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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24304/2022

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce emessa il 19 ottobre del 2015 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina impropria aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in concorso, commessi in danno di persona anziana all'interno della cui abitazione si introducevano due complici.mentre l'imputato rimaneva per strada per poi darsi alla fuga in auto resistendo ai pubblici ufficiali intervenuti.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto necessaria la notifica all'imputato del rinvio dell'udienza del 2 novembre del 2020 dovuto a legittimo impedimento del medesimo imputato.

La precedente udienza del 21 ottobre del 2019 era stata rinviata per adesione dei difensori all'astensione di categoria, sicché la Corte non avrebbe potuto valorizzare il fatto che l'imputato non fosse stato presente a quella udienza.

La notifica del rinvio aveva, peraltro, avuto ad oggetto altro procedimento penale a carico di altro soggetto.

Inoltre, il ricorrente si duole della tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, avvenuta il 24 gennaio alle ore 22,44, a meno di 24 ore lavorative dalla scadenza del termine, così non consentendo alla difesa di adottare le proprie conclusioni; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, che la Corte avrebbe affermato esclusivamente sulla base di una individuazione fotografica effettuata dal teste Terenzio, non affidabile in quanto alla identificazione dell'imputato quale possibile concorrente nel reato commesso dalle congiunte arrestate il flagranza si era arrivati attraverso mere congetture.

La Corte non avrebbe valutato decisivi elementi quali il fatto che l'imputato non avrebbe potuto percorrere una distanza di 700 km con una autovettura con lo sportello divelto e non avrebbe avuto il tempo di commettere il reato in quanto egli era stato oggetto di controllo da parte dei carabinieri nella sua abitazione in orario non compatibile con il delitto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, risulta dagli atti - che la Corte ha potuto consultare stante la natura processuale della questione - che all'udienza del 21 ottobre del 2019, dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di assenza dell'imputato, il processo aveva subito un rinvio a causa della adesione del difensore all'astensione di categoria ed il processo era stato rinviato all'udienza del 2 novembre 2020.

A tale udienza la causa era stata rinviata all'i febbraio del 2021 per legittimo impedimento dell'imputato e al medesimo era stato notificato - a mani proprie, tramite carabinieri, in data 29 novembre 2020 - il verbale dell'udienza di rinvio, il che tronca in radice ogni questione processuale.Per quanto attiene alla tardiva comunicazione detle conclusioni del Procuratore generale - comunque avvenute nel termine di legge - deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza formatasi a proposito della normativa emergenziale da Covid 19, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941).

Nel caso in esame, il ricorso si rivela del tutto generico rispetto ai requisiti richiesti.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente era stato individuato in fotografia quale autore dei fatti da ben due verbalizzanti, quelli contro i quali aveva posto in essere l'azione di resistenza successiva al furto in abitazione.

Costoro avevano confermato al dibattimento l'individuazione effettuata e su tanto la Corte ha basato la condanna, conformemente ai principi di diritto opportunamente richiamati in sentenza.

Infatti, secondo la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità, l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416).

L'individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908).

Quanto alla compatibilità tra la distanza tra il luogo del delitto e l'abitazione del ricorrente ove egli era stato controllato in orario successivo, la Corte ha escluso che potessero esservi incongruenze, attraverso.valutazioni in fatto non rivedibili in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.05.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce emessa il 19 ottobre del 2015 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina impropria aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in concorso, commessi in danno di persona anziana all'interno della cui abitazione si introducevano due complici.mentre l'imputato rimaneva per strada per poi darsi alla fuga in auto resistendo ai pubblici ufficiali intervenuti. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto necessaria la notifica all'imputato del rinvio dell'udienza del 2 novembre del 2020 dovuto a legittimo impedimento del medesimo imputato. La precedente udienza del 21 ottobre del 2019 era stata rinviata per adesione dei difensori all'astensione di categoria, sicché la Corte non avrebbe potuto valorizzare il fatto che l'imputato non fosse stato presente a quella udienza. La notifica del rinvio aveva, peraltro, avuto ad oggetto altro procedimento penale a carico di altro soggetto. Inoltre, il ricorrente si duole della tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, avvenuta il 24 gennaio alle ore 22,44, a meno di 24 ore lavorative dalla scadenza del termine, così non consentendo alla difesa di adottare le proprie conclusioni; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, che la Corte avrebbe affermato esclusivamente sulla base di una individuazione fotografica effettuata dal teste Terenzio, non affidabile in quanto alla identificazione dell'imputato quale possibile concorrente nel reato commesso dalle congiunte arrestate il flagranza si era arrivati attraverso mere congetture. La Corte non avrebbe valutato decisivi elementi quali il fatto che l'imputato non avrebbe potuto percorrere una distanza di 700 km con una autovettura con lo sportello divelto e non avrebbe avuto il tempo di commettere il reato in quanto egli era stato oggetto di controllo da parte dei carabinieri nella sua abitazione in orario non compatibile con il delitto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, risulta dagli atti - che la Corte ha potuto consultare stante la natura processuale della questione - che all'udienza del 21 ottobre del 2019, dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di assenza dell'imputato, il processo aveva subito un rinvio a causa della adesione del difensore all'astensione di categoria ed il processo era stato rinviato all'udienza del 2 novembre 2020. A tale udienza la causa era stata rinviata all'i febbraio del 2021 per legittimo impedimento dell'imputato e al medesimo era stato notificato - a mani proprie, tramite carabinieri, in data 29 novembre 2020 - il verbale dell'udienza di rinvio, il che tronca in radice ogni questione processuale.Per quanto attiene alla tardiva comunicazione detle conclusioni del Procuratore generale - comunque avvenute nel termine di legge - deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza formatasi a proposito della normativa emergenziale da Covid 19, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941). Nel caso in esame, il ricorso si rivela del tutto generico rispetto ai requisiti richiesti. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente era stato individuato in fotografia quale autore dei fatti da ben due verbalizzanti, quelli contro i quali aveva posto in essere l'azione di resistenza successiva al furto in abitazione. Costoro avevano confermato al dibattimento l'individuazione effettuata e su tanto la Corte ha basato la condanna, conformemente ai principi di diritto opportunamente richiamati in sentenza. Infatti, secondo la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità, l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416). L'individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908). Quanto alla compatibilità tra la distanza tra il luogo del delitto e l'abitazione del ricorrente ove egli era stato controllato in orario successivo, la Corte ha escluso che potessero esservi incongruenze, attraverso.valutazioni in fatto non rivedibili in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.05.2022. [OSCURATO:PERSONA]
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