Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45751/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che riformava parzialmente, rideterminando il trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Noia per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. (commesso 22 settembre 2015); - che, con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione della legge penale, genericamente sostenendo che la motivazione sarebbe scarna, contraddittoria e illogica nonché lamentando l'applicazione di una pena iniqua e l'ingiustificato mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); - che la censura relativa alle attenuanti generiche è manifestamente infondata, atteso che il beneficio era stato già riconosciuto dai giudici di merito; - che la censura relativa all'entità della sanzione inflitta prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che riformava parzialmente, rideterminando il trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Noia per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. (commesso 22 settembre 2015); - che, con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione della legge penale, genericamente sostenendo che la motivazione sarebbe scarna, contraddittoria e illogica nonché lamentando l'applicazione di una pena iniqua e l'ingiustificato mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); - che la censura relativa alle attenuanti generiche è manifestamente infondata, atteso che il beneficio era stato già riconosciuto dai giudici di merito; - che la censura relativa all'entità della sanzione inflitta prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Co