CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 06199/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6200/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 565/2023, depositata il 18/09/2023; Cartella di pagamento – luogo della notifica – risultanze anagrafiche – valore presuntivo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Mario GavinoDocche impugnava l’atto di pignoramento di crediti presso terzi n.102 2016 2780000580006, per il cui tramite l’Agente della Riscossione aveva avviato a suo carico un’azione esecutiva al fine di soddisfare, coattivamente, un credito pari ad euro 1.617.752,14 derivante dall’omesso pagamento di tributi erariali. Il contribuente assumeva di esser venuto a conoscenzasia del procedimento esecutivo che degli atti prodromici solo il 3 gennaio 2017, in occasione del ricevimento della notifica di fissazione dell’udienza ex art. 5 4 3 c .p.c . Per l’effetto, chiedeva l’annullamento delle cartelle nn. 102 2008 0004204540000, 102 2010 0015376634000, 1 02 2011 0001636469000, 102 2011 0013280877000, 102 2012 0005807708000, 102 2013 0006919441000, 102 2013 0021675208000, 102 2015 0006448743000, 102 2016 0000720835000, e dei correlati avvisi di accertamento nn. TW9011102625/2013, TWJWJM000036 eccependo l’omessa notificazione degli atti impositivi, il loro difetto di motivazione; la decadenza e/o comunque la prescrizione deicrediti; l’inesistenza della pretesa tributaria. 2. La C.t.p. accoglieva solo parzialmente il ricorso, annullando solo due delle cartelle di pagamento richieste (ovvero nn. 102 2013 0021675208000 e 102 2015 0006448743000) e confermando, per il resto, lapretesa impositiv a dell’Ufficio . 3. Avverso tale pronuncia proponevamo separati appelli sia l’Agenzia delle entrate-Riscossione che ilcontribuente. La C.t.r.,previa riunione dei due procedimenti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente i gravami. In particolare, Quanto agli avvisi di accertamento impugnati riteneva privi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 di fondamento i motivi di doglianza del contribuente. Annullava, invece, le cartelle n. 1022011 0001636469000 n. 102 2008 000420454000 per vizio della notifica che si era tradotto «nella lesione del diritto di difesa del contribuente che non aveva potuto impugnare le stesse entro i termini di legge «con conseguente nullità sanabile della cartella». Infine,rigettava il ricorso originario con riferimento alla cartella n. 102 20150006448743000. 4. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate Riscossione propone ricorso per cassazione , dolendosi della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato le cartelle 1022011 0001636469000 n. 1022008 000420454000 . Ilcontribuente non ha espletato attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, l’ Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c. e 60 d .P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Censura la sentenza per aver rilevato un vizio di notifica delle cartelle n.102 2011 0001636469000 e n.102 2008 000420454000 sulla base delle sole risultanze anagrafiche, ponendosi, così, in contrasto con il principio di prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica.In particolare, critica l a sentenza nella parte in cui , –dopo aver rilevato che la notifica delle due cartelle era stata eseguita presso la precedente residenza anagrafica del contribuente (via Lamberti 4, mentre quella attuale era via Lamberti 14), a mani di persone qualificatesi rispettivamente come « impiegata » e come «persona addetta al ritiro»–ne ha ri levato la nullità in quanto avvenuta presso un indirizzo non corrispondente a quello di residenza e senza che l’atto fosse stato consegnat o a mani proprie del destinatario . Osserva, in proposito, che, al fine dimostrare la sussistenza della nullità Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 dellanotificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata; che, ne ll'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario; che , qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova; che la residenza effettiva prevale su quella anagrafica. Rileva in proposito che i giudici di primo grado avevano ritenuto che il luogo di esecuzione delle notifiche fosse comunque riferibile al destinatario; che il contribuente non aveva addotto prove dalle quali desumere il venir meno del collegamento con detto ultimo, essendosi solo limitato ad affermare che nonaveva dipendenti; che presso l’indirizzo in esame il contribuente aveva avuto la propria residenza fino a qualche anno prima e che l’indirizzo era ancora riconducibile al contribuente nell’anagrafe tributaria così come indicato negliestratti di ruolo in atti; che solo negli anni successivi, come ricavabile dalle relate in atti concernenti successive cartelle di pagamento, l’immobile sito in via Lamberti 4 aveva cessato di costituire la residenza effettiva del contribuente. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora,il quale ultimo assume rilevanza esclusiva edè accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse (Cass.n. 8463/2023). La circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registrianagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce, pertanto,mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata(Cass. n. 4274/2019). Si è precisato, quindi , che l a notifica della cartella di pagamento è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazionianagrafiche, avendo, questa , valore meramente presuntivo(Cass. n. 15183/2024). 2.2. La C.t.r., non si è attenuta a questi principi in quanto ha ritenutoinvalida la notifica, solo perch é eseguita in un luogo diverso da quello della residenza anagrafica– e ciò sebbene il plico fosse stato consegnato – ma non ha in alcun modo motiva to in ordine alla residenza effettiva del contribuente, ed affermandoerroneamente che solo la notifica in mani proprieavrebbe pot uto sanare il vizio . 3. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrat e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., v iolazione dell’art.156 c.p.c. per aver e la C.t.r. accolto il ricorso del contribuente in ragione del vizio della notifica, nonostante si fosse in presenza di una nullità « sanabile » . Osserva che , accertata la tempestività dell’opposizione proposta,la C.t.r. avrebbe dovuto procedere all’esame delle censure concernenti il merito della pretesa impositiva, concludendo per il parziale accoglimento del ricorso solo nel caso di fondatezza dei motivi. Il motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento del motivo precedente. 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbitoil secondo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sard