Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:49
Testo integrale del provvedimento
62021TO0739_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 7 febbraio 2022 – Eurecna / Commissione
(causa T‑739/21 R)
«Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, n. 4)
(v. punti 22-25)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, n. 4)
(v. punti 36-38, 43)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Necessità di dedurre il rischio di subire personalmente tale danno
(Artt. 278 e 279 TFUE)
(v. punti 45-47)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2)
Le spese sono riservate.