CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 08/10/2021 il Tribunale di Milano confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato per il reato di rapina pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo b) della incolpazione provvisoria.2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo difetto di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari. Lamenta che il tribunale aveva adottato una motivazione carente e gravemente lacunosa non considerando che: era mancata una individuazione fotografica da parte della persona offesa; il riconoscimento del predetto dalle immagini registrate da una telecamera non appariva decisivo posto che le immagini erano di "non buona qualità" anche in considerazione dell' ora serale; il dato relativo alle risultanze del traffico telefonico non appariva rilevante così come gli esiti della perquisizione locale e personale in quanto il giubotto marca "Nike" simile a quello usato dal rapinatore costituiva un capo di abbigliamento di amplissima diffusione; la ritenuta somiglianza fisica, di altezza e corporatura dell' indagato con gli altri destinatari dell' ordinanza cautelare e con i ragazzi senegalesi resisi autori di furti e rapine nella città di Milano aveva certamente tratto in inganno gli inquirenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva la Corte che con le proposte censure il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, l'indagato si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)": Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi- di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). 2.2. Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 3. Osserva il Collegio che i giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa del ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, ricostruito attraverso: le conversazioni intercettate nella loro chiara ed univoca espressività della dedizione dell'indagato alla tipologia di crimini quale quello in esame in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], secondo modalità ben determinate; la significatività della rilevata presenza dei cellulari dei medesimi in vie vicine al luogo della rapina immediatamente prima della relativa perpetrazione, secondo la loro accertata prassi di individuare la vittima e di convergere su di essa da luoghi diversi; la corrispondenza della descrizione fatta dalla persona offesa dei suoi aggressori alle caratteristiche fisiche dell'imputato e del correo; il possesso da parte del ricorrente di una giacca esattamente rispondente a quella indossata da uno dei rapinatori; il dato della riferita identificazione dell'imputato da parte di un operatore di p.g., sulla base della visione delle riprese delle telecamere presenti sul luogo della rapina 3.1. Da tutte le circostanze di fatto indicate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione e ritenendo non decisi gli elementi addotti dalla difesa ed oggi richiamati, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato de quo, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. 3.2. Tale grave quadro indiziario, basato su una serie di riscontri, non risulta, del resto, per nulla inficiato dalle censure formulate dal ricorrente il quale ha lamentato che la non correttezza delle considerazioni relative alla valenza indiziaria degli elementi valorizzati dai giudici di merito lamentando che questi non avevano tenuto in debita considerazione la mancata individuazione fotografica da parte della persona offesa e la circostanza che il riconoscimento operato dalla P.G. era privo di rilievo in quanto le immagini erano poco nitide e sfocate nonché la non decisività degli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito. Risulta, tuttavia, evidente che tali doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Deve, anche, rilevarsi che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6^, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). In conclusione tutte censure formulate riguardanti la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza vanno ritenute manifestamente infondate risultando evidente il tentativo di una mera rilettura del compendio indiziario valorizzato dal tribunale del riesame. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P A:2.M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-l-ter disp.-att. cod. proc. pen. Così deciso in