Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00877/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 17824/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ; contro [OSCURATO:SOCIETA].,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; [OSCURATO:PERSONA] + 1, difesi come in atti (controricorrenti); [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente); [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI(intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno regolate come in dispositivo , con unica liquidazione in favore delle parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] + 1 e [OSCURATO:PERSONA] solido, in considerazione dell’identità dei difensorie delle tesi difensive prospettate; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] + 1 e [OSCURATO:PERSONA], in solidotra loro, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge,con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 17824/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ; contro [OSCURATO:SOCIETA].,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; [OSCURATO:PERSONA] + 1, difesi come in atti (controricorrenti); [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente); [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI(intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno regolate come in dispositivo , con unica liquidazione in favore delle parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] + 1 e [OSCURATO:PERSONA] solido, in considerazione dell’identità dei difensorie delle tesi difensive prospettate; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] + 1 e [OSCURATO:PERSONA], in solidotra loro, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge,con distrazione in favore dei difensori antistatari. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,
Sentenza Cassazione n. 00877/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris