CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 40801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con la ordinanza emessa il 13 gennaio 2022 confermava, previa riqualificazione della condotta contestata al capo 7), l'ordinanza emessa in data 5 ottobre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale reggino. Il G.i.p. aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto contestato provvisoriamente al capo 1), in merito alla partecipazione alla associazione di tipo mafioso denominata cosca Molè, con ruolo di coadiutore del capo [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dell'attività esi:orsiva, nei rapporti per il reimpiego degli illeciti proventi in Lombardia, nonché quale concorrente in altri delitti fine dell'associazione mafiosa, a cominciare dalla partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico contestata al capo 17), ai sensi dell'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R n. 309/90, delitto aggravato dall'art.416-bis 1 cod. pen., per essersi avvalso delle condizioni mafiose e con la finalità di agevolare la cosca Mole, nonché perché concorrente nei delitti di cessione di stupefacenti e di tentata importazione indicati ai capi 29), 31), 33). [OSCURATO:PERSONA] veniva anche ritenuto gravemente indiziato dei delitti fine del programma associativo 'ndranghetista, consistenti nel delitto aggravato di estorsione in danno dei soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 2) e del delitto di estorsione aggravata, riqualificata in tentata dal Tribunale del riesame, in danno di [OSCURATO:PERSONA], gestore del distributore di carburanti IP di Bulgograsso (Como) (capo 7). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione perché apparente o manifestamente illogica, in ordine al capo 1). Il motivo censura l'ordinanza che in ordine al delitto di partecipazione alla cosca Mole avrebbe fatto riferimento al coindagato Iaropoli e non a [OSCURATO:PERSONA], cosicchè difetterebbe una motivazione pertinente e individua lizzante rispetto alla posizione del ricorrente. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione perché apparente, manifestamente illogica e per travisamento della prova, in ordine al capo 2). In particolare, quanto al delitto estorsivo contestato, l'ordinanza non avrebbe tenuto conto del ruolo marginale del ricorrente, nonché della inefficacia della sua azione, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] mai ebbe a incontrare le vittime, limitandosi a trarre l'ordinanza la gravità indiziaria, quanto al coinvolgimento nella azione estorsiva, dalla sola vicinanza al Mole. 5. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione perché apparente, manifestamente illogica e per travisamento della prova in ordine al capo 7). Il motivo rileva come, a fronte della insussistenza della condotta di estorsione, la motivazione, che la riqualifica da delitto consumato in tentato, sia apparente e illogica. In vero, lo stesso Tribunale del riesame darebbe atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva già deciso di avviare la gestione del distributore di carburante, che invece gli estorsori avrebbero voluto impedire, cosicchè tardiva risulterebbe l'azione minatoria estorsiva, alla quale per altro [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe contribuito. Anche inadeguata risulterebbe la motivazione in ordine all'aggravante contestata dell'art. 416-bis 1 cod. pen.6. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione perché apparente, manifestamente illogica e per travisamento della prova, in ordine ai capi 17), 29) 31) e 33). Quanto al contributo offerto all'associazione del capo 17), l'ordinanza replicherebbe la motivazione del capo 1) e gli ulteriori elementi integrerebbero mere ipotesi investigative, come la messa a disposizione della abitazione familiare del ricorrente per i cittadini peruviani intervenuti in ausilio della compagine associativa. Difetterebbe una motivazione logica e sostanziale in ordine all'esistenza della associazione criminale e al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella cessione di cocaina. 7. Il quinto motivo deduce vizio di motivazione perché apparente e manifestamente illogica quanto alle esigenze cautelari. Lamenta il ricorrente che la motivazione impugnata non tenga conto della distanza temporale fra i fatti (2019) e l'esecuzione della misura, difettando successivamente altre condotte attribuibili a [OSCURATO:PERSONA], non potendo trarsi l'attualità dalla mancata prova della rescissione del legame associativo. 8. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. 9. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, depositava conclusioni e requisitoria datate 30 giugno 2022, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e va dunque rigettato. 2. Va delineato preliminarmente l'ambito di delibazione del giudizio di legittimità nel caso in esame. E' stato autorevolmente affermato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze proba:orie. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisii:i formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e hanno posto in evidenza come la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, debba essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art.546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Pertanto, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, spetta questa Corte la verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/0612019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. Il primo motivo è generico. A riguardo l'ordinanza impugnata, dopo aver richiamato gli elementi che provano l'esistenza pregressa della cosca Nlolè, ricapitolati ai foll. 3 e 4, quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio trae la gravità indiziaria sia dalle due estorsioni contestate ai capi 2) e 7), sia anche da alcune conversazioni intercettate, compendio indiziario dal quale complessivamente viene tratta una conclusione logica e coerente. Va in primo luogo evidenziato come il Tribunale del riesame faccia buon governo del principio di diritto per cui in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, le Sezioni Unite hanno ritenuto consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, Sentenza n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670 - 01), poiché la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza dinamica, intesa come « prendere parte», purché si tratti di indizi gravi e precisi, tra i quali, esemplificando, rientra anche la commissione di delitti-scopo, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). Pertanto corretto e logico è l'aver tratto la gravità indiziaria di partecipazione dai due delitti fine, ai quali vanno ad aggiungersi anche quelli afferenti la partecipazione alla strategica, per la cosca Mole, associazione dedita al narcotraffico, indicata al capo 17), della quale Ficara prende parte attiva. Tale sodalizio è parallelo e servente — osserva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] — rispetto alla cosca Mole, cosicchè anche da tali condotte in tema di narcotraffico può trarsi la gravità indiziaria quanto al delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen. Altri elementi anche enumerati dall'ordinanza impugnata si traggono dai dialoghi di [OSCURATO:PERSONA] con Mole e Iaderopoli, nel corso dei quali l'indagato interviene dimostrando intraneità e affectio societatis, ora rivendicando la necessità di non accettare compromessi, dovendo far valere il proprio peso criminale come cosca (fol. 14, in alto), tanto che con motivazione congrua e logica il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] sia ammesso a discutere delle fibrillazioni esistenti con altra cosca; ora proponendo azioni eclatanti per il buon nome della cosca Mole; infine ricevendo l'incarico di prendere in consegna una somma di 27mila euro da consegnare a Mole. A fronte di tali emergenze il Tribunale del riesame ritiene integrata la gravità indiziaria per il delitto contestato al capo 1). Il primo motivo tenta di accreditare un errore nel provvedimento impugnato, nel senso che si tratterebbe di una motivazione tarata su Iaderopoli e non su [OSCURATO:PERSONA]. A ben vedere, al di là dell'errore materiale che si legge a metà del fol. 5, la motivazione successiva è tutta collegata alle condotte e ai dialoghi nei quali conversa [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto il motivo di ricorso risulta del tutto generico, in quanto sono inammissibili i motivi che difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584), che nel caso in esame, per quanto su evidenziato, risulta assolutamente in sintonia con i citati orientamenti giurisprudenziali consolidati. 4. Anche il secondo motivo è generico, in quanto non si parametra sulla motivazione dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza ai foll. da 5 a 7 ricostruisce la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che partecipa dell'azione estorsiva indicata al capo 2), in danno dei Frachea. [OSCURATO:PERSONA] è presente costantemente in auto con Molè, nel mentre Iaropoli scende dalla stessa e va a avanzare a più riprese la richiesta estorsiva ai predetti. Assolutamente pertinente alle emergenze investigative è la motivazione dell'ordinanza impugnata che individua in [OSCURATO:PERSONA] colui che riceve le direttive di Molè, si reca ad avanzare le richieste estorsive, pur non rinvenendo la persona offesa, ma in precedenza, come emerge dalla ricostruzione in fatto, partecipa del 'giro delle estorsioni' che Molè effettuava, per recuperare il denaro per saldare un debito, dimostrando anche l'adesione all'azione finalizzata al sostegno della cosca di 'ndrangheta, dichiarando di attendere le 'risposte' di ben quattro imprenditori contattati per richieste di denaro. Il contributo offerto all'azione estorsiva è morale e materiale, compartecipando della decisione, essendo presente [OSCURATO:PERSONA] con Molè nell'autovettura mentre Iaropoli va a rivolgersi alle vittime, con finalità di agevolazione del sodalizio come motivato al fol. 8 della ordinanza impugnata. D'altro canto, tale conclusione indiziaria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è in sintonia con il principio consolidato che afferma come, in tema di concorso di persone nel reato di estorsione, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979 - 01). 5. Il terzo motivo è infondato. A ben vedere il 3 marzo 2020 (fol. 10 della ordinanza) [OSCURATO:PERSONA] comunica al fratello che la settimana precedente ha 'firmato' il contratto per la gestione del distributore di carburante sito in provincia di Como. La censura della difesa rileva come non di delitto tentato, come riqualificato dal Tribunale del riesame al fol. 11 della ordinanza, debba trattarsi, in quanto si verterebbe in tema di condotta penalmente irrilevante: rileva il ricorrente come la richiesta estorsiva, tesa a impedire l'acquisizione della gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'impianto di carburante, al fine di favorire Fertonani, persona vicina al clan Molè che allo stesso si era rivolto con l'intenzione di eliminare un potenziale concorrente, sarebbe giunta tardivamente, oltre il momento della stipula del contratto. A riguardo il Tribunale del riesame ritiene invece che la richiesta proveniente dalla cosca Molè sia tesa a non rendere operativa la gestione di fatto del distributore di carburanti, cosicchè irrilevante sarebbe l'essere pervenuta la richiesta dopo l'acquisizione della formale titolarità dell'attività economica. Tale valutazione in fatto non è sindacabile e per altro non è sindacata in modo specifico dal motivo di ricorso, cosicché corretta è l'affermazione del principio di diritto, applicabile al caso in esame e richiamato dal Tribunale del riesame, per cui integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di tentata violenza privata, la condotta di chi ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impedire l'apertura di un esercizio commerciale per preservare gli interessi di un proprio congiunto che eserciti una attività simile, poiché in tal caso la condotta è rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno economico. (Sez. 2, n. 3371 del 18/12/2012, dep. 23/01/2013, Maiolo, Rv. 254781 - 01). Quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], che funge da collegamento fra Molè e il fratello [OSCURATO:PERSONA], operante nell'area lombarda, il contributo offerto alla azione delittuosa è ricapitolato in modo puntuale e logico dalla ordinanza impugnata al fol. 12, come pure motivata in modo congruo sono la modalità mafiosa — determinata dall'intervento delle famiglie Molè e Pesce della iPiana di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ben ne conosceva lo spessore mafioso — nonché l'agevolazione della cosca Molè — per l'affermazione territoriale della stessa nel comasco, come anche per l'acquisizione del compenso di 50mila euro promesso Fertonani — integranti la previsione dell'art. 416-bis 1. cod. pen. 6. Il quarto motivo è assolutamente generico e versato in fatto. Non tiene conto delle motivazioni dell'ordinanza impugnata in ordine a ogni singolo delitto, riducendo a intuizioni investigative risultanze oggettive che vengono ricapitolate da fol. 16 a fol. 24 in ordine alla fattispecie associativa contestata al capo 17) e ai singoli delitti fine. In particolare, quanto alla fattispecie associativa, il Tribunale del riesame enumera le condotte di esecuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle direttive dal capo Molè, risultando il ricorrente impegnato in ogni compito funzionale alle finalità del sodalizio dedito al narcotraffico, quale braccio destro del predetto. Sono enumerate quali condotte di [OSCURATO:PERSONA], quelle di aver fatto da vivandiere per i chimici giunti dalla Spagna dal 8 al 12 settembre 2019 per la raffinazione della cocaina; l'essersi prodigato per l'acquisto di 25 chilogrammi di cloruro di calcio funzionale alla predetta raffinazione; l'aver ospitato presso una propria abitazione dal 10 al 22 novembre 2019 i palombari della marina militare peruviana ingaggiati per il recupero di un carico di cocaina sommerso nel porto di [OSCURATO:PERSONA]; la collaborazione con Molè recandosi presso il porto di Livorno per l'acquisizione di partite di cocaina trasportate da navi mercantili ivi giunte; l'aver svolto il ruolo di corriere. L'ordinanza impugnata analizza poi la presenza rilevante e il coinvolgimento per i singoli delitti fine, dando conto in modo attento e specilco delle emergenze investigative per ogni singola condotta (fol. 17 per il capo 29; fol. 18 per il capo 31; fol. 19 per il capo 33). E, per altro, manifestamente infondato è anche il motivo sul punto del difetto di motivazione in quanto sussisterebbe una sostanziale replica delle motivazioni in ordine alle condotte di partecipazione alla associazione mafiosa, come alla compagine dedita al narcotraffico. In vero ai foll. 23 e 24 l'ordinanza impugnata ricapitola le ragioni specifiche per cui sussiste la gravità indiziaria in ordine alla condotta ex art. 74 d.P.R. 309/90, senza alcuna sovrapposizione con il materiale relativo all'associazione ex art. 416- bis cod. pen. che invece viene analizzato distintamente, fino al fol. 15. E bene a fronte di tale grado di dettaglio motivazionale, congruo e logico, non vi è alcuna censura decisiva e specifica da parte del ricorrente, cosicchè, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Il che si verifica nel caso in esame, venendo presi in considerazioni solo singoli elementi, non decisivi, a fronte delle complessive risultanze non analizzate e tenute in conto dal ricorrente. 7. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il tema del 'tempo silente' è adeguatamente e logicamente affrontato dall'ordinanza impugnata, che rileva come a fronte della doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura estrema, nulla attesti la rescissione del legame associativo del [OSCURATO:PERSONA] dalla cosca Mole, non potendo a tanto bastare l'intervento giudiziario nei confronti degli esponenti della stessa e l'assenza di condotte successive a quelle oggetto del provvedimento restrittivo. A questo riguardo, si impone un inciso, funzionale all'illustrazione dell'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra il requisito dell'attualità di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) e le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (con particolare riferimento all'associazione mafiosa) e sul riverbero di detto rapporto sul versante motivazionale dei provvedimenti cautelari, rispetto al quale si registrano due orientamenti oltre una terza direzione ermeneutica di carattere "intermedio", espressa, in tempi recenti, da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, che costituisce altresì un efficace guida per l'illustrazione delle diverse posizioni giurisprudenziali. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del Giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul Giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo c rca la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.;Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; nonché Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626, che opera un distinguo tra mafie storiche e non). Una specifica declinazione interna dell'orientamento suddetto (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019, Forgetti, Rv. 276905) ha proposto, talvolta, una distinzione tra "mafie storiche" e quelle che tali non sono, legando unicamente alle prime la presunzione relativa di pericolosità cautelare alla quale non è necessaria la verifica in punto di attualità del pericolo, potendo essere vinta la presunzione solo dalla prova del distacco dal contesto mafioso. Un diverso orientamento ritiene sussistente un onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento c:autelare (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv.269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). Esiste, poi, una terza opzione esegetica — che è quella a cui aderisce la sentenza Quaceci e che è stata definita "intermedia" nella relazione di contrasto n. 94 del 2020 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione — che muove dal rilievo che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale; sicché non vi è un obbligo positivo di motivare circa la ricorrenza dei pentula libertatis, ma occorre soltanto apprezzarne le ragioni di esclusione evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti; con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha invece valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari. E' cosi che, mentre la dimostrazione del recesso dal sodalizio e della definitiva interruzione dei rapporti dell'interessato con la cosca di appartenenza ha un'incidenza tranchant rispetto al venir meno dell'attualità delle esigenze cautelari, il tempo trascorso — naturalmente in assenza di ulteriori manifestazioni di appartenenza al sodalizio — va valutato in ragione della sua effettiva estensione e del significato che esso può assumere in termini di allontanamento dal contesto delinquenziale rispetto alla gravità degli addebiti — recte, del substrato fattale alla base dei medesimi — che sono mossi all'indagato. Ebbene, il Collegio ritiene di aderire a questo terzo orientamento, siccome in grado di comporre i vari indicatori normativi e di operare una valutazione bilanciata che, da una parte, tenga conto della presunzione — ancorché relativa — di sussistenza delle esigenze cautelari e, dall'altra, non paralizzi la valutazione giudiziaria rispetto alla singola vicenda cautelare, quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo dai fatti e il detenuto non abbia fatto registrare ulteriori comportamenti indicativi della sua appartenenza alla compagine malavitosa. D'altra parte, a riprova della peculiarità della valutazione a farsi, giova ricordare che le caratteristiche di persistenza del vincolo associativo ex art. 416- bis cod. pen. e la necessità di tenerne conto a fini cautelari sono state nuovamente riconosciute dalla Corte Costituzionale, sia pure al fine di respingere, per manifesta infondatezza, una censura di illegittimità della presunzione non già di sussistenza delle esigenze cautelari, ma di adeguatezza della sola custodia in carcere. Nell'ordinanza n. 136 del 2017, infatti, la Consulta ha ricorda:o la «specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso». Nell'occasione, la Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 265 del 2010), ha ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, il che costituisce una traccia esegetica di grande rilievo a conforto dell'interpretazione seguita nella questione sub iudice. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata applica in modo pertinente e logico tali principi, escludendo che siano intervenuti nova adeguati a vincere la presunzione di pericolosità, e d'altro canto le condotte in esame risalgono agli anni 2019 e 2020 mentre le condotte associative risultano tuttora perduranti, di tal chè certamente, anche a prescindere dalle richiamate presunzioni, alcuna significativa distanza si frappone tra i fatti, l'ordinanza cautelare genetica e fra quest'ultima e l'attualità. Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse sul punto. 8. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso,