CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37652/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputato al pagamento delle spese del grado; letta la memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. , Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Brescia che nel confermare integralmente la sentenza del tribunale di Brescia dell'Il novembre 2021 l'aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata commesso in Montichiari il 23 luglio 2014 ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA].. Alla condanna aveva fatto seguito altresì la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede e con provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di euro 150.000,00. qÌR Secondo l'imputazione la truffa sarebbe consistita nello stipulare con la controparte un contratto di locazione di un immobile commerciale senza informare la parte conduttrice che aveva effettuato lavori di ristrutturazione per l'importo di C 200.000,00 da porre in compensazione con i canoni di locazione, dell'esistenza di una procedura espropriativa in atto sull'immobile in questione. 2. Il ricorrente formula due motivi, il primo incentrato sulla intervenuta ma non rilevata prescrizione del reato ed il secondo sul mutamento dell'accusa e sulla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. 2.1 Con il primo motivo si lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso la prescrizione per aver individuato come data di consumazione del reato il 19 novembre 2014 data della ricezione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della richiesta di pagamento da parte del custode giudiziario dell'immobile pignorato, con conseguente pagamento del primo dei canoni di locazione richiesto dalla società custode giudiziario del bene pignorato). Tale impostazione non può essere condivisa poiché il reato si è eventualmente consumato al momento della sottoscrizione del contratto definitivo ovvero addirittura nel momento in cui venne serbato da parte dell'imputato il silenzio in relazione all'intervenuto pignoramento del bene immobile. In ogni caso va considerato che il momento consumativo viene indicato nel capo di imputazione al 23 luglio 2014 con conseguente prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che la diversa data di commissione del reato individuata per la prima volta dalla corte d'appello nella sentenza ha provocato una violazione della necessaria correlazione tra accusa e sentenza così causando l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi su cui si basa sono manifestamente infondati. 1.1 Quanto al primo motivo — che lamenta l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, sul rilievo che sarebbe del tutto improprio il richiamo, da parte della Corte di merito, alla figura del delitto di 'truffa a consumazione prolungata' - la Corte di merito ha correttamente rilevato i due distinti piani economici sui quali produce effetto la condotta di tipo commissivo che ha consentito all'imputato di conseguire l'ingiusto profitto. Da un lato, infatti vi è il momento in cui si è materializzato l'accrescimento di valore del bene a seguito dell'esecuzione dei lavori contrattualmente concordati al fine dell'adeguamento dell'immobile alle esigenze del conduttore. Dall'altro, vi è la produzione del danno, che ha preso l'avvio con il pagamento del primo dei canoni di locazione da parte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in seguito alla richiesta del delegato alla procedura di esecuzione immobiliare (So.ve.mo . s.r.I.), custode giudiziario dell'immobile in questione. La condotta dell'imputato, pertanto, generava effetti persistenti, in quanto causalmente utile alla sottrazione ripetuta del pagamento periodico del canone di locazione a dispetto degli accordi intervenuti e nell'ambito di una sequenza di disvalore caratterizzata dall'assenza di soluzione di continuità. Oltre all'immediato accrescimento economico del valore dell'immobile si determinavano quindi effetti dannosi di carattere "persistente" per la società [OSCURATO:SOCIETA]. che vedeva inadempiuto l'accordo iniziale che prevedeva l'esenzione dal pagamento del canone per il primo quadriennio. La causazione periodica dell'ingiusto danno ha determinato la protrazione nel tempo della situazione illecita, con la conseguenza che il reato perdura nel tempo e comporta periodicamente un evento di danno per la persona offesa e un corrispondente evento di profitto per l'autore (il canone di locazione va ad immediato beneficio della procedura ma in definitiva ad alleviare il debito complessivo dell'imputato). Si tratta, in sostanza, di un unico, originario comportamento fraudolento in relazione al quale non è richiesta nel tempo ulteriore attività di carattere decettivo, che trae causalmente origine da un'unica condotta di tipo perdurante (Sez. 2 - , Sentenza n. 36278 del 16/09/2022, Mercurio, Rv. 283884 - 01). Così ricostruita la fattispecie in esame, correttamente il giudice del merito ne ha escluso la prescrizione: il relativo termine, infatti, deve farsi decorrere dal momento della cessazione della situazione di illiceità, destinata a coincidere, per quanto asseverato dalle decisioni di merito (cfr. in particolare pg.2 e 3 della sentenza di primo grado e pg.6 di quella di appello) ed in assenza di indicazioni differenti da parte della difesa dell'imputato, con il pagamento dell'ultimo dei quattro canoni dal cui onere la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata esentata a seguito dell'accordo speciale intervenuto con l'imputato. Trattandosi di pagamenti periodici upfront, essa coincide con il primo giorno della quarta rata, da collocarsi all'inizio della quarta annualità, come stipulato in contratto (pg.5 della sentenza d'appello), e quindi al 23 luglio 2017. Alla data della sentenza di appello (14/07/2022) la truffa non era, dunque, prescritta e l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude al Collegio di rilevare la prescrizione anche qualora essa fosse maturata maturata nel corso del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non vi è stata infatti violazione "del fondamentale principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, sancito dall'art.521 cod. proc. pen." come lamentato nel secondo motivo a pg.9 del ricorso d'appello. Occorre considerare che l'intero complesso normativo attinente alle modifiche alle imputazioni, che abbraccia la manciata di norme collocate nel Capo VI del Titolo II del settimo libro del Codice di procedura (all'interno del quale ricade la disposizione evocata dalla difesa), ha la funzione di garantire il contraddittorio sull'accusa nella prospettiva della difesa dell'imputato e del soddisfacimento delle esigenze del giusto processo. Pertanto, la violazione di tali disposizioni di garanzia può verificarsi laddove vi sia un perturbamento della loro specifica finalità, con pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato e non per una modificazione meramente formale o non sostanziale dell'accusa (Sez. 4, n. 6374 del 2/7/1997, rv. 208224; Sez. 6, n. 9574 del 13.4.1999, rv. 214538; S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 ((R del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782). Quindi sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato ( Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888). Nel caso concreto ciò è da escludersi sia avvenuto poiché la descrizione del fatto era integralmente presente, tanto rispetto alla originaria contestazione dell'epoca del fatto, che in relazione a quella attribuitagli dal giudice all'esito del giudizio d'appello, senza che l'imputato potesse ritenersi pregiudicato dalla identificazione della nuova data terminale della condizione di illiceità che, come detto sopra, costituisce la premessa della ricostruzione della truffa in termini di consumazione prolungata. Ed in effetti, a ben vedere, più che di modifica della data di commissione si dovrebbe parlare di integrazione di essa: dovendosi dare rilevanza ad una commissione 'persistente', essa ha una data di inizio (identificata nell'imputazione con la stipula del contratto) ed una data di conclusione (tre anni dopo, all'inizio del quarto quadriennio di locazione). Si ritiene che la nuova e corretta ricostruzione non abbia comportato il mutamento radicale del fatto né abbia precluso all'imputato ed al suo difensore, sotto alcun profilo, la comprensione del fatto ed il diritto di difesa. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. Nulla va riconosciuto alla parte civile costituita a titolo di spese per il grado poiché la memoria con conclusioni non ha fornito alcun reale contributo è si è limitata a chiedere la conferma della sentenza di appello. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav