CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 24975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 1013-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE [OSCURATO:PERSONA] necessario di competenza Competenza per territorio Nozione di dipendenza dell’azienda R.G.N. 1013/2023 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 01/12/2022 R.G.N. 4553/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, resa nel procedimento introdotto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., l’adito Tribunale di Trani ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, assegnando il termine di giorni 90, a decorrere dalla comunicazione della stessa ordinanza, per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale ritenuto territorialmente competente e compensando le spese processuali tra le parti. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato ad unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con memoria, corredata da documenti. 4. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in nota scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del suo ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia un “errore materiale in cui è incorso il Giudicante”. Deduce in sintesi che la nota datoriale cui aveva fatto riferimento il Tribunale nella motivazione della sua ordinanza qui impugnata era in realtà datata 22.7.2002, e non 22.7.2022, come indicato dal Tribunale, sicché, essendo stato tale errore decisivo ai fini del giudizio sulla competenza, la sua ordinanza doveva essere cassata, con individuazione del Tribunale di Trani-Sezione lavoro, quale giudice competente a decidere sulla domanda proposta dal Forenza. 2. Il ricorso è da respingere. 3. Nella fase sommaria del giudizio introdotto dal Forenza innanzi al Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, per impugnare il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., su analoga eccezione di quest’ultima, il giudice monocratico ha declinato la propria competenza per territorio, ritenendo invece competente per territorio il Tribunale di Parma. 4. In particolare, il Tribunale ha “rilevato che, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la società datrice di lavoro ha sede legale a Parma e che il contratto di lavoro tra le parti è stato stipulato a Parma (cfr. all.ti. 2 e 3 produzione parte resistente), non essendovi elementi per ritenere che la stipula sia avvenuta in altro luogo e dovendosi considerare comunque il contratto perfezionato a Parma con la ricezione dell’accettazione ai sensi dell’art. 1326 c.c.”; ed ha ancora “considerato che non è possibile ritenere provata, sulla base degli atti, la sussistenza di una dipendenza aziendale nella Provincia BAT, né è possibile radicare la competenza innanzi all’adito Tribunale considerando tale Provincia come sede esclusiva di svolgimento dell’attività lavorativa: ciò considerato che nel ricorso si fa riferimento allo svolgimento dell’attività lavorativa non solo nella Provincia BAT ma anche nelle Province di Bari e Foggia (cfr. punti 1 e 3 del ricorso), con la conseguenza che non è possibile ritenere che l’attività del ricorrente, almeno nella prospettazione delle parti, fosse circoscritta alla Provincia BAT”. Ha ulteriormente osservato: “né è possibile superare tale ricostruzione sulla base della comunicazione del 22.07.2022, allegata alle note di parte ricorrente, atteso che tale documento fa riferimento a un’assegnazione del ricorrente con individuazione di Barletta come sede di lavoro intervenuta dopo i fatti prospettati nel ricorso introduttivo (tant’è che il licenziamento è datato 30.03.2022 mentre la lettera in questione reca la data del 22.07.2022, coincidendo con la data di iscrizione a ruolo del giudizio)”. 5. Ed è su quest’ultimo passo motivazionale dell’impugnata ordinanza che s’incentra, praticamente in via esclusiva, la censura del ricorrente per regolamento necessario di competenza. Più nello specifico, il ricorrente parla di “errore materiale”, ma egli stesso più propriamente denomina anche lo stesso errore come “percettivo”. In effetti, come ben risulta dalla fotoriproduzione del testo integrale della nota in questione, inserita dal ricorrente alla facciata 6 del ricorso inesame, essa è datata “Parma, 22.07.2002”, e, d’altronde, la resistente nella propria difesa scritta non ha avuto difficoltà a riconoscere l’errore del Tribunale nel ritenere tale nota come recante la data del 22.7.2022. 6. Diversamente, però, da quanto opina il ricorrente, detto errore non è affatto decisivo in punto di determinazione della competenza per territorio. Nota anzitutto il Collegio che già dall’iter motivazionale sopra riferito emerge che la considerazione di quella nota datoriale ha rivestito un rilievo di completamento nella decisione adottata dal Tribunale circa la competenza per territorio, in quanto già prima di tenerne conto era giunto alla conclusione di non “ritenere provata, sulla base degli atti, la sussistenza di una dipendenza aziendale nella Provincia BAT”. 7. In ogni caso, la giusta datazione da attribuire alla nota in questione non assume rilievo ai fini della competenza per territorio. In particolare, per quanto qui interessa, si legge in essa: “Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per confermarle che a far tempo dal 1° luglio 2002 Lei viene assegnato alla [OSCURATO:PERSONA]Ospedaliera per avviarsi alle funzioni di “[OSCURATO:PERSONA]” fissando Barletta (BA) come Comune sede di lavoro. La sua nuova attività si svolgerà nell’ambito del territorio formato dalle [OSCURATO:PERSONA] e Basilicata” (n.d.e.: neretti nel testo originale). 8. Occorre ora ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la competenza territoriale in materia di lavoro va individuata,ai sensi dell’art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l’azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendaleva inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. VI-L, 27.5.2019, n. 14449; id., sez. VI-L, 23.2.2017, n. 4767, la quale aveva specificato che la “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” non si identifica con il concetto di unità produttiva). Nell’ambito di tale indirizzo, inoltre, è stato affermato che tale nozione di dipendenza deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l’abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa (così Cass. civ., sez. VI-L, 8.2.2018, n. 3154, la quale aveva ritenuto che vi rientrasse l’abitazione di un lavoratore, dotata di pc e “account” fornito dall’azienda per l’accesso ad una piattaforma informatica per la gestione di richieste di noleggio di biciclette, con obbligo di reperibilità su ventiquattro ore e di comunicazione di qualsiasi spostamento e/o assenza). Sempre in tale prospettiva è stato ritenuto sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e che non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. VI-L, 1.7.2015, n. 13435, ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti di legittimità in senso conforme). 9. Orbene, dal contenuto della nota in data 22.7.2002, sopra riportato, non si trae assolutamente l’indicazione di una “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, neppure nel senso estensivo innanzi specificato e, men che meno, coincidente magari con l’abitazione dello stesso lavoratore oppure con altro preciso luogo fisico o comunque percepibile come sede di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa. Invero, quale che fosse la portata da annettere, nella gestione del rapporto lavorativo, al dato che in tale comunicazione fosse fissata “Barletta (BA) come Comune sede di lavoro”, tale indicazione è riferita all’intero Comune di Barletta, e non ad un qualsiasi presidio aziendale ricadente nel territorio di quel Comune, sia pure minimale, e, in ipotesi, coincidente con un’abitazione o un domicilio dello stesso dipendente (si nota che la lettera era peraltro indirizzata ad un recapito del Forenza in [OSCURATO:PERSONA], e non in Barletta). 10. D’altronde, lo stesso ricorrente nelle proprie deduzioni neppure deduce che, una volta correttamente colta la data effettiva della comunicazione datoriale, quest’ultima individuasse una dipendenza aziendale cui era stato all’epoca assegnato il lavoratore. Piuttosto, lo stesso sostiene che così “la sede di lavoro era stata autonomamente individuata dallo stesso datore di lavoro” (così alla 9 facciata del ricorso, che consta di pagine non numerate). Per altro verso, assume che egli “non avrebbe avuto alcuna difficoltà a provare che la sede di lavoro era stata individuata nella città di Barletta, perché ivi esistente il fulcro dell’attività del ricorrente, che faceva capo ad un piccolo compendio di beni strumentali all’attività lavorativa: non avrebbe avuto difficoltà, ma certamente non aveva l’onere di farlo” (così ibidem). 11. Tali ultime deduzioni sono giuridicamente errate e comunque non condivisibili da molteplici punti di vista. In particolare, in disparte l’erroneità dell’assunto di reputarsi il ricorrente esentato da qualsiasi onere probatorio a riguardo, esse fanno riferimento ad una prova che si riconosce non attualmente fornita. Le stesse deduzioni, del resto, sono all’evidenza generiche, in quanto il ricorrente nemmeno indica dove precisamente nella città di Barletta insisterebbe “un piccolo compendio di beni strumentali all’attività lavorativa”, compendio del resto parimenti non specificato.Quanto sostiene molto in superficie il ricorrente, pertanto, non presenta ex actisalcun punto di contatto con la fattispecie concreta oggetto del precedente di questa Corte richiamato, ossia, Cass. civ., sez. VI-L, ord. 22.4.2022, n. 12907. Infine, le considerazioni del ricorrente scontano il difetto di non essere incentrate sulla nozione legale, rilevante ai fini della competenza ai sensi dell’art. 413, comma secondo, c.p.c., e, cioè, quella di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”; infatti l’impugnante costantemente fa riferimento alla locuzione “sede di lavoro”, sede di lavoro che, però, può essere qualificata come “dipendenza aziendale” sempre che ricorrano in concreto gli elementi in precedenza specificati. 12. Tali elementi, invece, non sono assolutamente apprezzabili nel caso in esame in base alle emergenze a disposizione. Per completezza, a quest’ultimo proposito si può aggiungere che è incontroverso che il ricorrente svolgeva alle dipendenze della resistente l’attività di informatore scientifico del farmaco. Ebbene, la resistente, nella propria memoria, ha richiamato Cass. civ., sez. VI-L, 1.7.2015, n. 13435, già cit., che riguardava altro ricorso per regolamento di competenza attinente a procedimento che aveva come parte un informatore scientifico. Nella motivazione di quel provvedimento, inoltre, erano richiamati ulteriori precedenti di questa Corte in punto di competenza, relativi a cause nelle quali erano parti informatori farmaceutici. E nota il Collegio che il ricorso per regolamento di competenza, presentato dal lavoratore, fu respinto in quel caso, analogo all’attuale in esame, ma nel quale, come risulta sempre dalla motivazione di Cass. n. 13435/2015, almeno a livello di allegazione, ricorreva qualche elemento in più di quelli risultanti agli atti di questo processo. Invece, nella fattispecie in esame davvero nulla depone nel senso che nel Comune di Barletta vi fosse una dipendenza della società datrice di lavoro cui era stato assegnato il lavoratore.Incensurabilmente, perciò, il giudice a quo , facendo capo agli altri criteri di radicamento della competenza per territorio ex art. 413, comma secondo, c.p.c., ha declinato la propria competenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Parma, nel cui circondario era sorto il rapporto lavorativo e dove ha la sua sede legale la società datrice di lavoro; il cheil ricorrente non pone in discussione. 13. Il regime delle spese di questo regolamento di competenza può essere riservato alla decisione definitiva, ma il ricorrenteè tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Parma, in funzione del giudice del lavoro; spese al definitivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,