CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07636/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 18882/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stumpo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce sez.dist. di Taranton.173/2025 depositata il 19/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese atteso che l’Inps si è costituitotardivamente (notifica del ricorso 24.9.2025 deposto del controricorsoNumero registro generale 18882/2025Numero sezionale 224/2026Numero di raccolta generale 7636/2026Data pubblicazione 30/03/20264.11.2025) quando il termine di quaranta giorni per il deposito eradecorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/03/2026