Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21790/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dei reati ascritti, nonché violazione di legge in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privi di specificità, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio, senza pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01; Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501 - 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 5 sull'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato circa l'origine del possesso, sulla disponibilità della refurtiva in ragione delle modalità di ritrovamento e sulla condotta minacciosa alla luce delle dichiarazioni della vittima; pagg. 5 e 6 sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto da soggetti pericolosi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così 1eciso, il 23 maggio,2025. [OSCURATO:PERSONA] relatore Il PreicVente Fra cesco lorit DEPOSITATNier-10 m ss 'Agostini [OSCURATO:PERSONA] e —0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dei reati ascritti, nonché violazione di legge in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privi di specificità, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio, senza pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01; Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501 - 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 5 sull'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato circa l'origine del possesso, sulla disponibilità della refurtiva in ragione delle modalità di ritrovamento e sulla condotta minacciosa alla luce delle dichiarazioni della vittima; pagg. 5 e 6 sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto da soggetti pericolosi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così 1eciso, il 23 maggio,2025. [OSCURATO:PERSONA] relatore Il PreicVente Fra cesco lorit DEPOSITATNier-10 m ss 'Agostini [OSCURATO:PERSONA] e —0