CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA de sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01HD65Y [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di ROVIGO sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], su concorde richiesta delle parti, il Tribunale di Rovigo ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno di detenzione domiciliare sostitutiva per i reati a lui ascritti. 2. L'imputato ricorre avverso la citata decisione, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge per non avere il giudice depositato la motivazione della sentenza contestualmente alla lettura del dispositivo e per non aver disposto la notificazione della sentenza all'interessato. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Detta norma ha infatti stabilito che il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, • all'erronea qualificazione giuridica del fatto (nel caso di errore manifesto: cfr. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023) e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuno dei casi indicati nella norma ricorre nel caso di specie. 4. La circostanza che il ricorso sia stato proposto al di fuori dei casi previsti ne impone la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389), e ciò rende superflua ogni considerazione circa la manifesta infondatezza della pretesa di far derivare una qualsivoglia nullità dal mancato deposito della motivazione della sentenza di "patteggiamento" contestualmente al dispositivo (cfr. Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-02). 5. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così