CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 029K7U0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava quella del Tribunale di Padova che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione, con la riduzione per il rito abbreviato, in relazione al delitto di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. n. 286 del 1998. Caushi era stato colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Padova e accompagnato alla frontiera aerea Malpensa il 24 gennaio 2019; senza autorizzazione, aveva fatto ritorno nel territorio dello Stato ed era stato identificato a Padova il 12 agosto 2019. In quell'occasione l'imputato aveva esibito un passaporto albanese in cui erano riportate generalità differenti - [OSCURATO:PERSONA] - ottenute a seguito del matrimonio con cittadina rumena di cui aveva assunto il cognome. Nell'atto di appello, la difesa dell'imputato aveva contestato la sussistenza del dolo del delitto contestato: Caushi non aveva cambiato cognome per celare la propria identità ed era rientrato in Italia senza la consapevolezza di violare il divieto, essendo rientrato in Grecia, quindi nell'area Schengen, senza alcun ostacolo. Secondo l'appellante, ricorreva l'errore su norma extrapenale ai sensi dell'art. 47, comma 3, cod. pen., avendo l'imputato mal interpretato il contenuto del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto nella parte in cui vietava il rientro nei Paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen; inoltre, l'ingresso in Grecia senza difficoltà aveva ingenerato nell'imputato l'erronea convinzione di poter ritenere superato il divieto di reingresso in Italia. L'appellante aveva, altresì, invocato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la concessione delle attenuanti generiche, censurando, altresì, l'eccessività della pena. Secondo la Corte territoriale, era pacifico che il rientro in Italia fosse avvenuto senza la preventiva autorizzazione; la Corte di cassazione aveva già escluso, in un caso identico al presente, che l'intervenuto matrimonio permettesse di ritenere sussistente l'errore dell'imputato. D'altro canto, doveva essere esclusa la buona fede dell'imputato che, nel corso degli anni, aveva declinato differenti generalità, riportando numerose sentenze di condanna per reati di vario tipo. Anche l'ingresso in Grecia, effettuato "per sondare l'efficacia del nuovo stato", dimostrava l'assenza di buona fede: il dubbio in ordine alla possibilità di un nuovo ingresso in Italia implicava la necessità di informarsi per verificare la legittimità del proprio comportamento, condotta che non risultava allegata né provata e che era smentita dal "sondaggio" presso una diversa frontiera. La Corte territoriale escludeva l'occasionalità del reato ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen.; riteneva la pena congrua e non concedibili le attenuanti generiche; disponeva l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, ritenendo tale provvedimento obbligatorio. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. Il ricorrente censura come scorretta la assimilazione fatta dalla sentenza degli alias usati da Iordache in epoca remota alla recente acquisizione delle nuove generalità, che era pienamente conforme alla legge. In sostanza, il nuovo cognome non dimostrava la sussistenza del dolo. In secondo luogo, il ricorrente sottolinea la manifesta illogicità della motivazione: la Corte territoriale rinveniva la voluntas delicti nella condotta di presentazione del soggetto ai varchi di frontiera con il proprio legittimo passaporto. In realtà, tale condotta dimostrava che il ricorrente, presentandosi alla frontiera greca con il proprio passaporto, aveva inteso fugare ogni dubbio sulla legittimità del suo agire, sottoponendosi alle verifiche di legge. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta insussistenza di errore giuridico su norma extrapenale nonché violazione dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva valorizzato l'elemento decisivo costituito dal regolare ingresso nel territorio greco, quindi nell'area Schengen: sulla base dell'esito di quella presentazione, l'imputato aveva regolato le proprie ulteriori valutazioni circa il successivo approdo in Italia. Egli si era informato, così come richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988, cosicché la sua ignoranza della legge penale doveva ritenersi inevitabile, potendo egli ritenere possibile il reingresso a seguito del nuovo stato civile e dei diritti dallo stesso discendenti. Del resto, la stessa Corte territoriale ammetteva che l'imputato poteva avere un dubbio relativamente alla liceità del reingresso: ma tale dubbio si era dissolto dopo il riuscito passaggio nell'area Schengen. Doveva, quindi, essere applicato il disposto dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. in presenza di dubbio sulla sussistenza di una causa di giustificazione. In un terzo motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione e, in subordine, violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale non spiegava perché i precedenti eterogenei, risalenti all'anno 2003, costituissero un nesso abitudinario che si riverberava sul reato commesso sedici anni dopo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente non contesta l'illiceità del rientro in Italia: questa Corte ha più volte affermato che la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall'avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una cittadina comunitaria domiciliata nel territorio nazionale, poiché, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, dep. 2015, Sinaimeri, Rv. 262347). Il ricorrente sostiene, tuttavia, che la motivazione della sentenza impugnata sul punto della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sarebbe manifestamente illogica. In realtà, i due passaggi censurati non risultano affatto illogici. In primo luogo, il richiamo all'utilizzo di alias in passato - seppure risalente - non equipara illogicamente situazioni differenti: è vero, infatti, che all'epoca la declinazione di nomi falsi o, comunque, differenti, era svolta nell'ambito di una condotta illegale e che, al contrario, in base alla legge albanese, il matrimonio contratto permetteva a Caushi di assumere il cognome della moglie e di farsi rilasciare un nuovo passaporto che lo riportava; è altrettanto vero, però, che i giudici di merito hanno individuato in questa legittima condotta una finalità identica a quella che, in passato, spingeva l'imputato a fornire differenti generalità: quella di evitare di essere identificato nello straniero extracomunitario che, pochi mesi prima del rientro in Italia, era stato espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera aerea di Malpensa. Le sentenze di merito sottolineano che tale finalità era stata raggiunta, in quanto Caushi, entrando in Italia, aveva esibito il passaporto con il suo nuovo cognome senza che gli operanti si avvedessero che egli faceva parte degli stranieri espulsi con divieto di rientro. Di conseguenza, il riferimento all'ingresso in Italia con il passaporto - presente, in verità, nella sentenza di primo grado - è logico: i giudici di merito hanno colto nel comportamento formalmente corretto di esibizione di un passaporto autentico, contenente le sue nuove generalità, la finalità di nascondere la reale identità fisica: quella del soggetto che, in precedenza, era stato espulso coattivamente. 2. Il secondo motivo è infondato. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto un errore di diritto inevitabile, e quindi scusabile, da parte dell'imputato che, essendo entrato in precedenza con il nuovo passaporto in Grecia - e quindi nell'area Schengen - senza alcuna difficoltà, si sarebbe erroneamente convinto che il divieto di reingresso in Italia sarebbe venuto meno in conseguenza del suo nuovo status di straniero coniugato con cittadina comunitaria. In effetti, benché venga denunciata una violazione di legge, la censura concerne pur sempre la motivazione del provvedimento impugnato: i giudici di merito erano, infatti, chiamati a ricostruire una situazione fattuàle, consistente nella buona fede dell'imputato in ordine al venir meno del divieto di reingresso in Italia, e hanno motivato in ordine alla convinzione opposta, che, cioè, Caushi era consapevole che il divieto permaneva. Occorre, tuttavia, precisare quale è il dolo richiesto dalla norma: si verte in una fattispecie a dolo generico per la cui sussistenza è sufficiente la consapevolezza di essere destinatario di divieto di reingresso nel territorio nazionale, circostanza della quale l'interessato aveva piena contezza a seguito della notificazione ed esecuzione coattiva del provvedimento di espulsione; di conseguenza, l'asserito errore aveva inevitabilmente natura di errore di diritto, atteso che l'imputato, pur consapevole del divieto di reingresso in Italia, della necessità di ottenere una speciale autorizzazione ministeriale e delle sanzioni penali derivanti dal rientro non autorizzato, avrebbe erroneamente creduto che tale divieto fosse venuto meno. Si deve prendere atto, in primo luogo, che la Corte territoriale non mostra alcun dubbio sulla insussistenza della buona fede dell'imputato, vale a dire dell'errore di diritto in cui sarebbe incorso: ciò sia con riferimento ai numerosi e vari precedenti penali riportati, sia con riferimento all'utilizzo di numerosi alias di cui si è fatto cenno; il giudice di primo grado aveva anche aggiunto un'osservazione non illogica: benché il cambio di cognome fosse legittimo a seguito del matrimonio, non era affatto obbligato, con la conseguenza che la scelta di cambiarlo aveva l'evidente finalità del reingresso in Italia. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe ammesso un dubbio sulla sua buona fede nel passo in cui la motivazione fa riferimento al "sondaggio" operato con l'ingresso in Grecia: in realtà, non solo il ragionamento giunge al termine della trattazione degli altri elementi che escludevano la buona fede (il pregresso uso di alias e i precedenti penali), ma non sembra esprimere alcun dubbio della Corte territoriale; la sentenza osserva, infatti, che l'imputato si era ben guardato dal chiedere informazioni alle autorità italiane per comprendere se il divieto fosse venuto meno e, piuttosto, aveva utilizzato l'ingresso in Grecia per verificare se avrebbe avuto difficoltà ad entrare in altri Paesi dell'area Schengen e, soprattutto, in Italia. La Corte territoriale, in definitiva, non ha creduto - e ha spiegato i motivi - che Caushi, dopo l'ingresso in Grecia, si fosse convinto di potere liberamente rientrare in Italia. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Benché risolto con una frase infelice e troppo sintetica, il motivo di appello con cui era stata richiesta l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato rigettato dalla Corte territoriale sia perché l'offesa non era ritenuta di particolare tenuità, sia per l'abitualità del comportamento. In effetti il richiamo "agli stessi motivi" fi,no a quel momento esposti costituisce un riferimento alla personalità del soggetto, dedito in Italia a numerosi reati da molti anni e aduso a utilizzare generalità differenti: quindi vengono implicitamente richiamati tutti i criteri indicati dalla norma invocata dalla difesa. D'altro canto, il fatto che, nell'immediato prosieguo, la motivazione chiarisca che correttamente la pena era stata fissata in misura superiore al minimo edittale, "avuto riguardo alla negativa personalità dell'imputato" e, subito dopo, confermi il diniego delle attenuanti generiche, dimostra una valutazione del fatto come non particolarmente tenue, anzi, piuttosto grave da parte del giudice di appello. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico