta e lineare.Secondo un primo orientamento maggioritario della giurisprudenza dilegittimità, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso lacontroversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attenderela loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza, perché in talmodo risulta impedito ai difensori delle parti di svolgere con completezza ildiritto di difesa.

Dacché la violazione del principio del contraddittorio,cardine del giusto processo, non riferibile solo all'atto introduttivo delgiudizio, ma da realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto losvolgimento del processo (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6817-01, Cass., Sez. 1, n.11949-03, Cass., Sez. 3, n. 20142-05, Cass., Sez. 3, n. 6293-08, Cass.,Sez. 2, n. 14657-08, Cass., Sez. 2, n. 7072-10, Cass., Sez. 6-2, n.7760-11, Cass., Sez. 6-3, n. 20180-15, Cass., Sez. 3, n. 24636-16, Cass., Sez.2, n. 26883-19).Secondo un altro orientamento di questa Corte, “l’erronea dichiarazione dicontumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e nondetermina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, seNumero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimentodell’attività difensiva.

È onere della parte che deduca un siffatto erroreallegare il concreto pregiudizio subito con riferimento a specificheallegazioni difensive o a specifici documenti di rilevanza decisiva, così daconsentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell'errorelamentato” (cfr.

Cassazione sez.

II, 06/05/2013, n.10503; Cass. 27 aprile2006 n. 9649; Cass. 7 febbraio 2006 n. 2593; Cassazione sez. un., 27febbraio 2002, n.2881 e da ultimo, Cass., 27 febbraio 2020, n. 5408).Il contrasto della giurisprudenza di legittimità ha riguardato pertanto laquestione se sia sufficiente per conseguire la cassazione della sentenza, aisensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., la violazione della regolaprocessuale, ovvero se al ricorrente incomba l’onere di dimostrare qualepregiudizio egli abbia effettivamente subito a motivo dell’omessa presa inesame della sua memoria di replica.Le Sezioni unite per comporre il contrasto tra i cennati orientamenti dellesezioni semplici giungono ad enunciare un principio di diritto, che sembraprospettare in via generale la nullità della sentenza per lesione del dirittodi difesa e del principio del contradditorio da far valere come mezzo digravame: “la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appellodeducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità diesporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsaconclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto qualiargomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di unadiversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinatadall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti itermini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie direplica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé lanullità della sentenza per impedimento frapposto ai difensori delle parti disvolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione delprincipio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non èNumero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che ilcontraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto losvolgimento del processo” (cfr. Cass. sez. un. n. 36596 del 25 novembre2021).In buona sostanza, l’arresto dell’organo nomofilattico sembra sancire unpunto fermo insuperabile: vi sono dei diritti processuali essenziali alcontraddittorio ed alla difesa giudiziale, la cui violazione reca con sé unpregiudizio al diritto di difendersi delle parti, idoneo ad invalidare qualsiasiprocesso decisionale, senza che sia necessaria l’individuazione di unpregiudizio effettivo ulteriore da porre a fondamento della sanzione dinullità.La parte dunque non ha alcun onere di indicare in concreto qualiargomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di unadiversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinatadall'avere il giudice deciso la controversia senza considerare lecontrodeduzioni della società contribuente comporta di per sé la nullitàdella sentenza in quanto la violazione del principio del contraddittorio, alquale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivodel giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino inpiena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.Nel censurare la violazione di regole processuali, parte ricorrente non devespecificare il concreto pregiudizio subito, atteso che il motivo denuncia lalesione dei diritti processuali essenziali al contraddittorio ed alla difesagiudiziale, con riferimento ai quali la parte non ha alcun onere di allegareo di dimostrare che la violazione della norma le abbia provocato unpregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiutoesercizio di quegli stessi diritti (Cass., Sez. un., 25 novembre 2021, n.36596).La lezione delle sezioni unite ha trovato conferma in un orientamento chesi sta consolidando a cui il Collegio intende dare continuità, secondo ilNumero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026quale la parte, il cui diritto processuale è stato leso, non ha l'onere diallegare o di dimostrare che la violazione le abbia provocato un pregiudiziospecifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del suodiritto, costituendo di per sé un vulnus al principio del contraddittorio euna violazione del diritto di difesa (cfr. Cass. 26 settembre 2025 n.26244; Cass. 27 giugno 2024 n.17717; Cass., 6 marzo 2023, n. 6573).4.

E’ di palmare evidenza che lo stesso secondo motivo (destinato arimanere assorbito) dia conto delle difese svolte (in controdeduzioni) dalComune che si era ritualmente costituito in giudizio (v., altresì, lecontrodeduzioni depositate nel giudizio di riassunzione); difese delle qualila Corte di merito non ha dato alcun conto, nella convinzione dellacontumacia della parte appellata.5.

Resta analogamente assorbito l’unico motivo del ricorso principaleincentrato sulla statuizione contestata di compensazione delle spese dilite, dal momento che nel nuovo giudizio di rinvio il giudice regionaledovrà essere chiamato nuovamente a statuire sulle spese di lite.L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione al motivo diricorso incidentale accolto, con rinvio della causa, anche per la disciplinadelle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà alriesame della controversia.In ragione dell’accoglimento del ricorso incidentale, e dell’assorbimento diquello principale, non sussistono i presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per i ricorsi proposti (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito ilsecondo motivo ed il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di GiustiziaNumero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Laurenzano,-controricorrente al ricorso incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.2106/2021 depositata il 22/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.2106/2021 depositata il 22.04.2021 e non notificata, veniva accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva già parzialmenteaccolto il ricorso dello stesso avverso gli avvisi di accertamento a titolo diIci per un’area considerata fabbricabile per gli anni d’imposta 2010-2011.I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio in ragionedell’annullamento della Cassazione (ordinanza n. 12726/2020) dellasentenza già emessa dalla CTR per il Lazio n. 811/2018, accoglievanol’appello principale, riformando quindi parzialmente la decisione di primecure. Ad avviso dei giudici regionali, la fondatezza delle argomentazionidel ricorrente era stata corroborata anche dalla delibera di Giunta delComune di Fiumicino n. 7/2009.In particolare, secondo i giudici di secondo grado la prefata deliberarelativa ai meccanismi di calcolo del valore materiale dei terreni “prevedeun’imposizione limitata al 20%, in ragione della reale inedificabilità delleporzioni immobiliari, considerati i vincoli imposti dalla perdurantemancanza di strumenti urbanistici attuativi e dall’elevato rischioidrogeologico gravante sugli stessi”.Pertanto, per i giudici regionali residuava unicamente “un’edificabilitàgiuridica, a cui i Giudici, uniformandosi alla predetta delibera, ritengono diInfine, quanto al governo delle spese, la sentenza disponeva lacompensazione delle spese di lite, compreso il giudizio di Cassazione,“trattandosi di questione di particolare complessità”.Avverso la predetta pronuncia della CTR della Lombardia il contribuenteproponeva ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo di ricorso,illustrato con memoria.Numero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio depositando controricorsoe ricorso incidentale.Il ricorrente depositava a sua volta controricorso al ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia violazioneo falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132 comma 2 n.4in relazione all’art. 360 comma 1 n.3) c.p.c. per non avere la sentenzaadeguatamente motivato la compensazione delle spese di giudizio.2. Con i due motivi di ricorso incidentale, il Comune di Fiumicino silamentava da una parte della violazione di legge ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto,violazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa ai sensi degliartt. 24 Cost. e 112 c.p.c. poiché la sentenza impugnata avevaerroneamente dichiarato la contumacia del comune di Fiumicino,nonostante l’avvenuta costituzione anche per il giudizio di rinvio; edall’altra si doleva della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1n. 5 e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di questionidirimenti ai fini del decidere con particolare riferimento agli elementiconcreti legittimanti la pretesa impositiva.3. Ai fini della presente decisione, occorre partire dal primo motivo diricorso incidentale con il quale l’ente comunale lamenta la violazione delprincipio del contraddittorio con gli inevitabili riflessi negativi sul propriodiritto di difesa per non aver rilevato il giudice del rinvio la costituzione ingiudizio e quindi le controdeduzioni dell’ente.Come è stato autorevolmente evidenziato dalla dottrina, la portataprecettiva dell’art. 111 comma 2 Cost. nella parte in cui stabilisce che“ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni diparità”, si presta ad essere individuata nella uguale possibilità di incideresul convincimento del giudice, non anche nella necessità che i suoi poteri eNumero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026le facoltà delle parti debbano essere sempre esercitati nello stesso modo enelle stesse forme.Il tema impinge la questione del diritto di difesa (consacrato a livellocostituzionale ex art. 24 Cost.) che si esplica nella sua integrità soltantonel pieno rispetto del principio del contraddittorio, consentendo ad ogniparte di svolgere una compiuta difesa che deve contribuire alla “giusta”decisione del giudice.Ed infatti soltanto laddove le forme procedimentali sono rispettate ed èconsentito a tutte le parti del giudizio di esperire le proprie difese, allora sipuò ritenere che il provvedimento giudiziale sia giusto.Sul tema degli effetti della violazione del principio del contraddittorio nellosvolgimento di tutte le fasi procedimentali, la giurisprudenza di legittimitànon si è mostrata sempre compatta e lineare.Secondo un primo orientamento maggioritario della giurisprudenza dilegittimità, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso lacontroversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attenderela loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza, perché in talmodo risulta impedito ai difensori delle parti di svolgere con completezza ildiritto di difesa. Dacché la violazione del principio del contraddittorio,cardine del giusto processo, non riferibile solo all'atto introduttivo delgiudizio, ma da realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto losvolgimento del processo (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6817-01, Cass., Sez. 1, n.11949-03, Cass., Sez. 3, n. 20142-05, Cass., Sez. 3, n. 6293-08, Cass.,Sez. 2, n. 14657-08, Cass., Sez. 2, n. 7072-10, Cass., Sez. 6-2, n.7760-11, Cass., Sez. 6-3, n. 20180-15, Cass., Sez. 3, n. 24636-16, Cass., Sez.2, n. 26883-19).Secondo un altro orientamento di questa Corte, “l’erronea dichiarazione dicontumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e nondetermina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, seNumero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimentodell’attività difensiva. È onere della parte che deduca un siffatto erroreallegare il concreto pregiudizio subito con riferimento a specificheallegazioni difensive o a specifici documenti di rilevanza decisiva, così daconsentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell'errorelamentato” (cfr. Cassazione sez. II, 06/05/2013, n.10503; Cass. 27 aprile2006 n. 9649; Cass. 7 febbraio 2006 n. 2593; Cassazione sez. un., 27febbraio 2002, n.2881 e da ultimo, Cass., 27 febbraio 2020, n. 5408).Il contrasto della giurisprudenza di legittimità ha riguardato pertanto laquestione se sia sufficiente per conseguire la cassazione della sentenza, aisensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., la violazione della regolaprocessuale, ovvero se al ricorrente incomba l’onere di dimostrare qualepregiudizio egli abbia effettivamente subito a motivo dell’omessa presa inesame della sua memoria di replica.Le Sezioni unite per comporre il contrasto tra i cennati orientamenti dellesezioni semplici giungono ad enunciare un principio di diritto, che sembraprospettare in via generale la nullità della sentenza per lesione del dirittodi difesa e del principio del contradditorio da far valere come mezzo digravame: “la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appellodeducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità diesporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsaconclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto qualiargomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di unadiversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinatadall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti itermini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie direplica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé lanullità della sentenza per impedimento frapposto ai difensori delle parti disvolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione delprincipio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non èNumero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che ilcontraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto losvolgimento del processo” (cfr. Cass. sez. un. n. 36596 del 25 novembre2021).In buona sostanza, l’arresto dell’organo nomofilattico sembra sancire unpunto fermo insuperabile: vi sono dei diritti processuali essenziali alcontraddittorio ed alla difesa giudiziale, la cui violazione reca con sé unpregiudizio al diritto di difendersi delle parti, idoneo ad invalidare qualsiasiprocesso decisionale, senza che sia necessaria l’individuazione di unpregiudizio effettivo ulteriore da porre a fondamento della sanzione dinullità.La parte dunque non ha alcun onere di indicare in concreto qualiargomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di unadiversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinatadall'avere il giudice deciso la controversia senza considerare lecontrodeduzioni della società contribuente comporta di per sé la nullitàdella sentenza in quanto la violazione del principio del contraddittorio, alquale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivodel giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino inpiena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.Nel censurare la violazione di regole processuali, parte ricorrente non devespecificare il concreto pregiudizio subito, atteso che il motivo denuncia lalesione dei diritti processuali essenziali al contraddittorio ed alla difesagiudiziale, con riferimento ai quali la parte non ha alcun onere di allegareo di dimostrare che la violazione della norma le abbia provocato unpregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiutoesercizio di quegli stessi diritti (Cass., Sez. un., 25 novembre 2021, n.36596).La lezione delle sezioni unite ha trovato conferma in un orientamento chesi sta consolidando a cui il Collegio intende dare continuità, secondo ilNumero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026quale la parte, il cui diritto processuale è stato leso, non ha l'onere diallegare o di dimostrare che la violazione le abbia provocato un pregiudiziospecifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del suodiritto, costituendo di per sé un vulnus al principio del contraddittorio euna violazione del diritto di difesa (cfr. Cass. 26 settembre 2025 n.26244; Cass. 27 giugno 2024 n.17717; Cass., 6 marzo 2023, n. 6573).4. E’ di palmare evidenza che lo stesso secondo motivo (destinato arimanere assorbito) dia conto delle difese svolte (in controdeduzioni) dalComune che si era ritualmente costituito in giudizio (v., altresì, lecontrodeduzioni depositate nel giudizio di riassunzione); difese delle qualila Corte di merito non ha dato alcun conto, nella convinzione dellacontumacia della parte appellata.5. Resta analogamente assorbito l’unico motivo del ricorso principaleincentrato sulla statuizione contestata di compensazione delle spese dilite, dal momento che nel nuovo giudizio di rinvio il giudice regionaledovrà essere chiamato nuovamente a statuire sulle spese di lite.L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione al motivo diricorso incidentale accolto, con rinvio della causa, anche per la disciplinadelle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà alriesame della controversia.In ragione dell’accoglimento del ricorso incidentale, e dell’assorbimento diquello principale, non sussistono i presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per i ricorsi proposti (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito ilsecondo motivo ed il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di GiustiziaNumero registro generale 21874/2021Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 15045/2026Data pubblicazione 19/05/2026Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
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