CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10517/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 1610/2017 depositata il 18/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Come si apprende dagli atti, con ricorso presentato allaCommissione Tributaria Provinciale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] impugnaval'avviso di accertamento n. THB01CF05782/2011 emesso dall’Agenziadelle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, avente a oggetto ladeterminazione di un maggior reddito, per l'anno 2016, ai fini dell' IRPEF edelle connesse addizionali regionale e comunale.2. In detto avviso veniva attribuito al ricorrente un reddito di capitalederivante dalla partecipazione nella società ltalresine S.r.l., società neiconfronti della quale era stato emesso un provvedimento impositivo nonopposto.Numero registro generale 396/2018Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 10517/2026Data pubblicazione 21/04/2026Peraltro, a seguito di osservazioni del contribuente, tale reddito erastato rideterminato dall'Ufficio, con un provvedimento di autotutela, inquanto le quote sociali di sua pertinenza erano risultate pari al 37,50% enon al 62,50%, come indicato nell'avviso.3. Nell'impugnare l'accertamento, il contribuente eccepiva, in rito, lanullità dello stesso poiché: i) non era stato allegato il P.V.C. redatto dallaGuardia di Finanza nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., e taleomessa allegazione, peraltro, non si poteva ritenere sanata soltantoperché egli aveva ricevuto la consegna di detto P.V.C. tre giorni primadella scadenza del termine per proporre ricorso; ii) l’avviso diaccertamento conteneva una motivazione illogica e contraddittoria, poichénon si era tenuto conto di quanto era emerso a seguito della verifica dellaGuardia di Finanza in merito ai costi sostenuti dalla società verificata e aquanto risultava dalla banca dati CLI-FO in ordine ai ricavi.Nel merito, il ricorrente lamentava che non erano sussistenti gli utiliextracontabili di cui si presumeva l'avvenuta distribuzione in quanto, nellaspecie, si era in presenza soltanto di costi ritenuti indeducibili, ma noninesistenti, e, quindi, di un maggior reddito della società, ma non dimaggiori ricavi occultati al Fisco; aggiungeva che a seguito di mirateindagini aveva rinvenuto la documentazione atta a comprovare costisostenuti dalla società nell'anno 2006 per ben euro 323.513,93, nonchéperdite su crediti di importo pari ad euro 89.075,56 e costi per speselegali pari a euro 3.426,13: riferiva, infine, che era rimasto estraneo allagestione della società verificata e che, in quanto socio di minoranza, nonaveva certo potuto condizionarne la gestione.4. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] diBologna, rilevando: i) che il ricorrente non poteva contestare lasussistenza dei maggiori utili sociali per come calcolati, in quanto l'avvisodi accertamento notificato alla società era divenuto definitivo per mancataimpugnazione nei termini di legge; ii) che il P.V.C., redatto dai militariNumero registro generale 396/2018Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 10517/2026Data pubblicazione 21/04/2026della Guardia di Finanza, non andava allegato all'avviso di accertamentonotificato al ricorrente, in quanto l'atto sottostante l’emissione di taleavviso era costituito dall'avviso notificato alla società, provvedimentoquesto che invece era stato trasmesso con l'atto impositivo impugnato; iii)che, essendo la società [OSCURATO:SOCIETA]. una società di capitali a ristrettabase societaria, era operativa la presunzione di distribuzione ai soci degliutili non contabilizzati.5. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, con sentenza46/13/13 del 12/03/2013 accoglieva il ricorso, annullando l'avviso diaccertamento, in quanto allo stesso non era stato allegato il P.V.C. redattodai militari della Guardia di Finanza a seguito della verifica effettuata neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]6. Quindi la CTR dell’Emilia-Romagna, con la sentenza indicata inepigrafe, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate osservando: i) che il giudice di prime cure aveva errato nelritenere che all'avviso di accertamento notificato al Benelli andasseallegato il predetto P.V.C.; ii) che peraltro, contrariamente a quantosostenuto dall'appellante, il fatto che l'avviso di accertamento notificatoalla società non fosse stato impugnato non pregiudicava la facoltà delsocio di contestare - nell'ipotesi, come quella in esame, di società aristretta base partecipativa - oltre alla distribuzione dei maggiori utilisociali, anche la ricorrenza effettiva di ricavi non contabilizzati; iii) chepertanto il socio ben può sia contestare l'ammontare dei ricavi noncontabilizzati attribuiti alla società di cui fa parte, sia produrre in merito ladocumentazione atta a contrastare quanto sostenuto dall'Ufficio e che, nelcaso in esame, il contribuente aveva prodotto fatture emesse nei confrontidella società verificata nell'anno 2006 sia dalla società belga New SummitS.r.l., sia da società italiane; iv) che da tale produzione emergeva cheItalresine S.r.l. aveva sostenuto costi nell'anno 2006 per un importocomplessivo pari a euro 214.381,86, e che tali esborsi effettivamenteNumero registro generale 396/2018Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 10517/2026Data pubblicazione 21/04/2026effettuati dalla società andavano detratti dai ricavi conteggiati dall’Ufficioladdove, per contro, non si poteva tenere conto, al fine di stabilire ilquantum degli utili extracontabili, della perdita corrispondente al creditonon riscosso nei confronti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in quanto ilmancato incasso di detto credito non andava a determinare una riduzionedei ricavi ottenuti nell'anno 2006 dalla società verificata.6.1. In conclusione, la CTR, in riforma dell'impugnata sentenza,determinava in euro 214.381,86 i costi sostenuti nell’anno 2006 dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e mandava all'Ufficio di determinare quanto dovutoda [OSCURATO:PERSONA] per imposte, interessi e sanzioni, compensando lespese di entrambi i gradi di giudizio.7. Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con due motivie l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione per l’eventualediscussione in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione e falsa applicazionedell'art. 24 Cost., dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 38 e 42 del d.P.R. n.600/1973 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000. Deduce il ricorrente che laCTR avrebbe violato e falsamente applicato le norme che impongonoall’Amministrazione di allegare al provvedimento impositivo gli atti ivirichiamati e sui quali, per relationem, ha esclusivamente fondato i rilievifiscali, nella specie la copia del P.V.C. elevato a carico di [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base del quale era stato emesso l’avviso di accertamento neiconfronti della società.1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte, con orientamentosuccessivamente non contrastato, ha affermato che, «In materia diaccertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una societàdi capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitataed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenzialeNumero registro generale 396/2018Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 10517/2026Data pubblicazione 21/04/2026nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificatiai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" allamotivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditipercepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché ilsocio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazionerelativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamentopresupposto e dei suoi documenti giustificativi» (Cass. Sez. 5,02/10/2020, n. 21126, Rv. 659467 - 01), con la unica eccezione perl’ipotesi in cui, tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed ilmomento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio siareceduto dalla compagine sociale (Cass. Sez. 5, 10/02/2022, n. 4239, Rv.663881 – 01).1.2. Ciò, a maggior ragione, vale per il caso in esame, ove l’avviso diaccertamento societario risulta essere stato pacificamente allegatoall’avviso emesso nei confronti del socio, il quale si duole della tardivacomunicazione del P.V.C. emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., chetuttavia, esercitando le facoltà spettantegli quale socio di S.r.l., per di piùa ristretta base partecipativa, poteva consultare autonomamente.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degliartt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 44, 47, 67 e 109 deld.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c. Deduce il ricorrente che la CTRavrebbe violato le norme laddove ha ritenuto provata da parte dell'Ufficiola deduzione di costi non documentati e non ha ammesso in diminuzionedel reddito costi documentalmente dimostrati dal socio.2.1. Il motivo è inammissibile in quanto, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge mira in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. Sez.U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 - 03), e segnatamente unadifferente valutazione dei documenti prodotti dal contribuente che i giudiciNumero registro generale 396/2018Numero sezionale 3019/2026Numero di raccolta generale 10517/2026Data pubblicazione 21/04/2026di appello, come compiutamente riportato nella motivazione dellasentenza impugnata (sentenza, pp. 5 s.), hanno esaminato, peraltroaccogliendo parzialmente le istanze del contribuente.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Non si procede alla liquidazione delle spese di lite, in assenza di P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]