Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 45133/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo - in funzione di giudice di appello - che ha confermato la condanna dell'imputato, inflitta dal Giudice di pace, per il reato di lesione personale; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), awerso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della legittima difesa, è indeducibile perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inammissibili ex art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen., si fonda su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag. 3 e 4, a riguardo dell'impossibilità di ipotizzare legittima difesa a favore dell'imputato, che ha colpito per primo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato ancora che, in data 25 ottobre 2024, la difesa di parte civile ha inoltrato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, e la relativa nota spese, prive, tuttavia, di ogni utile apporto al contrasto della tesi difensiva dell'imputato, e che, pertanto, esse non possano essere apprezzate ai fini della condanna del prevenuto alla rifusione delle spese da essa sopportate in questa fase di legittimità (Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, Sacchetti no); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 13 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo - in funzione di giudice di appello - che ha confermato la condanna dell'imputato, inflitta dal Giudice di pace, per il reato di lesione personale; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), awerso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della legittima difesa, è indeducibile perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inammissibili ex art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen., si fonda su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag. 3 e 4, a riguardo dell'impossibilità di ipotizzare legittima difesa a favore dell'imputato, che ha colpito per primo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato ancora che, in data 25 ottobre 2024, la difesa di parte civile ha inoltrato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, e la relativa nota spese, prive, tuttavia, di ogni utile apporto al contrasto della tesi difensiva dell'imputato, e che, pertanto, esse non possano essere apprezzate ai fini della condanna del prevenuto alla rifusione delle spese da essa sopportate in questa fase di legittimità (Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchetti no); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 13 novembre
Sentenza Cassazione n. 45133/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris