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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33959/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata nell'interesse di Rebeca CONSTANTIN, volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra alcuni reati di furto giudicati dai Tribunali di Genova, Pordenone e Parma, commessi nel periodo compreso tra il 28 giugno 2016 e il 7 luglio 2017 in Rapallo, Caorle e Parma.

A ragione della decisione, il giudice a quo osservava che, per quanto "sostanzialmente omogenei", i reati in discussione non erano riconducibili a un'identica matrice deliberativa in quanto commessi in località diverse e "a distanza di tempo l'uno dall'altro".

2. Ha proposto ricorso l'interessata, per mezzo del suo difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, cpv., cod. pen., 671 e 125 cod. proc. pen.

Ci si duole che il Tribunale abbia attribuito esclusivo rilievo al dato temporale, prendendo, tuttavia, in considerazione un periodo errato e non risultante dagli atti.

Infatti, gli episodi delittuosi per cui si invocava il riconoscimento della continuazione risultavano commessi tra il 28 agosto 2016 e il 7 luglio 2017 e non, come frettolosamente affermato nel provvedimento impugnato, tra il 10 giugno 2017 e il 3 aprile 2017.

Inoltre, il giudice di merito non si era accorto che tra il reato commesso a Caorle il 3 aprile 2017, giudicato con sentenza del Tribunale di Pordenone in data 3 giugno 2019, e il reato di cui al capo A), giudicato con sentenza del Tribunale di Parma in data 23 novembre 2020 (commesso il 29 aprile 2017), erano trascorsi solo ventisei giorni.

Né il giudicante aveva considerato che il Tribunale di Parma, con la citata sentenza, aveva riconosciuto la continuazione 'interna' tra i reati, che si collocavano tra il 29 aprile 2017 e il 7 luglio 2017.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. Si è tradizionalmente affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che il fattore tempo assume un ruolo determinante ai fini della verifica dell'unicità del disegno criminoso, e ciò perché il decorso del tempo quanto più si allunga, tanto più rende probabile la riemersione del conflitto tra gli opposti motivi e, quindi, la necessità di una nuova deliberazione criminosa che infrange di per sé l'identità di quel piano (per tutte, Sez. 6, n. 2397 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1992, Moro, Rv. 189289 - 01).

L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime, tuttavia, il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 - 01).

Si è, inoltre, precisato, in tema di continuazione in sede esecutiva, che deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito (Sez. 1, n. 2867 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01).

3. Ciò posto, ritiene il Collegio che il giudice dell'esecuzione, nel pronunciarsi sull'istanza inoltrata dalla CONSTANTIN, non si sia conformato agli enunciati principi.

Gli errori, al contempo concettuali e di diritto, ascrivibili al Tribunale di Livorno, sono consistiti nell'avere: da un lato, apprezzato il fattore temporale ponendo a raffronto soltanto le date di commissione del primo e dell'ultimo dei reati in discussione, (peraltro palesemente inesatte, visto che la data del supposto primo reato, indicata nel 1° giugno 2017, è successiva a quella del supposto ultimo reato, indicata nel 3 aprile 2017), omettendo, quindi, di considerare la richiamata giurisprudenza di legittimità sulla continuazione fra "gruppi di reati"; dall'altro, nel non essersi confrontato con la continuazione interna riconosciuta in sede di cognizione tra i tre delitti di furto aggravato giudicati con la sentenza del Tribunale di Parma in data 23 novembre 2020, commessi tra il 29 aprile 2017 e il 7 luglio 2017, cioè a due mesi e otto giorni di distanza, intervallo superiore ai 26 giorni intercorsi tra il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Pordenone in data 3 giugno 2109 (commesso in Caorle il 3 aprile 2017) e il primo, in ordine cronologico, di quelli giudicati con la decisione del giudice di Parma (commesso in Parma il 29 aprile 2017).

4. Tanto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno, in diversa persona fisica (C.

Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che sanerà i vizi evidenziati in conformità ai ricordati principi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata nell'interesse di Rebeca CONSTANTIN, volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra alcuni reati di furto giudicati dai Tribunali di Genova, Pordenone e Parma, commessi nel periodo compreso tra il 28 giugno 2016 e il 7 luglio 2017 in Rapallo, Caorle e Parma. A ragione della decisione, il giudice a quo osservava che, per quanto "sostanzialmente omogenei", i reati in discussione non erano riconducibili a un'identica matrice deliberativa in quanto commessi in località diverse e "a distanza di tempo l'uno dall'altro". 2. Ha proposto ricorso l'interessata, per mezzo del suo difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, cpv., cod. pen., 671 e 125 cod. proc. pen. Ci si duole che il Tribunale abbia attribuito esclusivo rilievo al dato temporale, prendendo, tuttavia, in considerazione un periodo errato e non risultante dagli atti. Infatti, gli episodi delittuosi per cui si invocava il riconoscimento della continuazione risultavano commessi tra il 28 agosto 2016 e il 7 luglio 2017 e non, come frettolosamente affermato nel provvedimento impugnato, tra il 10 giugno 2017 e il 3 aprile 2017. Inoltre, il giudice di merito non si era accorto che tra il reato commesso a Caorle il 3 aprile 2017, giudicato con sentenza del Tribunale di Pordenone in data 3 giugno 2019, e il reato di cui al capo A), giudicato con sentenza del Tribunale di Parma in data 23 novembre 2020 (commesso il 29 aprile 2017), erano trascorsi solo ventisei giorni. Né il giudicante aveva considerato che il Tribunale di Parma, con la citata sentenza, aveva riconosciuto la continuazione 'interna' tra i reati, che si collocavano tra il 29 aprile 2017 e il 7 luglio 2017. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2. Si è tradizionalmente affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che il fattore tempo assume un ruolo determinante ai fini della verifica dell'unicità del disegno criminoso, e ciò perché il decorso del tempo quanto più si allunga, tanto più rende probabile la riemersione del conflitto tra gli opposti motivi e, quindi, la necessità di una nuova deliberazione criminosa che infrange di per sé l'identità di quel piano (per tutte, Sez. 6, n. 2397 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1992, Moro, Rv. 189289 - 01). L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime, tuttavia, il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 - 01). Si è, inoltre, precisato, in tema di continuazione in sede esecutiva, che deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito (Sez. 1, n. 2867 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01). 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che il giudice dell'esecuzione, nel pronunciarsi sull'istanza inoltrata dalla CONSTANTIN, non si sia conformato agli enunciati principi. Gli errori, al contempo concettuali e di diritto, ascrivibili al Tribunale di Livorno, sono consistiti nell'avere: da un lato, apprezzato il fattore temporale ponendo a raffronto soltanto le date di commissione del primo e dell'ultimo dei reati in discussione, (peraltro palesemente inesatte, visto che la data del supposto primo reato, indicata nel 1° giugno 2017, è successiva a quella del supposto ultimo reato, indicata nel 3 aprile 2017), omettendo, quindi, di considerare la richiamata giurisprudenza di legittimità sulla continuazione fra "gruppi di reati"; dall'altro, nel non essersi confrontato con la continuazione interna riconosciuta in sede di cognizione tra i tre delitti di furto aggravato giudicati con la sentenza del Tribunale di Parma in data 23 novembre 2020, commessi tra il 29 aprile 2017 e il 7 luglio 2017, cioè a due mesi e otto giorni di distanza, intervallo superiore ai 26 giorni intercorsi tra il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Pordenone in data 3 giugno 2109 (commesso in Caorle il 3 aprile 2017) e il primo, in ordine cronologico, di quelli giudicati con la decisione del giudice di Parma (commesso in Parma il 29 aprile 2017). 4. Tanto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno, in diversa persona fisica (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che sanerà i vizi evidenziati in conformità ai ricordati principi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno. Così deciso
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