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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08921/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola anche da precedenti giudiziari non definitivi (Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613 - 01) e, nella specie, i giudici di appello hanno congruamente valorizzato - nel ritenere infausta la prognosi di recidiva - l'intervenuta condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (si veda pag. 18); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola anche da precedenti giudiziari non definitivi (Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613 - 01) e, nella specie, i giudici di appello hanno congruamente valorizzato - nel ritenere infausta la prognosi di recidiva - l'intervenuta condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (si veda pag. 18); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent
Sentenza Cassazione n. 08921/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris