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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42936/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti nella sentenza impugnata e, in particolare, che non emergono manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni che hanno condotto i giudici di merito a riconoscere, la responsabilità del ricorrente e alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini espressi nella sentenza, nonché a escludere la particolare tenuità del fatto; rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente vagliato le particolari condizioni psicologiche del ricorrente quali riemergono dalla descrizione delle condotte per escludere una sua condizione di incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti, in relazione alla quale, del resto, il ricorso si limita a formulare delle generiche supposizioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti nella sentenza impugnata e, in particolare, che non emergono manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni che hanno condotto i giudici di merito a riconoscere, la responsabilità del ricorrente e alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini espressi nella sentenza, nonché a escludere la particolare tenuità del fatto; rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente vagliato le particolari condizioni psicologiche del ricorrente quali riemergono dalla descrizione delle condotte per escludere una sua condizione di incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti, in relazione alla quale, del resto, il ricorso si limita a formulare delle generiche supposizioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 42936/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris