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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38370/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natgin Perù luglio 1983 avverso la sentenza del 23 settembre 2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 2 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di occupazione abusiva di un immobile destinato a pubblica finalità. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: 2.1 Violazione dell'articolo 131 bis codice penale e vizio di motivazione con riferimento all'omessa dichiarazione della particolare tenuità del fatto. 2.2 Violazione di legge e omessa valutazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile occupato, in quanto il tribunale non ha reso adeguata motivazione mentre l'articolo 163 cod.pen. non prevede che il beneficio della sospensione condizionale sia subordinato a qualsivoglia adempimento, nel caso di prima concessione.

Inoltre la corte in modo contraddittorio, per un verso, assume che l'occupazione sia terminata il 5 Marzo 2019 e, dall'altro, ritiene giustificata l'imposizione dell'obbligo di rilascio dell'immobile al fine di mitigare le conseguenze dannose del reato. 2.3Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa statuizione sull'istanza di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria poiché la sentenza non fa corretta applicazione dell'art. 53 della

I. n. 689/1981, non avendo formulato alcuna prognosi in ordine alla condotta futura dell'imputata incensurata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo . 1.1 II primo e il secondo motivo sono generici in quanto reiterano le medesime censure già sollevate con l'atto di gravame e non si confrontano con le motivazioni formulate dalla Corte di Appello, che risultano immuni dai vizi dedotti.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame, il giudice di appello nella motivazione si è soffermato adeguatamente a motivare in ordine al rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del danno cagionato, in ragione della prolungata occupazioneiosservando che la condotta illecita si è protratta quantomeno per due anni; al riguardo, pur non emergendo dagli atti, la prova della permanenza in atto della condotta, la corte ha valorizzato l'esito dell'ultimo sopralluogo eseguito nel marzo 2019.

Si tratta di motivazione congrua alle emergenze probatorie e conforme alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso la possibilità di applicare la particolare causa di non punibilità prevista dall'art. 131 cod.pen. nell'ipotesi di reato permanente ancora in corso di esecuzione, considerato che sulla permanenza in atto della condotta illecita la ricorrente nulla ha dedotto.

La corte ha motivato anche in ordine alla necessità di subordinare la sospensione della pena al rilascio effettivo dell'immobile, per limitare le conseguenze negative del reato.

Ed in effetti l'articolo 165 cod.pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a prescindere dalla condizione di incensurato dell'autore del reato.

A dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, non ricorre alcuna contraddizione nelle due decisioni assunte dalla corte territoriale.

2. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che non sussistono motivi che rendono opportuna la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Tale affermazione in realtà non risulta conforme ai criteri di legge e si pone come motivazione apparente, in quanto non spiega le ragioni sottese al rigetto dell'istanza proposta dalla difesa.

Giova ribadire in questa sede che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, è manifestamente illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, pur concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata per la necessità di assicurare "un minimo di efficacia afflittiva e rieducativa" alla stessa, senza osservare i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., prendendo in esame le modalità del fatto, la personalità del condannato e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale al fine di valutare l'idoneità della sostituzione al reinserimento sociale dello stesso e di formulare una prognosi circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili. (Sez. 2 - , Sentenza n. 21459 del 07/03/2019 Ud. (dep. 16/05/2019 ) Rv. 276064 - 01) 3.Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'eventuale sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, rinviando a tale scopo per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'eventuale sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natgin Perù luglio 1983 avverso la sentenza del 23 settembre 2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 2 ottobre 2020 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di occupazione abusiva di un immobile destinato a pubblica finalità. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: 2.1 Violazione dell'articolo 131 bis codice penale e vizio di motivazione con riferimento all'omessa dichiarazione della particolare tenuità del fatto. 2.2 Violazione di legge e omessa valutazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile occupato, in quanto il tribunale non ha reso adeguata motivazione mentre l'articolo 163 cod.pen. non prevede che il beneficio della sospensione condizionale sia subordinato a qualsivoglia adempimento, nel caso di prima concessione. Inoltre la corte in modo contraddittorio, per un verso, assume che l'occupazione sia terminata il 5 Marzo 2019 e, dall'altro, ritiene giustificata l'imposizione dell'obbligo di rilascio dell'immobile al fine di mitigare le conseguenze dannose del reato. 2.3Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa statuizione sull'istanza di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria poiché la sentenza non fa corretta applicazione dell'art. 53 della I. n. 689/1981, non avendo formulato alcuna prognosi in ordine alla condotta futura dell'imputata incensurata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo . 1.1 II primo e il secondo motivo sono generici in quanto reiterano le medesime censure già sollevate con l'atto di gravame e non si confrontano con le motivazioni formulate dalla Corte di Appello, che risultano immuni dai vizi dedotti. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame, il giudice di appello nella motivazione si è soffermato adeguatamente a motivare in ordine al rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del danno cagionato, in ragione della prolungata occupazioneiosservando che la condotta illecita si è protratta quantomeno per due anni; al riguardo, pur non emergendo dagli atti, la prova della permanenza in atto della condotta, la corte ha valorizzato l'esito dell'ultimo sopralluogo eseguito nel marzo 2019. Si tratta di motivazione congrua alle emergenze probatorie e conforme alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso la possibilità di applicare la particolare causa di non punibilità prevista dall'art. 131 cod.pen. nell'ipotesi di reato permanente ancora in corso di esecuzione, considerato che sulla permanenza in atto della condotta illecita la ricorrente nulla ha dedotto. La corte ha motivato anche in ordine alla necessità di subordinare la sospensione della pena al rilascio effettivo dell'immobile, per limitare le conseguenze negative del reato. Ed in effetti l'articolo 165 cod.pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a prescindere dalla condizione di incensurato dell'autore del reato. A dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, non ricorre alcuna contraddizione nelle due decisioni assunte dalla corte territoriale. 2. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che non sussistono motivi che rendono opportuna la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Tale affermazione in realtà non risulta conforme ai criteri di legge e si pone come motivazione apparente, in quanto non spiega le ragioni sottese al rigetto dell'istanza proposta dalla difesa. Giova ribadire in questa sede che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, è manifestamente illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, pur concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata per la necessità di assicurare "un minimo di efficacia afflittiva e rieducativa" alla stessa, senza osservare i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., prendendo in esame le modalità del fatto, la personalità del condannato e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale al fine di valutare l'idoneità della sostituzione al reinserimento sociale dello stesso e di formulare una prognosi circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili. (Sez. 2 - , Sentenza n. 21459 del 07/03/2019 Ud. (dep. 16/05/2019 ) Rv. 276064 - 01) 3.Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'eventuale sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, rinviando a tale scopo per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'eventuale sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]
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