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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 23089/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8590/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P17 H843B), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 60, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via G.B.

Martini n. 3, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3404/2019, pubblicata il 2 agosto 2019; Sanzioni amministrative – Intermediazione finanziaria –Dies a quodecorrenza termine contestazione R.G.N. 8590/20 C.C.13/06/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con delibera n. 20627 del 16 ottobre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva la radiazione di [OSCURATO:PERSONA] dall’albo unico dei consulenti finanziari.

Detta delibera traeva origine dall’attività di vigilanza informativa avviata dalla [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla ricezione, in data 20 gennaio 2017, di una nota dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF), acquisita al protocollo in data 23 gennaio 2017, cui seguivano la nota di FinecoBank del 23 maggio 2017 nonché la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], acquisita al protocollo in data 16 giugno 2017, e la nota della Guardia di Finanza, acquisita al protocollo in data 9 agosto 2017, ed infine la comunicazione di FinecoBank in data 13 dicembre 2017.

Attraverso tale delibera al Segat erano contestate le seguenti violazioni: a) dell’art. 31, secondo comma, del T.U.F., per avere promosso e collocato prodotti finanziari nell’interesse della società [OSCURATO:PERSONA] mentre svolgeva attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per conto, dapprima, di AlpenbanK AG e, poi, di FinecoBank; b) dell’art. 107, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007, per avere il Segat esercitato attività di offerta fuori sede per conto di soggetto non abilitato in Italia alla prestazione di servizi di investimento, [OSCURATO:PERSONA]; per aver comunicato informazioni non rispondenti al vero agli investitori; per aver comunicato informazioni non rispondenti al vero a FinecoBank e indirettamente a [OSCURATO:PERSONA], dichiarando per iscritto di non aver mai promosso e distribuito prodotti riconducibili al progetto [OSCURATO:PERSONA] e di non aver mai avuto alcun mandato per proporre investimenti con alcuna società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. 2.– Con ricorso depositato il 4 dicembre 2018, proponeva opposizione avverso la suddetta delibera, davanti alla Corte d’appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA], il quale ne chiedeva, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, l’annullamento, sia per la violazione dei termini di contestazione di cui all’art. 196, secondo comma, T.U.F., sia per l’infondatezza nel merito delle contestazioni addebitategli.

In via subordinata, chiedeva l’applicazione di diversa e più moderata sanzione tra quelle previste dall’art. 196, primo comma, del d.lgs. n. 58/1998.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Decidendo sull’azione proposta, l’adita Corte d’appello, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’opposizione avverso la delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20627 del 16 ottobre 2018.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte distrettuale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, in ordine agli illeciti di specie – al cui accertamento doveva procedere la [OSCURATO:PERSONA] – non era neppure ipotizzabile una contestazione immediata, ossia all’atto della percezione del fatto suscettibile di sanzione, sicché il termine entro il quale l’autorità di vigilanza doveva notificare la contestazione degli addebiti era quello di 180 giorni; b) che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento – a cura di [OSCURATO:PERSONA] – doveva essere individuato in quello in cui la contestazione si fosse tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto, anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni, salvo che non vi fosse stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati, tenuto anche conto che ragioni di economia potevano indurre a raccogliere ulteriori elementi, atti a dimostrare la sussistenza, accanto alla violazione risultante dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio; c) che la Commissione in composizione collegiale sarebbe stata in grado di adottare le decisioni di sua competenza dopo l’esaurimento delle attività ispettive e di quella istruttoria, senza che si potesse tenere conto di ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi; d) che, trasfondendo detti principi al caso in esame, si poteva rilevare che, con nota del 6 giugno 2017, pervenuta il 16 giugno 2017, laProcura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a trasmettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, di applicazione degli arresti domiciliari e di disposizione di sequestro preventivo ex art. 321, secondo comma, c.p.p. – con richiesta di giudizio immediato – nei confronti di soggetti diversi dal Segat, sulla base delle sommarie informazioni rese, tra le quali non erano compresi i clienti abbinati al Segat ed indicati nella comunicazione di FinecoBank del 12 dicembre 2017; e) che la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta – a fronte dell’indagine per i reati di cui agli artt. 416, primo e quinto comma, 81 cpv., 640, 61, nn. 1 e 7, c.p., ove il Segat era indicato come promotore di FinecoBank e socio fondatore di [OSCURATO:PERSONA] –, in quanto gli elementi disponibili non consentivano di sostenere che il Segat fosse a conoscenza delle attività delittuose dei coindagati e delle illiceità nascoste in [OSCURATO:PERSONA], peraltro non essendovi certezza che fosse consapevole della irrealizzabilità del progetto, pur avendo portato denaro all’organizzazione, sicché difettava allo stato la prova della configurabilità, a suo carico, dell’elemento soggettivo del reato in contestazione; f)che, alla stregua di un simile contesto istruttorio – in cui il Segat non era stato attinto da misure cautelari, personali o reali, né era stato destinatario della richiesta di giudizio immediato – , doveva ritenersi decisivo il materiale inoltrato dalla Guardia di Finanza e pervenuto il 9 agosto 2017, documentazione che rendeva noto il contenuto delle intercettazioni telefoniche tra i vari coindagati e, per quanto d’interesse, le comunicazioni di posta elettronica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’effetto che solo con l’ulteriore esame di tali emergenze istruttorie la [OSCURATO:PERSONA] poteva avere contezza dell’attività svolta dal Segat; g ) che conseguentemente la decorrenza del termine ex art. 196, secondo comma, T.U.F. doveva essere ancorata alla data in cui era pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] l’informativa della Guardia di Finanza, ossia dal 9 agosto 2017, sicché il termine di decadenza doveva reputarsi rispettato (dal 9 agosto 2017 al 30 gennaio 2018). 3.– Avverso la sentenza della Corte territoriale ha prop osto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa –[OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 196, secondo comma, T.U.F. e l’illegittimità della contestazione per mancato rispetto dei termini per provvedervi, con la conseguente richiesta di annullamento della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine per la contestazione decorresse dalla comunicazione del materiale inoltrato dalla Guardia di Finanza, non tenendo conto del fatto che i richiamati scambi di messaggi di posta elettronica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati riportati integralmente, oltre che nell’informativa della Guardia di Finanza, anche nell’ordinanza applicativa di misura cautelare del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], provvedimento, quest’ultimo, trasmesso a [OSCURATO:PERSONA] con nota della Procura della Repubblica del 6 giugno 2017, pervenuta il 16 giugno 2017.

Obietta, dunque, l’istante che il dies a quo – a cui avrebbe dovuto essere fatta risalire la decorrenza del termine di cui all’art. 196, secondo comma, T.U.F. –doveva essere ricondotto al 16 giugno 2017, data in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto piena contezza delle intercettazioni inerenti alla corrispondenza intrattenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come contenute nell’ordinanza del GIP, prima, e nell’informativa della Guardia di Finanza, poi, posto che già in tale momento la constatazione dell’illecito avrebbe potuto essere ragionevolmente tradotta in accertamento.

Con l’effetto che la contestazione elevata il 30 gennaio 2018 avrebbe dovuto reputarsi illegittima, perché intempestiva(oltre il termine di 180 giorni). 1.1.–Il motivo è inammissibile.

La pronuncia impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della [OSCURATO:PERSONA], va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi – a tal fine – tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9022 del 30/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9261 del 16/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8687 del 03/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 25836 del 02/12/2011; Sez. 5, Sentenza n. 23016 del 30/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 8561 del 08/04/2009; Sez. 1, Sentenza n. 7257 del 18/03/2008; Sez.

U, Sentenza n. 5395 del 09/03/2007).

Senonché, in applicazione di tale principio, la Corte territoriale ha ritenuto che solo con l’acquisizione dell’informativa della Guardia di Finanza – successiva all’emissione dell’ordinanza cautelare – la [OSCURATO:PERSONA] poteva avere contezza dell’attività svolta dal Segat.

E tanto perché gli elementi disponibili all’epoca in cui era stata inoltrata l’ordinanza cautelare penale non consentivano di sostenere che il Segat fosse a conoscenza delle attività delittuose dei coindagati e delle attività illecite celate in [OSCURATO:PERSONA], né permettevano di arguire che questi avesse contezza della irrealizzabilità del progetto, pur avendo portato denaro all’organizzazione.

Ciò basta a ritenere che, in forza degli elementi ulteriori, tra cui (ossia non solo) le intercettazioni inerenti alla corrispondenza intrattenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elementi acquisiti solo con l’informativa della Guardia di Finanza, la constatazione dei fatti potesse tradursi in accertamento. 1.2.– Ora, a fronte del contenuto innovativo di tale informativa, nessun sindacato può essere svolto in questa sede sull’utilità dello svolgimento degli accertamenti integrativi, come prospettata dal giudice di merito, implicando una tale valutazione apprezzamenti di fatto, incensurabili in cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 13150 del 30/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 12503 del 21/05/2018).

Ed invero, la denunciata violazione di legge non enuclea una regula juris applicata dalla Corte territoriale in distonia con le disposizioni di cui si lamenta la lesione, ma censura il giudizio di fatto operato dalla Corte di merito in ordine alla identificazione del momento in cui poteva ritenersi concluso l’accertamento degli illeciti oggetto, prima, di contestazione e, poi, di sanzione, attività oggetto di approfondimento all’esito dell’acquisizione della menzionata informativa della Guardia di Finanza.

La censura in esame si risolve, dunque, in una critica ad un giudizio che, avendo ad oggetto una quaestio facti, ̀ rimesso all’apprezzamento dell’autorità giudiziaria di merito, non sindacabile in questa sede, se non con il mezzo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Deve trovare, per l’effetto, seguito l’insegnamento reso da questa Corte, proprio in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, secondo cui la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, mentre la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante , restando irrilevante la loro inutilità ex post (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018). 2.–Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8590/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P17 H843B), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 60, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via G.B. Martini n. 3, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3404/2019, pubblicata il 2 agosto 2019; Sanzioni amministrative – Intermediazione finanziaria –Dies a quodecorrenza termine contestazione R.G.N. 8590/20 C.C.13/06/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con delibera n. 20627 del 16 ottobre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva la radiazione di [OSCURATO:PERSONA] dall’albo unico dei consulenti finanziari. Detta delibera traeva origine dall’attività di vigilanza informativa avviata dalla [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla ricezione, in data 20 gennaio 2017, di una nota dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF), acquisita al protocollo in data 23 gennaio 2017, cui seguivano la nota di FinecoBank del 23 maggio 2017 nonché la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], acquisita al protocollo in data 16 giugno 2017, e la nota della Guardia di Finanza, acquisita al protocollo in data 9 agosto 2017, ed infine la comunicazione di FinecoBank in data 13 dicembre 2017. Attraverso tale delibera al Segat erano contestate le seguenti violazioni: a) dell’art. 31, secondo comma, del T.U.F., per avere promosso e collocato prodotti finanziari nell’interesse della società [OSCURATO:PERSONA] mentre svolgeva attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per conto, dapprima, di AlpenbanK AG e, poi, di FinecoBank; b) dell’art. 107, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007, per avere il Segat esercitato attività di offerta fuori sede per conto di soggetto non abilitato in Italia alla prestazione di servizi di investimento, [OSCURATO:PERSONA]; per aver comunicato informazioni non rispondenti al vero agli investitori; per aver comunicato informazioni non rispondenti al vero a FinecoBank e indirettamente a [OSCURATO:PERSONA], dichiarando per iscritto di non aver mai promosso e distribuito prodotti riconducibili al progetto [OSCURATO:PERSONA] e di non aver mai avuto alcun mandato per proporre investimenti con alcuna società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. 2.– Con ricorso depositato il 4 dicembre 2018, proponeva opposizione avverso la suddetta delibera, davanti alla Corte d’appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA], il quale ne chiedeva, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, l’annullamento, sia per la violazione dei termini di contestazione di cui all’art. 196, secondo comma, T.U.F., sia per l’infondatezza nel merito delle contestazioni addebitategli. In via subordinata, chiedeva l’applicazione di diversa e più moderata sanzione tra quelle previste dall’art. 196, primo comma, del d.lgs. n. 58/1998. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione. Decidendo sull’azione proposta, l’adita Corte d’appello, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’opposizione avverso la delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20627 del 16 ottobre 2018. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte distrettuale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, in ordine agli illeciti di specie – al cui accertamento doveva procedere la [OSCURATO:PERSONA] – non era neppure ipotizzabile una contestazione immediata, ossia all’atto della percezione del fatto suscettibile di sanzione, sicché il termine entro il quale l’autorità di vigilanza doveva notificare la contestazione degli addebiti era quello di 180 giorni; b) che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento – a cura di [OSCURATO:PERSONA] – doveva essere individuato in quello in cui la contestazione si fosse tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto, anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni, salvo che non vi fosse stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati, tenuto anche conto che ragioni di economia potevano indurre a raccogliere ulteriori elementi, atti a dimostrare la sussistenza, accanto alla violazione risultante dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio; c) che la Commissione in composizione collegiale sarebbe stata in grado di adottare le decisioni di sua competenza dopo l’esaurimento delle attività ispettive e di quella istruttoria, senza che si potesse tenere conto di ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi; d) che, trasfondendo detti principi al caso in esame, si poteva rilevare che, con nota del 6 giugno 2017, pervenuta il 16 giugno 2017, laProcura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a trasmettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, di applicazione degli arresti domiciliari e di disposizione di sequestro preventivo ex art. 321, secondo comma, c.p.p. – con richiesta di giudizio immediato – nei confronti di soggetti diversi dal Segat, sulla base delle sommarie informazioni rese, tra le quali non erano compresi i clienti abbinati al Segat ed indicati nella comunicazione di FinecoBank del 12 dicembre 2017; e) che la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta – a fronte dell’indagine per i reati di cui agli artt. 416, primo e quinto comma, 81 cpv., 640, 61, nn. 1 e 7, c.p., ove il Segat era indicato come promotore di FinecoBank e socio fondatore di [OSCURATO:PERSONA] –, in quanto gli elementi disponibili non consentivano di sostenere che il Segat fosse a conoscenza delle attività delittuose dei coindagati e delle illiceità nascoste in [OSCURATO:PERSONA], peraltro non essendovi certezza che fosse consapevole della irrealizzabilità del progetto, pur avendo portato denaro all’organizzazione, sicché difettava allo stato la prova della configurabilità, a suo carico, dell’elemento soggettivo del reato in contestazione; f)che, alla stregua di un simile contesto istruttorio – in cui il Segat non era stato attinto da misure cautelari, personali o reali, né era stato destinatario della richiesta di giudizio immediato – , doveva ritenersi decisivo il materiale inoltrato dalla Guardia di Finanza e pervenuto il 9 agosto 2017, documentazione che rendeva noto il contenuto delle intercettazioni telefoniche tra i vari coindagati e, per quanto d’interesse, le comunicazioni di posta elettronica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’effetto che solo con l’ulteriore esame di tali emergenze istruttorie la [OSCURATO:PERSONA] poteva avere contezza dell’attività svolta dal Segat; g ) che conseguentemente la decorrenza del termine ex art. 196, secondo comma, T.U.F. doveva essere ancorata alla data in cui era pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] l’informativa della Guardia di Finanza, ossia dal 9 agosto 2017, sicché il termine di decadenza doveva reputarsi rispettato (dal 9 agosto 2017 al 30 gennaio 2018). 3.– Avverso la sentenza della Corte territoriale ha prop osto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa –[OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 196, secondo comma, T.U.F. e l’illegittimità della contestazione per mancato rispetto dei termini per provvedervi, con la conseguente richiesta di annullamento della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine per la contestazione decorresse dalla comunicazione del materiale inoltrato dalla Guardia di Finanza, non tenendo conto del fatto che i richiamati scambi di messaggi di posta elettronica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati riportati integralmente, oltre che nell’informativa della Guardia di Finanza, anche nell’ordinanza applicativa di misura cautelare del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], provvedimento, quest’ultimo, trasmesso a [OSCURATO:PERSONA] con nota della Procura della Repubblica del 6 giugno 2017, pervenuta il 16 giugno 2017. Obietta, dunque, l’istante che il dies a quo – a cui avrebbe dovuto essere fatta risalire la decorrenza del termine di cui all’art. 196, secondo comma, T.U.F. –doveva essere ricondotto al 16 giugno 2017, data in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto piena contezza delle intercettazioni inerenti alla corrispondenza intrattenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come contenute nell’ordinanza del GIP, prima, e nell’informativa della Guardia di Finanza, poi, posto che già in tale momento la constatazione dell’illecito avrebbe potuto essere ragionevolmente tradotta in accertamento. Con l’effetto che la contestazione elevata il 30 gennaio 2018 avrebbe dovuto reputarsi illegittima, perché intempestiva(oltre il termine di 180 giorni). 1.1.–Il motivo è inammissibile. La pronuncia impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della [OSCURATO:PERSONA], va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi – a tal fine – tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9022 del 30/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9261 del 16/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8687 del 03/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 25836 del 02/12/2011; Sez. 5, Sentenza n. 23016 del 30/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 8561 del 08/04/2009; Sez. 1, Sentenza n. 7257 del 18/03/2008; Sez. U, Sentenza n. 5395 del 09/03/2007). Senonché, in applicazione di tale principio, la Corte territoriale ha ritenuto che solo con l’acquisizione dell’informativa della Guardia di Finanza – successiva all’emissione dell’ordinanza cautelare – la [OSCURATO:PERSONA] poteva avere contezza dell’attività svolta dal Segat. E tanto perché gli elementi disponibili all’epoca in cui era stata inoltrata l’ordinanza cautelare penale non consentivano di sostenere che il Segat fosse a conoscenza delle attività delittuose dei coindagati e delle attività illecite celate in [OSCURATO:PERSONA], né permettevano di arguire che questi avesse contezza della irrealizzabilità del progetto, pur avendo portato denaro all’organizzazione. Ciò basta a ritenere che, in forza degli elementi ulteriori, tra cui (ossia non solo) le intercettazioni inerenti alla corrispondenza intrattenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elementi acquisiti solo con l’informativa della Guardia di Finanza, la constatazione dei fatti potesse tradursi in accertamento. 1.2.– Ora, a fronte del contenuto innovativo di tale informativa, nessun sindacato può essere svolto in questa sede sull’utilità dello svolgimento degli accertamenti integrativi, come prospettata dal giudice di merito, implicando una tale valutazione apprezzamenti di fatto, incensurabili in cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 13150 del 30/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 12503 del 21/05/2018). Ed invero, la denunciata violazione di legge non enuclea una regula juris applicata dalla Corte territoriale in distonia con le disposizioni di cui si lamenta la lesione, ma censura il giudizio di fatto operato dalla Corte di merito in ordine alla identificazione del momento in cui poteva ritenersi concluso l’accertamento degli illeciti oggetto, prima, di contestazione e, poi, di sanzione, attività oggetto di approfondimento all’esito dell’acquisizione della menzionata informativa della Guardia di Finanza. La censura in esame si risolve, dunque, in una critica ad un giudizio che, avendo ad oggetto una quaestio facti, ̀ rimesso all’apprezzamento dell’autorità giudiziaria di merito, non sindacabile in questa sede, se non con il mezzo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Deve trovare, per l’effetto, seguito l’insegnamento reso da questa Corte, proprio in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, secondo cui la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, mentre la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante , restando irrilevante la loro inutilità ex post (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018). 2.–Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver
Sentenza Cassazione n. 23089/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris