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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 27742/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6495-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede universale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale società incorporante per fusione della IMPREPAR-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

VICO 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]'AGRICOLTURA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 130/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] All'esito di una lunga vicenda processuale, la presente causa, volta ad ottenere il dovuto per l'occupazione espropriativa di un terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di lavori di sistemazione delle acque di un serbatoio situato nella contrada Ficazza nel comune di Ragisa, viene per l'ennesima volta all'esame di questa Corte.

Ed invero, avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Palermo del 15 maggio del 2000 di condanna dell'Ente di [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana (ESA) e della [OSCURATO:SOCIETA]. corrispondere alla Cammarata somme per il periodo di occupazione senza titolo e per le spese riguardanti il ripristino della porzione di fondo non interessata dalle attrezzature nonché a titolo di indennità per l'occupazione temporanea, la Cammarata propose Ric. 2021 n. 06495 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -2- gravame accolto solo in parte dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], con decis‘one del 25 maggio 2004.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado fu accolto con sentenza di queste Sezioni Unite n. 10024 del 2007.

Avverso la sentenza non definitiva del TSAP n. 21/2011 e quella definitiva dello stesso Tribunale n. 170/2013 propose ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA].

Resistettero al ricorso l'ESA e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e quest'ultima propose pure ricorso incidentale condizionato.

Queste Sezioni Unite, con sentenza n. 10499/16, accolsero due dei motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigettarono il ricorso incidentale condizionato e cassarono la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] anche per le spese.

Il TSAP con sentenza n. 196 del 2018, decidendo in sede di rinvio, dichiarò improcedibile l'appello del [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del TRAP per la Sicilia del 15 maggio 2000, n. 423, sul rilievo che, nelle more, era stato emanato il provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di causa, in quanto il giudizio amministrativo avente ad oggetto tale acquisizione - promosso dal [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento delle deliberazioni dell'ESA - si era infatti concluso con la sentenza del TSAP del 23 aprile 2018, n. 70 che aveva rigettato la domanda.

Avverso la sentenza del TSAP n. 196/2018 che, appunto, ritenne che l'accertata legittimità dell'acquisizione sanante delle aree avesse reso improcedibili le domande restitutorie, con la conseguente azione risarcitoria, promosse dinanzi a sé, restando assorbite dal provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per revocazione cui si opposero la Imprepar-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e l'ESA, sostenendone l'inammissibilità.

Ric. 2021 n. 06495 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -3- Con sentenza n. 130/20 il TSAP ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e condannato il ricorrente alle spese.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi e illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA], nella dedotta qualità.

Ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria [OSCURATO:SOCIETA]. quale società incorporante per fusione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] hanno svolto attività difensiva in questa sede l'ESA - Ente per lo [OSCURATO:PERSONA] (v. relata di notifica del ricorso; indicato nella sentenza impugnata come ESA - Ente per lo [OSCURATO:PERSONA] della regione Siciliana) e l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (v. relata di notifica del ricorso; indicato nella sentenza impugnata come [OSCURATO:PERSONA] e Foreste della Regione Siciliana).

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1 c. p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 199 T. U. di cui al r. d. n. 1775 del[I7 11 dic. 1933 e dell'art. 194 n. 4 del c.p.c. del 1865 e per quest'ultimo dell'art. 395 n. 4 del vigente c.p.c.; art. 360 co. 1° nn. 3 e 4 c.p.c.».

Assume il ricorrente che le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata sarebbero errate e per molti aspetti apparenti.

Rileva preliminarmente che sarebbe erronea l'affermazione secondo cui la sentenza revocanda avrebbe motivato l'improcedibilità dell'azione fondandola sull'emissione sanante dell'atto amministrativo laddove, invece, l'improcedibilità nella sentenza revocanda sarebbe fondata sull'accertata legittimità dell'acquisizione sanante di cui alla sentenza TSAP n. 70/2018 resa nel parallelo giudizio amministrativo e nel suo superficiale e acritico recepimento.

La motivazione sarebbe quindi Ric. 2021 n. 06495 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -4- legata all'accertamento della sentenza TSAP n. 70/2018 sicché non potrebbe parlarsi di risultanze processuali.

L'errore revocatorio sarebbe consistito, secondo il ricorrente, nel dare per scontato un fatto che non lo era, cioè che l'accertata legittimità della delibera ESA di cui alla sentenza 70/2018 del TRAP riguardasse l'intera opera pubblica e l'intera superficie occupata.

Quindi la sentenza revocanda avrebbe const6to un fatto (errata supposizione) e non, come ritenuto dalla sentenza impugnata, un giudizio, formatosi su una base di una valutazione, del tutto assente.

1.1. Il motivo è inammissibile, sulla base della stessa prospettazione del ricorrente, il quale ha censurato espressamente nella sentenza revocanda: a) «il mero recepimento, superficiale ed acritico, di una sentenza passata in giudicato, resa nell'ambito di un giudizio diverso ed esterno, sia pure riguardante la delibera ESA, senza verificarne i contenuti, cioè dando per scontato, quasi fosse scienza divina, che la proclamata legittimità dell'atto amministrativo spiegasse, ex se, cioè senza analizzarne il contenuto, effetti decisivi nel giudizio ordinario», b) la mancanza «di motivazione in ordine al contenuto e al merito della sentenza recepita acriticamente» nonché c) «la svista conseguenza del mancato controllo ... del fatto che le superfici di cui alla delibera ESA e, conseguentemente, della sentenza n. 70/18 del TSAP fossero soltanto 1/4 delle superfici effettivamente occupate che, di contro, erano correttamente indicate nella sentenza iniziale di tutto il procedimento giudiziario, e cioè nella sentenza n. 420/2000 del TRAP Sicilia, e, nella CTU agli atti di causa».

Risulta quindi evidente che, come affermato dalla sentenza impugnata in questa sede, il motivo di revocazione proposto non attiene ad un errore di fatto commesso dalla sentenza revocanda ma a valutazioni delle risultanze processuali, complessivamente intese, e all'interpretazione di un atto amministrativo e della vicenda processuale operate dai giudici del TSAP.

Ric. 2021 n. 06495 sez. 5U - ud. 24-05-2022 -5-

2. Con il secondo motivo si deduce «violazione dei principi costituzionali del giusto processo e del diritto ad un equo ed effettivo processo di cui all'art. 6 della convenzione europea del[i] diritti dell'uomo; art. 360, co, 1°, nn. 3 e 4 c.p.c.».

Sostiene il ricorrente che la sentenza n. 196/78 abbia commesso un errore di fatto nel supporre che l'oggetto della TSAP 70/18 - cioè i terreni impegnati dalla vasca Ragusa, dalle vasche di disconnessione, ma con esclusione delle aree asservibili - coincidessero con tutti i terreni di cui alla sentenza del TRAP Sicilia n. 432/2000, cioè comprendessero anche le superfici asservite per circa 3 ha impegnate dalle condotte.

Questione questa di cui le parti non avrebbero discusso nel dibattito processuale che ha condotto alla sentenza n. 196/18 del TSAP sicché tale errore non poteva rientrare come motivo di impugnazione ex art. 360 co.1, n. 5, c.p.c. proprio per l'assoluta mancanza di discussione tra le parti.

Ove si ritenesse inammissibile la richiesta di riforma per revocazione, ciò comporterebbe profili di compatibilità costituzionale oltre che di contrasto con la convenzione CEDU (art. 6, con riferimento al principio della effettività della tutela giurisdizionale).

2.1. Il motivo è del tutto infondato, in base all'assorbente rilievo che, come già argomentato nello scrutinio del primo motivo, non si è in presenza, nella specie, di un errore di fatto revocatorio né risultano sussistenti le lamentate violazioni dei principi invocati dal ricorrente.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, Ric. 2021 n. 06495 sez.

SU - ud. 24-05-2022 -6- comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6495-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede universale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale società incorporante per fusione della IMPREPAR-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]'AGRICOLTURA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 130/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] All'esito di una lunga vicenda processuale, la presente causa, volta ad ottenere il dovuto per l'occupazione espropriativa di un terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di lavori di sistemazione delle acque di un serbatoio situato nella contrada Ficazza nel comune di Ragisa, viene per l'ennesima volta all'esame di questa Corte. Ed invero, avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Palermo del 15 maggio del 2000 di condanna dell'Ente di [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana (ESA) e della [OSCURATO:SOCIETA]. corrispondere alla Cammarata somme per il periodo di occupazione senza titolo e per le spese riguardanti il ripristino della porzione di fondo non interessata dalle attrezzature nonché a titolo di indennità per l'occupazione temporanea, la Cammarata propose Ric. 2021 n. 06495 sez. SU - ud. 24-05-2022 -2- gravame accolto solo in parte dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], con decis‘one del 25 maggio 2004. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado fu accolto con sentenza di queste Sezioni Unite n. 10024 del 2007. Avverso la sentenza non definitiva del TSAP n. 21/2011 e quella definitiva dello stesso Tribunale n. 170/2013 propose ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. Resistettero al ricorso l'ESA e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e quest'ultima propose pure ricorso incidentale condizionato. Queste Sezioni Unite, con sentenza n. 10499/16, accolsero due dei motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigettarono il ricorso incidentale condizionato e cassarono la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] anche per le spese. Il TSAP con sentenza n. 196 del 2018, decidendo in sede di rinvio, dichiarò improcedibile l'appello del [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del TRAP per la Sicilia del 15 maggio 2000, n. 423, sul rilievo che, nelle more, era stato emanato il provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di causa, in quanto il giudizio amministrativo avente ad oggetto tale acquisizione - promosso dal [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento delle deliberazioni dell'ESA - si era infatti concluso con la sentenza del TSAP del 23 aprile 2018, n. 70 che aveva rigettato la domanda. Avverso la sentenza del TSAP n. 196/2018 che, appunto, ritenne che l'accertata legittimità dell'acquisizione sanante delle aree avesse reso improcedibili le domande restitutorie, con la conseguente azione risarcitoria, promosse dinanzi a sé, restando assorbite dal provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per revocazione cui si opposero la Imprepar-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e l'ESA, sostenendone l'inammissibilità. Ric. 2021 n. 06495 sez. SU - ud. 24-05-2022 -3- Con sentenza n. 130/20 il TSAP ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e condannato il ricorrente alle spese. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi e illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA], nella dedotta qualità. Ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria [OSCURATO:SOCIETA]. quale società incorporante per fusione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] hanno svolto attività difensiva in questa sede l'ESA - Ente per lo [OSCURATO:PERSONA] (v. relata di notifica del ricorso; indicato nella sentenza impugnata come ESA - Ente per lo [OSCURATO:PERSONA] della regione Siciliana) e l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (v. relata di notifica del ricorso; indicato nella sentenza impugnata come [OSCURATO:PERSONA] e Foreste della Regione Siciliana). Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1 c. p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 199 T. U. di cui al r. d. n. 1775 del[I7 11 dic. 1933 e dell'art. 194 n. 4 del c.p.c. del 1865 e per quest'ultimo dell'art. 395 n. 4 del vigente c.p.c.; art. 360 co. 1° nn. 3 e 4 c.p.c.». Assume il ricorrente che le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata sarebbero errate e per molti aspetti apparenti. Rileva preliminarmente che sarebbe erronea l'affermazione secondo cui la sentenza revocanda avrebbe motivato l'improcedibilità dell'azione fondandola sull'emissione sanante dell'atto amministrativo laddove, invece, l'improcedibilità nella sentenza revocanda sarebbe fondata sull'accertata legittimità dell'acquisizione sanante di cui alla sentenza TSAP n. 70/2018 resa nel parallelo giudizio amministrativo e nel suo superficiale e acritico recepimento. La motivazione sarebbe quindi Ric. 2021 n. 06495 sez. SU - ud. 24-05-2022 -4- legata all'accertamento della sentenza TSAP n. 70/2018 sicché non potrebbe parlarsi di risultanze processuali. L'errore revocatorio sarebbe consistito, secondo il ricorrente, nel dare per scontato un fatto che non lo era, cioè che l'accertata legittimità della delibera ESA di cui alla sentenza 70/2018 del TRAP riguardasse l'intera opera pubblica e l'intera superficie occupata. Quindi la sentenza revocanda avrebbe const6to un fatto (errata supposizione) e non, come ritenuto dalla sentenza impugnata, un giudizio, formatosi su una base di una valutazione, del tutto assente. 1.1. Il motivo è inammissibile, sulla base della stessa prospettazione del ricorrente, il quale ha censurato espressamente nella sentenza revocanda: a) «il mero recepimento, superficiale ed acritico, di una sentenza passata in giudicato, resa nell'ambito di un giudizio diverso ed esterno, sia pure riguardante la delibera ESA, senza verificarne i contenuti, cioè dando per scontato, quasi fosse scienza divina, che la proclamata legittimità dell'atto amministrativo spiegasse, ex se, cioè senza analizzarne il contenuto, effetti decisivi nel giudizio ordinario», b) la mancanza «di motivazione in ordine al contenuto e al merito della sentenza recepita acriticamente» nonché c) «la svista conseguenza del mancato controllo ... del fatto che le superfici di cui alla delibera ESA e, conseguentemente, della sentenza n. 70/18 del TSAP fossero soltanto 1/4 delle superfici effettivamente occupate che, di contro, erano correttamente indicate nella sentenza iniziale di tutto il procedimento giudiziario, e cioè nella sentenza n. 420/2000 del TRAP Sicilia, e, nella CTU agli atti di causa». Risulta quindi evidente che, come affermato dalla sentenza impugnata in questa sede, il motivo di revocazione proposto non attiene ad un errore di fatto commesso dalla sentenza revocanda ma a valutazioni delle risultanze processuali, complessivamente intese, e all'interpretazione di un atto amministrativo e della vicenda processuale operate dai giudici del TSAP. Ric. 2021 n. 06495 sez. 5U - ud. 24-05-2022 -5- 2. Con il secondo motivo si deduce «violazione dei principi costituzionali del giusto processo e del diritto ad un equo ed effettivo processo di cui all'art. 6 della convenzione europea del[i] diritti dell'uomo; art. 360, co, 1°, nn. 3 e 4 c.p.c.». Sostiene il ricorrente che la sentenza n. 196/78 abbia commesso un errore di fatto nel supporre che l'oggetto della TSAP 70/18 - cioè i terreni impegnati dalla vasca Ragusa, dalle vasche di disconnessione, ma con esclusione delle aree asservibili - coincidessero con tutti i terreni di cui alla sentenza del TRAP Sicilia n. 432/2000, cioè comprendessero anche le superfici asservite per circa 3 ha impegnate dalle condotte. Questione questa di cui le parti non avrebbero discusso nel dibattito processuale che ha condotto alla sentenza n. 196/18 del TSAP sicché tale errore non poteva rientrare come motivo di impugnazione ex art. 360 co.1, n. 5, c.p.c. proprio per l'assoluta mancanza di discussione tra le parti. Ove si ritenesse inammissibile la richiesta di riforma per revocazione, ciò comporterebbe profili di compatibilità costituzionale oltre che di contrasto con la convenzione CEDU (art. 6, con riferimento al principio della effettività della tutela giurisdizionale). 2.1. Il motivo è del tutto infondato, in base all'assorbente rilievo che, come già argomentato nello scrutinio del primo motivo, non si è in presenza, nella specie, di un errore di fatto revocatorio né risultano sussistenti le lamentate violazioni dei principi invocati dal ricorrente. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, Ric. 2021 n. 06495 sez. SU - ud. 24-05-2022 -6- comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d
Sentenza Cassazione n. 27742/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris